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Superbonus e altri bonus edilizi: cessione dei crediti multilivello anche al fornitore di energia elettrica

Via libera dall’Agenzia delle Entrate alla circolazione dei crediti d’imposta sulle detrazioni edilizie, Superbonus 110% compreso

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La risposta n. 249 del 6 agosto 2020 è molto importante anche in ottica Superbonus ed Ecobonus, visto che tratta l'art.14 del DL 63/2013 "Cessione della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica al fornitore di energia elettrica".

L'Agenzia ritiene infatti che il credito d'imposta possa essere ceduto ai fornitori della società che esegue gli interventi, tra i quali rientra anche il fornitore di energia elettrica.

Cessione del credito multi-livello

Per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, la disciplina contenuta nell'art.121 del Decreto Rilancio che liberalizza sia lo sconto in fattura da parte del fornitore che la cessione, anche plurima, dei suddetti crediti d'imposta, prevale infatti sulle altre disposizioni normative fra le quali, in primis, quelle contenute nel DL n.63/2013.

Quindi:

  • il committente dei lavori (primo cedente) può procedere alla cessione all'impresa esecutrice dell'intervento di riqualificazione energetica (primo cessionario) dell'importo che gli spetta ai fini della detrazione d'imposta sotto forma di credito d'imposta;
  • l'impresa esecutrice degli interventi, a sua volta, potrà ulteriormente cedere tale credito d'imposta a terzi, compreso un proprio fornitore (secondo cessionario), oppure utilizzarlo direttamente in compensazione nei propri modelli F24;
  • il secondo cessionario potrà procedere a sua volta ad ulteriore cessione a terzi, istituti di credito e altri intermediari finanziari compresi.

In attesa della circolare attuativa

L'Agenzia delle Entrate conclude precisando che al momento mancano le modalità attuative di tali cessioni poiché, ai sensi del comma 7 dell'art.121 del decreto rilancio, deve essere ancora emanato il relativo provvedimento direttoriale (trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto rilancio, quindi scadenza 18 agosto).

Non appena saranno note le procedure, sicuramente telematiche, con le quali si potranno attivare le cessioni dei suddetti crediti d'imposta, una parte rilevante delle incertezze ancora presenti sul super bonus del 110% risulteranno superate.

LA RISPOSTA 249/2020 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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