Superbonus e sostenimento della spesa: tipi di pagamento, opzioni alternative, particolarità in condominio
Il sostenimento delle spese per le persone fisiche è collegato al pagamento che deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato
Il superbonus per l’anno in corso consiste nella detrazione del 110 per cento delle spese sostenute a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Gli interventi relativi al superbonus sono regolati dall’articolo 119, D.L. 34/2020 e seguenti, così come risultanti dalle numerose modifiche apportate.
Il superbonus spetta a tutti i singoli condòmini che sostengono le relative spese per gli interventi sulle parti comuni, a prescindere dalla loro natura giuridica e, quindi, a prescindere dal fatto che siano persone fisiche o meno, e a prescindere dalla tipologia della singola unità immobiliare.
Sostenimento delle spese
Il sostenimento delle spese per le persone fisiche è collegato al pagamento che deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
L’obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa per i quali vale il criterio di competenza con riferimento alla data di ultimazione della prestazione.
Sui bonifici effettuati, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento – autorizzati in base alle disposizioni di cui al D.Lgs. 11/2010 e al D.Lgs. 385/1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento – applicano, all’atto dell’accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’articolo 25 D.L. 78/2010.
A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (circolare 24/E/2020).
Il singolo condomino usufruisce della detrazione per i lavori effettuati sulle parti comuni degli edifici residenziali, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e ss. cod. civ..
Per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d’imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino (circolare 24/E/2020).
Nel caso in cui gli interventi siano effettuati su parti comuni degli edifici va acquisita copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese. Tale documentazione può essere sostituita dalla certificazione rilasciata dall’amministratore del condominio.
La detrazione è da ripartire in 5 quote annuali di pari importo ed è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua; pertanto, la quota annuale della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun anno non può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda dei periodi d’imposta successivi, né essere chiesta a rimborso.
Sconto in fattura o cessione del credito
Vi è la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (c.d. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, secondo le indicazioni dell’articolo 121 D.L. 34/2020.
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori che, con riferimento agli interventi ammessi al superbonus, non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo.
Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo (circolare 7/E/2021).
I fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta ricevuto. Qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha sostenuto la spesa ed esercitato l’opzione, maggiorato degli interessi e delle sanzioni di cui all’articolo 13 D.Lgs. 471/1997.
Resta ferma, in presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, D.Lgs. 472/1997 anche la responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari.
Le deliberazioni dell'assemblea condominiale
Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione dei relativi interventi e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121 D.L. 34/2020, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.
Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.
Questa specifica disposizione consente, in sostanza, al condomino o ai condomini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali la possibilità di manifestare in sede assembleare l’intenzione di accollarsi l’intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali.
In tale ipotesi, ne risponderà eventualmente in caso di non corretta fruizione del superbonus esclusivamente il condomino o i condomini che ne hanno fruito.
I condòmini, diversi da quelli che non sono interessati a partecipare alle spese, potranno sostenere interamente le spese previste per gli interventi prospettati e beneficiare, quindi, dell’agevolazione fiscale, esprimendo parere favorevole a seguito di delibera valida del condominio ai sensi dell’articolo 119, comma 9-bis, D.L. 34/2020 (risposta 620/E/2021).
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