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Superbonus infissi: la congruità della spesa deve riferirsi al prezzo di acquisto

L'asseverazione di congruità sui costi ammissibili per beneficiare del Superbonus, obbligatoria per legge, deve essere parametrata al momento del sostenimento della spesa, utilizzando il listino prezzi vigente a tale data.

Per beneficiare del Superbonus in condominio relativamente ad un intervento di sostituzione di finestre e persiane (infissi) quale 'prezzario' va utilizzato? In altri termini, l'asseverazione di congruità obbligatoria per legge a quale prezzo deve essere parametrata?

A questa, interessante domanda, fornisce chiarimenti l'Agenzia delle Entrate nella risposta n.1/2024 dello scorso 5 gennaio, specificando che l'asseverazione di congruità sui costi ammissibili deve essere parametrata al momento del sostenimento della spesa, utilizzando il listino prezzi vigente a tale data.

 

Sostituzione finestre e persiane: quale prezzario utilizzare?

L'Istante fa sapere che, visto che al momento della firma del contratto di appalto avvenuto ad aprile 2022, il prezzario della Regione di riferimento non contemplava tale tipo di infisso, è stato utilizzato il prezzario edizione 2021 di una Regione vicina, che invece lo prevedeva.

Tra l'altro, a lavori ancora in corso, la Regione in cui ricadono i lavori ha provveduto ad aggiornare il listino prezzi con la particolare tipologia di infisso.

La domanda quindi è: ai fini della congruità della spesa, si può far riferimento al listino aggiornato o a quello precedentemente utilizzato riferito alla Regione vicina?

 

Visto di conformità e Asseverazione di congruità dei costi: quando servono

Visto di conformità e asseverazione prezzi, cosa sono, chi può rilasciarle e quando è necessario presentarle. Sono detraibili le spese sostenute per essi sia in caso di Superbonus 110% che per i bonus ordinari: a prevederlo è la Legge di Bilancio 2022, con le modifiche apportate all'articolo 121 del decreto n. 34/2020.


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Asseverazione di congruità: va utilizzato il prezzo d'acquisto

L'Agenzia delle Entrate parte, come sempre, da lontano, ricordando l'obbligatorietà dell'asseverazione di congruità dei costi.

Poi entra nel merito, evidenziando che la verifica della congruità della spesa, ai fini della relativa attestazione ai sensi dell'allegato A del decreto ministeriale 6 agosto 2020, debba essere effettuata al momento del sostenimento delle spese stesse utilizzando il prezzario vigente a tale data.

Come chiarito nelle circolari 8 agosto 2020, n. 24/E e 22 dicembre 2020, n. 30/E, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, in applicazione del criterio di cassa, le spese si intendono sostenute alla data dell'effettivo pagamento.

In caso di sconto ''integrale'' in fattura (e, dunque, in assenza di un pagamento), occorre fare riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore.

Ne consegue che, nel caso di specie, il tecnico abilitato incaricato dall'Istante di attestare la congruità delle spese relative all'intervento ''trainato'', di sostituzione delle persiane e degli infissi, deve fare riferimento al prezzario in vigore al momento del sostenimento della spesa.


LA RISPOSTA 1/2024 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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