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Superbonus: il Notariato spiega quando si può prendere anche con difformità edilizie

Ricorrendo alcune condizioni, il contribuente potrà fruire della detrazione maggiorata al 110% anche per interventi eseguiti su edifici che presentano difformità edilizie (diverse dall’abuso totale in caso di edifici post 1 settembre 1967) e ciò in deroga alla norma generale dell’art. 49 del Testo Unico Edilizia

Cosa succede in presenza di difformità edilizie col Superbonus?

Argomento scottante, che nell'ultima guida dedicata ai bonus edilizi ha affrontato il Consiglio Nazionale del Notariato, arrivando ad una conclusione 'possibilista' in caso di rispetto di determinate condizioni.

Superbonus: il Notariato spiega quando si può prendere anche con difformità edilizie

Le regole urbanistiche di base per i bonus edilizi

L'art.49 del dpr 380/2001 - ricorda il Notariato nella parte dedicata alle 'deroghe' - stabilisce che gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, nè di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.

Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.

 

La deroga del DL Semplificazioni Bis

Ma, per gli interventi ammessi al Superbonus, l'art.49 sopracitato è stato ampiamente derogato dall’art. 33 del DL 77/2021 (cd. “Decreto Semplificazioni 2021 o Semplificazioni Bis”), convertito con legge 108/2021, che ne ha limitato l’operatività esclusivamente ai seguenti casi:

  • a) mancata presentazione della CILA-Superbonus;
  • b) interventi realizzati in difformità dalla CILA-Superbonus;
  • c) assenza dell’attestazione dei dati che debbono essere riportati nella CILA-Superbonus (estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento ovvero del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967);
  • d) non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dall’art. 119 comma 14 del DL 34/2020.

Ricorrendo tutte queste condizioni, il contribuente potrà fruire della detrazione del Superbonus anche per interventi eseguiti su edifici che presentano difformità edilizie (diverse dall’abuso totale in caso di edifici post 1 settembre 1967) e ciò in deroga alla norma generale dell’art. 49 TUE.

 

Le violazioni formali

Il Notariato aggiunge anche, sul tema, che l’art. 119 comma 5-bis del DL 34/2020, introdotto dall’art. 33-bis del DL Semplificazioni Bis, stabilisce che le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.

Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

 

La deroga sulle distanze

Infine, l'art. 119, comma 3, ultimo periodo, del DL 34/2020 così come introdotto dall’art. 33-bis del DL 77/2021, prevede una deroga alle disposizioni di legge in tema di distanza delle costruzioni dai confini.

In particolare, è previsto che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’art. 873 del c.c. (detto articolo prevede che le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri, salvo quanto disposto nei regolamenti edilizi locali che possono prevedere distanze maggiori).

Attenzione però: questa deroga vale solo per:

  • gli interventi di cui all’art. 16-bis del TUIR;
  • gli interventi ammessi al Superbonus.

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