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Superbonus e controlli su regolarità manodopera in cantiere: Comitato di monitoraggio e rischi per chi sgarra

Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 aprile 2022, è stato costituito il comitato di monitoraggio previsto nell’ambito del settore edile, che monitorerà l’andamento del nuovo sistema di verifica della congruità, in relazione ai lavori edili iniziati dal 1° novembre 2021. Senza congruità della manodopera si può perdere l'agevolazione fiscale.


Attenzione perché iniziano ufficialmente i controlli 'a tappeto' nei cantieri edili interessati dal Superbonus 110%.

L'ultimo 'tassello' del puzzle si è completato con la costituzione del comitato di monitoraggio previsto nell’ambito del settore edile da parte del Ministero del Lavoro: il decreto del 15 aprile 2022 è 'attuativo' di un altro provvedimento, il n.143 del 25 giugno 2021, con il quale veniva definito un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili pubblici e privati. 


Manodopera edilizia: nuova attestazione di verifica della congruità per lavori pubblici, privati e autonomi

La verifica della congruità si riferisce all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. 

Rileggi tutte le specifiche del decreto n.143 del 25 giugno 2021 contro il lavoro nero e propedeutico a che i lavoratori in cantiere siano in numero proporzionato all'incarico affidato all'impresa! 


Superbonus e controlli su regolarità manodopera in cantiere: Comitato di monitoraggio e rischi per chi sgarra

Il comitato

Il comitato, composto da rappresentanti delle amministrazioni coinvolte e delle parti sociali del settore edile avrà il compito di monitorare l’andamento del nuovo sistema di verifica della congruità di cui sopra, in relazione ai lavori edili iniziati dal 1° novembre 2021, anche al fine di individuare eventuali interventi integrativi e correttivi sulla base delle evidenze applicative rilevate.

Fanno parte del comitato e resteranno in carica per il prossimo triennio, i seguenti componenti:

  • Romolo De Camillis, in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con funzioni di coordinatore;
  • Massimo Moscatello, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
  • Vincenzo Tedesco, in rappresentanza dell’INPS;
  • Patrizia Clemente, in rappresentanza dell’INAIL;
  • Orazio Parisi, in rappresentanza dell’INL;
  •  Beatrice Sassi, in rappresentanza di Ance;
  • Giuliano Giordani, in rappresentanza di Legacoop Produzione e Servizi e di Agci Produzione e Lavoro;
  • Giuseppe Salomoni, in rappresentanza di Confcooperative Lavoro e Servizi;
  • Stefano Crestini, in rappresentanza di Anaepa Confartigianato;
  • Riccardo Masini, in rappresentanza di CNA Costruzioni;
  • Michele De Sossi, in rappresentanza di FIAE Casartigiani;
  • Luigi Quaranta, in rappresentanza di CLAAI;
  • Laura Palomba, in rappresentanza di Confapi Aniem;
  • Antonio Di Franco, in rappresentanza di Fillea-Cgil;
  • Cristina Righitta, in rappresentanza di Filca-Cisl;
  • Donato Scutaro, in rappresentanza di Feneal-Uil;
  • Bianca Maria Baron, in rappresentanza della CNCE.

Sarà quindi questo Comitato a indagare per risalire ad eventuali scorrettezze e frodi in materia di Superbonus e altri bonus edilizi.

NB - I controlli saranno ovviamente integrativi a quelli già iniziati da parte dell'Agenzia delle Entrate.

 

Niente congruità della manodopera? Si rischia di non prendere il Superbonus

Attenzione perché in caso di mancata congruità della manodopera, cioè del nuovo DURC di congruità introdotto nel nostro ordinamento per i cantieri pubblici e privati con importo superiore a 70 mila euro dall'art.8 comma 10-bis del DL 76/2020 - Semplificazioni), del quale appunto si 'parla' tra l'altro anche nel decreto del 25 giugno 2021, l’impresa potrebbe perdere i benefici delle detrazioni fiscali per interventi edilizi (Superbonus e altri bous) alla luce di quanto previsto dal DM 41/1998.

Questa particolare 'situazione' è stata chiarita dalla Commissione nazionale paritetica per le Casse edili (CNCE) in una FAQ del febbraio scorso, che fornivano svariati chiarimenti di assoluto interesse per gli operatori del settore e in particolare per le imprese edili.

 

Gli effetti della mancanza della congruità potrebbero riflettersi, in via indiretta, anche sul mancato riconoscimento dei benefici previsti dalla normativa fiscale, in materia di detrazioni fiscali, considerando che l’art. 5, comma 6, del DM n. 143/21 prevede testualmente che ”In mancanza di regolarizzazione, l’esito della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica e privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzata al rilascio per l’impresa affidataria del Durc on-line, […]”.

In tale fattispecie, pertanto, si verifica la previsione di cui all’art. 4 del DM 41/98 lettera d) ("Casi di diniego della detrazione" che stabilisce che "La detrazione non è riconosciuta in caso di: d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente").

 

Nessuna sanzione penale, ma perdita del bonus più pagamento degli interessi

In due parole: se dai controlli emergesse una mancata regolarità sulla congruità della manodopera, non sono previste sanzioni penali per chi ha beneficiato irregolarmente dei bonus ma chi ha ricevuto la somma per le ristrutturazioni indebitamente, verrà sollecitato dalle Entrate a restituire l'importo erogato, maggiorato degli interessi.

 

A quali interventi?

La decadenza del beneficio verrà applicata solo all'intervento oggetto di irregolarità o di omissione.

I fornitori e i soggetti cessionari (impresa edile/professionisti tecnici) rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d’imposta in modo irregolare.

 

CCNL settore edile: indicazione in atto di affidamento e fattura dal 27 maggio 2022

C'è poi un'ulteriore ma determinante 'novità' - collegata a quanto scritto sopra - da tenere a mente.

In realtà, la norma non è 'nuova', poiché era contenuta nell'art.4 comma 1 del recente DL 13/2022  (cd. Antifrodi 2), poi confluito dentro l'art.28-quater del DL Sostegni Ter convertito in legge (4/2022).

Ai fini dell'elevamento dei livelli di sicurezza sul lavoro e della formazione ad essa inerente, è stato introdotto - con riferimento ai lavori edili avviati successivamente al 27 maggio 2022 - il principio secondo cui alcuni benefici sono riconosciuti esclusivamente se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che questi ultimi sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi di lavoro del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Quindi: rischiano di perdere i bonus edilizi i lavori edili:

  • di importo superiore a 70.000 euro;
  • che rientrano nell'allegato X del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  • che non riportano l'indicazione specifica del CCNL sopra indicato sia nell'atto di affidamento dei lavori che nelle fatture.

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