Superbonus e altri bonus edilizi: i nuovi chiarimenti del Fisco su cessione del credito e sconto in fattura
L'Agenzia delle Entrate, in una lunga circolare, chiarisce in particolare in quali casi sono applicabili le deroghe che consentono ai contribuenti di accedere alle due opzioni (cessione del credito e sconto in fattura) alternative alla detrazione in dichiarazione dopo i divieti posti dal Decreto Cessioni.
E' arrivata, la super circolare dell'Agenzia delle Entrate (n.27/E del 7 settembre 2023) contenente i chiarimenti sulle novità introdotte dal DL 11/2023, convertito in legge 38/2023 (Decreto Cessioni) che ha apportato modifiche importanti all'art.121 del DL 34/2020 prevedendo - al netto di specifiche deroghe - un generalizzato divieto di esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito d’imposta derivante dal Superbonus e dagli altri bonus edilizi.
Il Decreto Cessioni, segnala l'AdE nella premessa al documento di prassi, ha inoltre delineato un nuovo perimetro di responsabilità del cessionario del credito d'imposta, prevedendo anche particolari fattispecie di remissione in bonis.
Divieto di cessione del credito e sconto in fattura generalizzato
Le Entrate ricordano che in virtù di quanto previsto dall'art.2 del DL 11/2023, dello scorso 17 febbraio 2023, salvo le deroghe tassative disposte dall'art.2, commi da 1-bis a 3-quater, i beneficiari del Superbonus e degli altri bonus edilizi potranno fruire esclusivamente della detrazione ripartita su più anni d’imposta in sede di dichiarazione dei redditi, non potendo più esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
Il DL Cessioni è andato anche ad abrogare le disposizioni del DL 63/2013 (Ecobonus), che già avevano previsto, in determinate condizioni e per certe spese, la possibilità di optare per la cessione del credito e dello sconto in fattura, prima dell'avvento del DL Rilancio nel 2020.
Anche per tali interventi, pertanto, non sarà più possibile optare, in via residuale, per la cessione del credito e per lo sconto in fattura.
Le deroghe: quando si può ancora optare per cessione o sconto
In virtù delle deroghe del Decreto Cessioni, le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito risultano ancora possibili:
- per le spese sostenute e documentate dal 1° gennaio 2022 per gli interventi relativi al superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- per le spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali, alla data del 16 febbraio 2023, risulti:
- presentata la Cila, per interventi diversi da quelli effettuati dai condomìni;
- adottata la delibera assembleare di approvazione dei lavori e risulti presentata la Cila, nei casi d’interventi effettuati dai condomìni;
- presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici.
Il capitolo "varianti" edilizie e gli interventi su IACP o in zone terremotate: quando le opzioni sono ancora esercitabili
La circolare dedica spazio anche alle deroghe inerenti le varianti alla CILA o interventi iniziati prima del'introduzione dell'obbligo di presentare la stessa, precisando che il rispetto delle condizioni richieste deve essere effettuato con riferimento alle sole opere trainanti.
Quindi, ricapitolando, in questi casi:
- per le spese relative ai bonus diversi dal Superbonus, per i quali alla data del 16 febbraio 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- siano già iniziati i lavori là dove non sia previsto il titolo abilitativo oppure, nel caso in cui non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
- risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l’esecuzione degli specifici interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera d) e comma 3, del Tuir e all’articolo 16, comma 1-septies, del Dl n. 63/2013.
- per gli Iacp e assimilati, cooperative di abitazione a proprietà indivisa, Onlus, nonché Odv e Aps iscritte nei relativi registri;
- per gli interventi effettuati su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 in comuni per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nonché quelli danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi nelle Marche dal 15 settembre 2022 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza
è ancora possibile esercitare l'opzione di sconto in fattura o cessione del credito.
La nuova responsabilità solidale del cessionario
L'AdE chiarisce anche il nuovo perimetro della responsabilità solidale del cessionario del credito, con le varie ipotesi al ricorrere delle quali il fornitore o il cessionario del credito non concorrono nella violazione per colpa grave e nelle quali, quindi, non si configura la responsabilità in solido con il beneficiario della detrazione, nei casi di carenza dei presupposti costitutivi della stessa.
Tolto il caso del dolo, il cessionario del credito d'imposta non concorre nella colpa grave se riesce a dimostrare di aver acquisito il credito d'imposta e di essere in possesso della documentazione elencata al comma 6-bis dell’articolo 121 del DL 34/2020.
In ogni caso, anche nel caso di mancanza della documentazione, c'è la possibilità - da parte del cessionario - di fornire prova del non coinvolgimento, della diligenza o della non gravità della negligenza, per evitare l'imputazione per dolo o colpa grave.
Remissione in bonis: quando ci si può salvare in 'corner' e come versare i 250 euro di ammenda
In ultimo, l'Agenzia delle Entrate riepiloga le due nuove ipotesi, contemplate dal DL Cessioni, nelle quali si può ricorrere alla cd. remissione in bonis, e cioè:
- in caso di omessa o tardiva presentazione dell'asseverazione di efficacia degli interventi per la riduzione del rischio sismico, a partire dalle spese sostenute nel 2022. Se il contribuente intende beneficiare della detrazione, l’invio dell’asseverazione è possibile entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi, nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione. Se, invece, il contribuente vuole optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito, l'asseverazione può essere presentata prima della presentazione della comunicazione di opzione;
- nel caso in cui il contribuente intenda avvalersi dell’opzione di cessione o sconto in fattura, quando la relativa comunicazione di opzione non sia stata presentata entro il 31 marzo 2023, poiché a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma. In questo caso, per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il contribuente può avvalersi della remissione in bonis inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia il 30 novembre 2023.
Nel documento sono inoltre fornite istruzioni su modalità e tempistiche per il versamento dell'importo pari a 250 euro per ciascuna comunicazione tardiva per il perfezionamento della remissione in bonis.
LA CIRCOLARE 27/E/2023 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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