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Superbonus e altri bonus edilizi: le regole ufficiali dell'Agenzia delle Entrate per le attestazioni SOA

Dal 1° luglio 2023 i lavori sopra i 516 mila euro dovranno essere affidati esclusivamente alle imprese in possesso dell'attestazione SOA al momento della firma del contratto di appalto o subappalto

Dopo i chiarimenti del CSLLP sulla differenza tra lavori pubblici e privati, arriva anche la circolare ufficiale dell'Agenzia delle Entrate sulle attestazioni SOA obbligatorie per le imprese che vogliono accedere ai bonus edilizi in determinati cantieri.

La circolare n.10 del 20 aprile 2023, infatti, fornisce alcuni chiarimenti sulla misura prevista dall'art. 10-bis del DL 21/2022 (cd. Legge Taglia Prezzi) che prevede, per il riconoscimento degli incentivi fiscali per interventi edilizi (Superbonus e altri bonus, cioè Ristrutturazioni, Eco e Sisma, Barriere Architettoniche), l'affidamento dei lavori di importo superiore a 516mila euro esclusivamente alle imprese in possesso della certificazione SOA.

La fase transitoria

La fase transitoria (comma 1 dell'art.10-bis sopracitato) di applicazione della norma - sottolineano le Entrate - va dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023 e prevede che, ai fini del riconoscimento dei predetti incentivi fiscali, l'esecuzione dei lavori di rilevante importo deve essere affidata a imprese, anche subappaltatrici, che:

  • al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, siano in possesso della certificazione SOA;
  • abbiano almeno sottoscritto, alla medesima data, un contratto finalizzato al rilascio di tale certificazione.

La fase esecutiva

Il comma 2 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento dei predetti incentivi fiscali, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro è affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della certificazione SOA (art.84 Codice Appalti).

Pertanto, terminata la fase transitoria, a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle richiamate agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della certificazione SOA.

I casi limite

La circolare chiarisce che per i lavori in corso di esecuzione al 21 maggio 2022 (data di entrata in vigore del DL 21/2022) e per i contratti stipulati prima di tale data è possibile fruire degli incentivi fiscali a prescindere dalla SOA, anche per le spese sostenute dal 1° luglio 2023.

Inoltre, tenendo conto della norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 2-ter del DL 11/2023 (Decreto Cessioni, convertito in legge 38/2023), si prevede che per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 è possibile 'prendere' i bonus per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023, qualora le imprese abbiano acquisito la certificazione SOA o abbiano sottoscritto un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione, entro la medesima data.

Per le spese sostenute a decorrere dal 1° luglio 2023, la detrazione è condizionata all'avvenuto rilascio della certificazione SOA.

Condizioni SOA: valgono sia per la fruizione diretta che per l'esercizio dell'opzione

Il Fisco sottolinea che le "condizioni SOA" (cioè il possesso dell'attestazione) riguardano sia la fruizione diretta della detrazione sia l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relative agli interventi che possono portare a beneficiare sia del Superbonus che degli altri bonus edilizi diversi.

Tali condizioni non sono invece applicabili alla detrazione per le spese riguardanti l'acquisto delle unità immobiliari ex art.16-bis, comma 3, del Tuir e a quello di "case antisismiche" ex art.16, comma 1-septies, del DL 63/2013.

Lavori al netto dell'IVA

Infine, la circolare spiega come 'considerare' i lavori di importo superiore ai 516mila euro per i quali è richiesta l'attestazione SOA: bene, bisogna considerare l'importo dei lavori al netto dell’Iva.

Contratti singoli e subappalto

Ancora: sempre in virtù di quella norma di interpretazione autentica del DL Cessioni, il limite di 516 mila euro deve essere calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto.

Quindi, in caso di subappalto, l'attestazione SOA deve essere posseduta dall'impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516 mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.


LA CIRCOLARE 10/E/2023 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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