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Superbonus e cumulabilità con altre agevolazioni edilizie tipo Bonus Ristrutturazioni o Ecobonus: le regole

Se si realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili (ad esempio, una al Superbonus e una all'Ecobonus), il contribuente può fruire di ciascuna agevolazione, nell'ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi.

Il Superbonus fa ancora 'audience', nonostante il vistoso calo dei lavori assentiti con questa tipologia di agevolazione, ma siccome per molti lavori, ad oggi, è possibile solo (o anche) fruire dei bonus ordinari, cioè Sismabonus ed Ecobonus, e avendo il Decreto Cessioni sancito la fine della possibilità per quasi tutti i tipi di interventi di poter optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura, è utile ricordare le regole del 'gioco' in materia di cumulabilità tra detrazioni edilizie.

La circolare 17/E/2023 dell'Agenzia delle Entrate, che ha fatto il punto su tutte le detrazioni edilizie attualmente esistenti, e cioè Bonus Ristrutturazioni, Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Verde, Bonus Facciate (estinto), Bonus Mobili, acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, spiega anche che non è possibile cumulare il Superbonus con un'altra detrazione tipo Sismabonus o Ecobonus ordinari.

Niente cumulabilità tra Superbonus e altri bonus edilizi per lo stesso intervento

Qualora - infatti - per il medesimo intervento sia possibile astrattamente beneficiare sia del Superbonus sia di altre misure agevolative come, ad esempio, Ecobonus o Sismabonus, il contribuente deve scegliere soltanto una tra le agevolazioni previste, rispettando gli adempimenti specificamente richiesti in relazione alla stessa.

Le Entrate, a titolo di esempio, osservano che gli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus possono rientrare anche tra le agevolazioni previste per la riqualificazione energetica di cui all’art. 14 del decreto legge 63/2013 (Ecobonus), o per il recupero del patrimonio edilizio di cui all’art.16-bis del TUIR (Ristrutturazioni).

In questi casi, il contribuente deve scegliere l’agevolazione di cui intende beneficiare in quanto non può avvalersi contemporaneamente di entrambe le agevolazioni.

Superbonus e interventi di riqualificazione energetica

L'AdE spiega poi, con riferimento ai rapporti tra il Superbonus e l'intervento di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, comma 344, della legge 296/2006, che quest’ultimo, comprendendo qualsiasi intervento di efficienza energetica, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, di altre agevolazioni.

Ne deriva che la scelta di agevolare un intervento ai sensi del predetto comma 344 impedisce al contribuente di fruire del Superbonus, anche perché il predetto intervento, essendo inteso come un unicum, non distingue tra interventi “trainanti” e “trainati”.

Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Ristrutturazioni, Verde: scadenze aggiornate di tutti i bonus edilizi e tabella ANCE

In virtù dell'ultima modifica apportata dal Decreto Asset e Investimenti, le case unifamiliari sulle quali, entro il 30 settembre 2022, sono stati completati almeno il 30% dei lavori (SAL), prenderanno il Superbonus nella vecchia aliquota maggiorata (110%) per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023.


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Il caso degli interventi riconducibili a più 'bonus'

Se, invece, si realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente può fruire di ciascuna agevolazione, nell'ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Spese sugli immobili vincolati

Infine, con riferimento alle spese sostenute in relazione agli immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, nel limite di spesa ammesso al Superbonus, è possibile fruire sia della detrazione nella misura del 110 per cento delle spese sostenute per gli interventi antisismici e sia di quella del 19% di cui all’art. 15, comma 1, lett. g), del TUIR sulla spesa ridotta alla metà.

Oltre il limite di spesa ammesso al Superbonus, invece, la detrazione nella misura del 19%, ai sensi dell'art.15 del TUIR, è calcolata sull'intero importo eccedente.

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