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Superbonus e altri bonus edilizi: il visto di conformità "ora per allora" è libero e non va trasmesso al Fisco

L'Agenzia delle Entrate spiega come deve essere rilasciato il visto di conformità "ora per allora" sulle comunicazioni delle opzioni (prime cessioni e sconti in fattura) relative ai bonus edilizi, e se il rilascio del visto deve essere comunicato al Fisco.

La forma di rilascio del visto di conformità "ora per allora" sulle comunicazioni delle opzioni alternative alla fruizione diretta del bonus edilizio (prime cessioni e sconti in fattura), previsto dall'art.14, comma 1-bis.2, del DL 50/2022 (Aiuti) è libera.

Visto "ora per allora": cosa deve accertare il professionista

E' piuttosto importante, il chiarimento contenuto nella FAQ del 6 giugno 2023 delle Entrate, dove si precisa che è necessario che il professionista incaricato, alla data di rilascio del visto, abbia preventivamente effettuato la comunicazione prevista dall’articolo 21 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 164/1999.

Nel documento che attesta il rilascio del visto, sottoscritto dal professionista incaricato, devono essere indicati il protocollo e progressivo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o per lo sconto in fattura, a cui il visto si riferisce.

Gli elementi del documento

Inoltre, tale documento deve contenere gli elementi essenziali dell’opzione, tra i quali, a titolo esemplificativo, l'AdE segnala:

  • codice tributo del credito corrispondente alla tipologia di detrazione ceduta;
  • codice fiscale del condominio (se applicabile);
  • codice fiscale del titolare della detrazione (cedente);
  • codice fiscale del primo cessionario/fornitore;
  • tipologia di intervento agevolato;
  • anno di sostenimento della spesa;
  • ammontare della spesa sostenuta;
  • ammontare del credito ceduto.

Nessuna comunicazione alle Entrate

Il rilascio del visto, infine, non deve essere comunicato all'Agenzia delle Entrate, in quanto non rappresenta una condizione per l'esercizio dell'opzione (che è già avvenuto), ma costituisce un requisito per limitare la responsabilità del cessionario ai sensi dell'articolo 14, comma 1-bis.2, del DL 50/2022, da far valere in occasione dei controlli effettuati dal Fisco.

In ogni caso l'attestazione di rilascio del visto può essere inviata, dal professionista incaricato al soggetto interessato, tramite posta elettronica certificata.

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