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Superbonus colonnina di ricarica in condominio: basta un dispositivo nel posto auto

Il dispositivo in ferro con lucchetto che limita l’ingresso al box/colonnina di autoricarica è sufficiente a soddisfare il requisito di “non accessibilità al pubblico” per beneficiare del Superbonus dedicato

Un’infrastruttura di ricarica di auto elettriche installata nel posto auto del condomino, situato al piano terra del condominio di riferimento, si può considerare “punto di ricarica non accessibile al pubblico” e quindi fruisce del Superbonus in qualità di intervento trainato.

E' questo il 'succo' della risposta 585/2022 dello scorso 9 dicembre dell'Agenzia delle Entrate, che di fatto minimizza le caratteristiche necessarie per beneficiare della maxi-agevolazione per le colonnine di ricarica.

Il requisito di non accessibilità al pubblico

Il requisito dell’utilizzo privato del bene, richiesto dalla norma, qui viene soddisfatto dalla circostanza che la colonnina sarà collocata in uno stabile privato riservato esclusivamente ai residenti, e che la stessa sarà dotata di apposita barriera anti parcheggio che ne limita l’accesso.

L'intervento trainato

Ovviamente, quello della colonnina di ricarica deve essere un intervento trainato realizzato congiuntamente a uno trainante, evidenzia il Fisco.

Nel caso portato all'attenzione dell'AdE, l'istante è proprietario di un appartamento in un condominio oggetto di interventi di miglioramento energetico, che vuole effettuare, come intervento ''trainato'', l'istallazione di una colonnina di ricarica per i veicoli elettrici nel suo posto auto sito al piano terreno dell'edificio, che costituisce pertinenza dell'abitazione.

Il posto auto all’interno dell’edificio - si specifica - è delimitato da due colonne e da un muro sul retro, mentre sul davanti è ci sarà barriera di parcheggio in ferro con incasso a terra e lucchetto di chiusura.

Il tutto quindi gira attorno alla soddifazione del requisito della non accessibilità al pubblico, condizione sine qua non per prendere il Superbonus.

L'art. 119 comma 8 del DL 34/2020, quindi, dispone che l’agevolazione per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (articolo 16-ter DL 63/2013) è condizionata dal fatto che l’intervento sia eseguito in un luogo non accessibile al pubblico.

Non accessibilità al pubblico: cosa si intende?

L'Agenzia ricorda che per “non accessibilità al pubblico” (Dlgs n. 257/2016, lettera h) dell'articolo 2, comma 1) si intende:

  1. un punto di ricarica installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
  2. un punto di ricarica destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all'interno di una stessa entità, installato all'interno di una recinzione dipendente da tale entità;
  3. un punto di ricarica installato in un'officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico”.

Qui, il dispositivo che limita l’accesso al posto di proprietà dell’istante è sufficiente a escludere un uso pubblico della colonna di ricarica elettrica, non essendo necessario un ostacolo all’ingresso dell’intero edificio residenziale in cui si trova il posto auto.

Il requisito è dunque rispettato e il condomino istante potrà fruire del Superbonus per le spese di installazione della colonnina.


LA RISPOSTA 585/2022 DELL'ADE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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