Superbonus e altri bonus: Decreto Prezzi e massimali di costo in Gazzetta Ufficiale! Si parte dal 15 aprile 2022
Il decreto del 14 febbraio 2022 del MITE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del del 16 marzo, fissa i costi massimi relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi, che non sono onnicomprensivi di IVA, posa in opera e oneri professionali.
Le nuove regole e le tariffe si applicano il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, e quindi dal 15 aprile 2022.
In allegato, sono disponibili sia il testo del provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale che l'Allegato A.
Lo aspettavano tutti, è arrivato nella tardissima serata del 16 marzo 2022: il decreto del MITE del 14 febbraio, rubricato "Definizione dei costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, nell'ambito delle detrazioni fiscali per gli edifici", è già stato rinominato Decreto Prezzi 2 o, forse meglio, Decreto Massimali di Costo.
Si tratta del provvedimento 'attuativo' della Legge di Bilancio 2022 e del Decreto Antifrodi poi confluito in Manovra, e fissa i tetti massimi per gli interventi del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi (tra i quali Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni e Bonus Facciate).
Il provvedimento, anticipato dal MITE lo scorso 14 febbraio 2022, entrerà in vigore solamente il 30esimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale, e quindi, calendario alla mano, a partire dal 15 aprile 2022.
I costi massimi servono per verificare la congruità delle spese
Il decreto definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’art.119, comma 13, lettera a) e all’art.121, comma 1-ter, lettera b) del DL 34/2020, conformemente a quanto previsto all’articolo 2.
I massimali individuati (vedere l'Allegato A al decreto) aggiornano quelli già vigenti per l’Ecobonus, aumentandoli almeno del 20% in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione.
Possiamo anche chiamarlo "Decreto Prezzi 2", per differenziarlo dal suo predecessore, che comunque continuerà ad essere applicato 'in toto' per 30 giorni dopo la pubblicazione in GU del nuovo decreto, e in coordinamento con lo stesso dopo i 30 giorni sopracitati.
Decreto prezzi e costi massimi: a cosa serve
Il provvedimento è di importanza estrema per i professionisti tecnici 'asseveratori' in quanto definisce i costi massimi, distinti per tipologia di intervento, per gli interventi di efficienza energetica ricompresi nelle discipline cosiddette Ecobonus, SuperEcobonus, Bonus casa, Bonus Facciate e di incentivazione delle colonnine di ricarica elettrica, nei casi di accesso alle opzioni di sconto in fatture e cessione del credito.
Attenzione: le disposizioni di questo decreto si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente al 15 aprile 2022 (30esimo giorno successivo alla pubblicazione in G.U. dello stesso).
Costi non omnicomprensivi
Il decreto individua i costi massimi specifici agevolabili, per alcune tipologie di beni, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese per l’accesso ai benefici fiscali, in attuazione dell'art.119 comma 13-bis del DL 34/2020 (Rilancio).
I massimali, che saranno rivisti annualmente, non sono omnicomprensivi in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi, e pertanto sono stati esclusi l'IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera.
In quali casi si applica?
L'art.2 comma 1 specifica che le disposizioni del decreto si applicano alla tipologia di beni individuata dall'allegato A per la realizzazione degli interventi elencati all'art. 121, comma 2, del DL 34/2020, ai fini dell'asseverazione della congruità delle spese:
- in caso di fruizione diretta della detrazione;
- in caso di esercizio dell'opzione ai sensi dell'art. 121, comma 1, del medesimo DL 34/2020.
Il collegamento con le asseverazioni della congruità della spesa
Nel testo si prevede che per tutti gli interventi di cui sopra, l’asseverazione sulla congruità della spesa sia redatta dal tecnico abilitato sulla base dei costi massimi specifici riportati nell’Allegato A.
In tutti gli altri casi, la verifica della congruità della spesa è effettuata con riferimento ai prezzari 'alternativi' di cui parliamo sotto, così come disposto dal comma 13-bis dell'art.119 del Decreto Rilancio.
Dopo le novità apportate in materia dalla Finanziaria 2022, questo decreto si interseca con le nuove disposizioni con quelle relative alla congruità delle spese di cui al Decreto 6 agosto 2020 (c.d. DM Requisiti tecnici o Decreto Prezzi).
Cerchiamo di essere più chiari: il superamento dei costi dei lavori edilizi rispetto alle cifre massime determinate nel decreto comporterà l'applicazione delle agevolazioni fiscali solo entro quei limiti, per la parte eccedente quelle somme non si applicherà il bonus fiscale (Superbonus o altra agevolazione).
Attenzione: non confondiamo Decreto Prezzi e Prezzari
NB - Il decreto non contiene un prezzario e non sostituisce i prezzari (regionali, DEI, ecc), che rilevano il costo medio tipico di un mercato, ma fissa dei tetti per gli incentivi, ovverosia la soglia massima (esempio: 80 mila euro per uno specifico intervento) entro la quale viene riconosciuta l'agevolazione.
Prezzi in chiaro, revisione costante ed entrata in vigore tra un mese
Per tutelare gli investimenti già avviati e quelli in via di realizzazione, come già sottolineato sopra, il decreto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in GU e i valori dei costi massimi saranno rivisti periodicamente in base agli esiti del monitoraggio condotto da ENEA.
Nello specifico, l'art. 5 stabilisce che entro il 1° febbraio 2023 e successivamente ogni anno, i costi massimi di cui all'allegato A al decreto sono aggiornati in considerazione degli esiti del monitoraggio svolto da ENEA sull'andamento delle misure di cui all'art. 121 del DL 34/2020 e dei costi di mercato.
Costi massimi ammissibili
Il tecnico abilitato assevera la congruità delle spese per gli interventi nel rispetto dei costi massimi specifici per tipologia di intervento di cui all’Allegato A.
Gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici, di sistemi di accumulo dell’energia elettrica e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici rispettano i limiti di spesa specifici previsti dall’articolo 119, commi 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Ai sensi dell’articolo 119, comma 15, del DL 34/2020, per gli interventi di cui all’Allegato A sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto dal punto 13.4 dell’Allegato A al DM Requisiti tecnici.
Per le tipologie di intervento non ricomprese nell’Allegato A, l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezzari pubblicati dalla casa editrice DEI.
I prezzari ammessi per gli altri costi
Per tutti i costi non previsti nel decreto si farà riferimento ai prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezziari della casa editrice DEI.
Per queste voci, al fine di evitare speculazioni, sarà comunque indispensabile l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato.
IL DECRETO PREZZI 2 e COSTI MASSIMI (CON L'ALLEGATO A) PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.
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