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Superbonus e isolamento termico: uso del termo-intonaco negli edifici di pregio storico-artistico

La norma vigente è chiara nello stabilire che nel momento in cui si interviene sul rifacimento degli intonaci esterni di un edificio, con demolizioni superiori al 10% della superficie totale, è necessario prevedere un adeguamento della trasmittanza delle superfici opache.

La riabilitazione energetica degli edifici: normativa e incentivi fiscali

La norma vigente è chiara nello stabilire che nel momento in cui si interviene sul rifacimento degli intonaci esterni di un edificio, con demolizioni superiori al 10% della superficie totale, è necessario prevedere un adeguamento della trasmittanza delle superfici opache, secondo i parametri richiesti dalla stessa normativa e variabili in funzione della zona di appartenenza in cui si trova l’edificio.

Gli interventi di riabilitazione energetica del patrimonio edilizio esistente hanno portato alla luce il tema dell’incompatibilità di alcune tecnologie e tecniche di intervento con il costruito, ed il principio di conservazione dello stesso. Infatti, ne è un esempio la realizzazione di sistemi a lastra per l’isolamento delle superfici opache, che sono indispensabili in molti casi al fine di raggiungere i parametri di trasmittanza minimi dettati dalla norma, e che al contempo impattano enormemente sull’estetica e sul valore architettonico della facciata.

Questo aspetto risulta di primaria importanza anche alla luce degli incentivi fiscali, superbonus, riportati all’interno dell’Art. 119 del DL 34 del 19 maggio 2020, comma 1 [detrazioni di cui all’Art. 14 del DL n. 63 del 04 giugno 2013, lettera a)] e comma 3, per interventi sul patrimonio edilizio esistente.

 Intonaco termico - Gruppo Miniera San Romedio

 

L’uso dell’intonaco termico negli edifici sottoposti a vincolo di tutela

Al fine di mantenere inalterato il valore estetico degli edifici di pregio e conservarne nel tempo le peculiarità, migliorandone però le caratteristiche di trasmittanza delle superfici opache, è possibile intervenire sulle superfici esterne dell’edificio mediante l’applicazione di termo-intonaci a bassa conducibilità termica come nel caso di VOLCALITE AIR PLUS, un prodotto HD SYSTEM.

L’intervento con intonaco termico trova applicazione ideale qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, come da DL n. 42 del 22 gennaio 2004, Art 136 comma b) e c) o da regolamenti comunali, e per questi sia limitato o non ammesso l’uso di cappotti esterni.

In tal caso relativamente a quanto indicato al comma 3 dell’Art. 119 del DL n. 34 del 2020 (dove si esplicitano i requisiti minimi), si rimanda a quanto riportato all’interno del D. Lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, Art. 3 comma 3, “sono esclusi dall’applicazione dello stesso decreto lettera a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio”, di conseguenza esclusi a quanto disposto dall’Art. 4 dello stesso D. Lgs. “Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica” con particolare riferimento al rispetto dei requisiti minimi aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici.

 Intonaco termico - Gruppo Miniera San Romedio

 

Sempre alla luce degli incentivi fiscali si riporta inoltre quanto indicato nella circolare del 24 agosto 2020 dell’Agenzia delle Entrate, Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli articoli 119 e 121 del DL n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio) convertito con modificazione dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020 – Primi chiarimenti all’interno dell’Art. 2.2: “Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi trainanti di efficientamento energetico siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione del 110 per cento si applica in ogni caso a tutti gli interventi trainati, fermo restando il rispetto della condizione che tali interventi portino a un miglioramento minimo di due classi energetiche, oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta nel senso sopra chiarito”.

Quindi l’utilizzo di un materiale isolante affine e compatibile con le tecniche di intervento classiche, come l’intonaco termico, contribuisce in modo sostanziale al miglioramento delle trasmittanze delle superfici esterne e di conseguenza a migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio mantenendo inalterati i dettagli costruttivi presenti in facciata.

I termo-intonaci per essere utilizzati a tale scopo devono essere correttamente marcati CE, come richiesto dal Regolamento (EU) 305/2011 che stabilisce che, per i materiali isolanti per i quali esiste una norma armonizzata la Marcatura CE è obbligatoria e al fine di dichiarare il valore di conduttività termica dei propri prodotti, il Fabbricante è tenuto a eseguire le prove iniziali di caratterizzazione presso un Laboratorio Notificato.

 

Marcatura CE dei termo intonaci

 

Per gli intonaci la normativa armonizzata di riferimento, tale per cui i prodotti devono essere marcati CE, è la UNI EN 998-1, che riporta al suo interno la specifica categoria T a cui appartengono le malte per isolamento termico.

All’interno della stessa normativa UNI EN 998-1 si riporta, attraverso la norma EN 1745, che gli intonaci termici appartenenti alla categoria T devono avere un λ di conduttività termica determinato attraverso specifico laboratorio notificato, sulla base della norma EN 12667:2002.

Al termine delle procedure di qualificazione, richieste dalla normativa, il Fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione con  i dati riportati nella Dichiarazione di Prestazione DoP (Declaration of Performance), dove al suo interno, per gli intonaci termici, deve essere riportato la corretta categoria T di marcatura CE del materiale, , il valore di λ determinato specificatamente sulla base della EN 12667 e non il valore soltanto dichiarato dal produttore o valutato secondo altre procedure o norme.

Il parametro di conduttività termica λ del materiale isolante è fondamentale ai fini della redazione degli attestati di prestazione energetica (APE) e delle asseverazioni finali per l'accesso agli incentivi, l’utilizzo di un valore di λ non correttamente certificato può invalidare l’attestato di prestazione energetica (APE).

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