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Superbonus e lievi illeciti dell'impresa appaltatrice: con violazioni formali, il 110 è salvo

MEF: le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata

Il Superbonus 110 si prende anche in caso di violazioni o lievi illeciti dell'impresa appaltatrice? E qual'è il confine tra violazioni formali irrilevanti e violazioni rilevanti?

 

Difformità regolarizzabili e Superbonus

La domanda - per la verità molto gettonata - è stata al centro di una recente interrogazione parlamentare, la n.5-06701 del 22 settembre, alla quale ha risposto la viceministra del MEF Laura Castelli.

Si chiede un chiarimento sull'applicazione del Superbonus nei casi di violazione per illeciti commessi dall'impresa appaltatrice di lieve entità che prevedono la possibilità di regolarizzare eventuali difformità con il pagamento di una sanzione e il riporto in pristino di quanto contestato.

 

Sicurezza sul lavoro e regolarità urbanistica: quando si perde l'agevolazione?

Il MEF inizia ricordando che le agevolazioni fiscali connesse agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica si applicano qualora il contribuente ponga in essere gli adempimenti previsti dalla normativa fiscale vigente e rispettando, nella realizzazione degli interventi, le prescrizioni delle discipline di settore, ad esempio, in materia di sicurezza sul lavoro o in ambito urbanistico.

In tale ottica il decreto ministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, richiamato dagli Onorevoli interroganti, all’articolo 4, prevede che la detrazione non è riconosciuta in caso di:

  • mancato rispetto degli adempimenti ivi stabiliti (individuati anche dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 novembre 2011, n. 149646);
  • esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate in base alla normativa urbanistica;
  • violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla Direzione Regionale delle entrate territorialmente competente.

Chiaramente, queste prescrizioni valgono per tutti i bonus edilizi, Superbonus 110% compreso. Però...

Superbonus e lievi illeciti dell'impresa appaltatrice: con violazioni formali, il 110 è salvo

Le violazioni formali

Però - sottolinea il MEF - l'art.119 del DL 34/2020 in tema di violazioni che non comportano la decadenza dalle agevolazioni in argomento:

  • al comma 5-bis dispone che «Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione»;
  • al successivo comma 13-ter - con ultima modifica del DL Semplificazioni Bis - dispone che «Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967».

 

Quando manca la CILA...

Infine, si ricordano le situazioni di mancanza che comportano la decadenza dal 110:

  • a) mancata presentazione della CILA;
  • b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • c) assenza dell’attestazione degli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero dell’attestazione che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
  • d) non corrispondenza al vero delle attestazioni stesse.

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