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Superbonus fittizio: legittimi i sequestri di denaro e società a carico dell'imprenditore responsabile

Il reato si era integrato a prescindere dal fatto che si trattasse di debiti fiscali già iscritti a ruolo e bloccati dall'indagine in corso. Il sequestro è pari all'ammontare del credito d'imposta inesistente visto che nei reati tributari il profitto coincide col tributo evaso.

Il sequestro del denaro e delle società facenti capo all'imprenditore coinvolto nel reato di superbonus fittizio è legittimo.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella pronuncia 16728/2023, che ha respinto il ricorso di un imprenditore, contro il sequestro preventivo del denaro ottenuto con la compensazione di crediti inesistenti (reato ex art. 10-quater del d.lgs. 74/2000), delle società e della ditta individuale utilizzate per commettere i reati contestati.

Sequestro a prescindere dell'indagine e pari al credito di imposta inesistente

Gli ermellini, in primis, sottolineano che il delitto di indebita compensazione ex art.10-quater del d.lgs. 74/2000 si consuma al momento della presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato e non in quello della successiva dichiarazione dei redditi.

Nel caso specifico, il ricorrente aveva utilizzato in compensazione parte dei crediti inesistenti dovuti alla creazione di crediti di imposta fittizi a lui ceduti (o alle società allo stesso riconducibili) consentita in tema di bonus locazioni, Sismabonus e Bonus Facciate.

Il reato si era dunque integrato a prescindere dal fatto che si trattasse di debiti fiscali già iscritti a ruolo e bloccati dall'indagine in corso.

Il sequestro è pari all'ammontare del credito d'imposta inesistente, visto che nei reati tributari il profitto coincide col tributo evaso.

Il sequestro preventivo

La Cassazione richiama poi il principio di diritto secondo cui sono suscettibili di apprensione i crediti dei terzi cessionari ex art. 121 comma 1 lett.b) DL 34/2020 (Superbonus 110%), posto che gli stessi, derivando dalla detrazione di imposta spettante al committente delle opere, costituiscono cose pertinenti al reato, senza che rilevi la condizione soggettiva di detti terzi, in conformità alle norme processuali e penalistiche che non risultano derogate dalla disciplina in oggetto.

Qui, tra l'altro, era stato ipotizzato un concorso nella violazione, circostanza idonea ad agire nei suoi confronti come terzo cessionario per il recupero delle somme, essendo il ricorrente indagato anche per creazione di crediti di imposta fasulli sfruttando la legislazione emergenziale.

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