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Superbonus condomini: se la fattura è errata si scende dal 110 al 70%

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulle conseguenze dell'errata fatturazione e della correzione conseguente nell'ambito del Superbonus: con note di debito per riparare all'errore emesse oltre 12 giorni, il Superbonus scende dal 110 al 70%.

L'emissione di note di debito a fine anno (2023) per rettificare un errore nello sconto di una precedente fattura, se trasmesse allo SdI nell'anno successivo (2024) e oltre il termine di dodici giorni, non consente di applicare la percentuale di detrazione più alta prevista per il Superbonus (110%), ma solo quella applicabile nel periodo d'imposta più recente (70%).

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella risposta 146/2024, relativa ad un caso nel quale era stata effettuata una correzione alla fattura originariamente errata, nell'ambito di detrazioni Superbonus con lo sconto in fattura.

 

Il caso: fatture emesse il 29 dicembre 2023 senza l'importo complessivo a valle

In data 29 dicembre, la ditta appaltatrice aveva emesso al condominio committente tre diverse fatture, tutte con il meccanismo dello sconto (quindi senza materiale pagamento).

In tali fatture, però, non veniva esposto a valle l'importo complessivo della fattura (IVA inclusa) ma bensì nel corpo della stessa, così ''erroneamente'' neutralizzando gli importi dei singoli interventi ivi riportati.

L'Istante/condominio chiede quindi come poter sanare l'errore per conservare l'agevolazione nella misura piena del 110%.

 

Il criterio di cassa: con lo sconto in fattura si fa riferimento alla data di emissione del documento

L'Agenzia delle Entrate parte precisando che, in materia di detrazioni si è più volte ribadito che, come chiarito nelle circolari del 8 agosto 2020, n. 24/E e del 22 dicembre 2020, n. 30/E, per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, secondo il criterio di cassa, le spese sono considerate sostenute alla data dell'effettivo pagamento.

In caso di sconto integrale in fattura (quindi senza pagamento), si fa riferimento alla data di emissione della fattura da parte del fornitore (risposta n. 1 del 5 gennaio 2024).


Il corretto momento di sostenimento della spesa

È inoltre specificato che "la fattura non può considerarsi emessa prima dell'invio allo SdI". La recente risposta all'interpello n. 103 del 13 maggio 2024 ha fornito chiarimenti sulle condizioni in cui la fattura è considerata tempestivamente emessa per l'agevolazione.

È stato chiarito che, se l'emissione della fattura per i servizi resi non è contestuale al pagamento e il documento indica due diverse date (una per l'operazione e una successiva per la trasmissione allo SdI), se la seconda data rispetta i termini di legge, la fattura è correttamente emessa e lo sconto applicato.

In sostanza, per determinare il momento di sostenimento della spesa nel caso di opzione per lo sconto integrale in fattura, si può fare riferimento alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione, a condizione che la fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini previsti dall'articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972 (entro 12 giorni), e che siano rispettati gli ulteriori requisiti formali e sostanziali previsti dalla disciplina del Superbonus 110%.

 

Le fatture errate del 2023

Nel caso specifico, la ditta fornitrice ha emesso il 29 dicembre 2023 tre fatture errate, applicando lo sconto solo sull'imponibile e omettendo l'IVA in rivalsa.

La circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020 specifica che, per l'applicazione dello sconto in fattura, il corrispettivo dovuto deve essere il valore totale della fattura, al lordo dell'IVA.

Le note di debito prodotte per rettificare le fatture errate, sebbene datate 29 dicembre 2023, sono state trasmesse allo SdI il 27 marzo 2024, oltre il termine di 12 giorni, rendendo non legittima la data di effettuazione dell'operazione.

 

Superbonus al 70%

Le nuove fatture, che replicano le precedenti salvo per l'addebito dell'IVA, non sembrano essere state stornate con una nota di credito ma solo duplicate, in violazione delle norme.

Pertanto, le note di debito corrette inviate allo SdI il 27 marzo 2024 fanno sì che lo sconto in fattura, se sussistono gli altri requisiti, sia applicabile nella misura prevista per il 2024 (70%).

Infine, sebbene il fornitore possa sanare le sanzioni relative alle violazioni tramite il ravvedimento operoso, questa sanatoria non consente di retrodatare l'efficacia delle fatture per fruire dell'agevolazione del 110%.


LA RISPOSTA 146/2024 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE.

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