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Superbonus: chiarimenti sul raggiungimento dei SAL per la cessione dei crediti

Lo stato di avanzamento lavori (SAL) nei gli interventi passibili di Superbonus e altri bonus edilizi, per la conseguente opzione di cessione del credito o sconto in fattura, dovrebbe includere esclusivamente le opere effettivamente realizzate, escludendo quindi le sole forniture a piè d’opera, nonostante siano già pagate e fatturate.

Attenzione ai SAL, gli stati di avanzamento lavori che determinano il limite del 30% per poi poter - ovviamente nei limiti temporali pre Decreto Cessioni - beneficiare della cessione del credito dei bonus edilizi.

In tal senso, è interessante segnalare la risposta del MEF all'interrogazione parlamentare n. 5-03091 dell'onorevole Fenu (M5S) in merito all'inclusione delle cosiddette "forniture a piè d'opera" nel calcolo del limite del 30% dei SAL, previsto appunto per poter esercitare l'opzione di cessione del credito o sconto in fattura.

Il documento si riferisce, alla definizione e all calcolo dello Stato di Avanzamento Lavori (SAL) per gli interventi che rientrano nel Superbonus, regolato dall'articolo 121, comma 1-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020. Questo articolo prevede che gli stati di avanzamento lavori siano limitati a due per ciascun intervento complessivo, e ciascuno deve coprire almeno il 30% dei lavori.

 

Stato avanzamento lavori: cos'è

Il MEF evidenzia che la definizione tecnica del SAL si trova nell'articolo 14 del decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 49 del 2018, che lo descrive come un documento contabile che riassume tutte le lavorazioni e forniture completate fino a un certo punto dell'appalto.

Questo documento, redatto dal direttore dei lavori, è usato per determinare l'importo degli acconti da pagare al committente.

 

Calcolo del SAL, Superbonus e forniture a pié d'opera

Gli interroganti chiedono chiarimenti sull'inclusione delle "forniture a piè d'opera" (materiali presenti in cantiere ma non ancora installati) nel calcolo del 30% richiesto per il Superbonus, per poi poter fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Le forniture a piè d'opera, se pagate e fatturate, potrebbero essere considerate utili ai fini del raggiungimento del limite di avanzamento dei lavori, ma vi sono discussioni sulla loro corretta imputazione.

 

SAL: dentro solo

Il Ministero delle Infrastrutture e i competenti uffici finanziari, segnala il MEF nella risposta, sostengono che il SAL debba includere solo le prestazioni effettivamente realizzate in cantiere.

Questo approccio è confermato dal decreto "Asseverazioni" del 2020, che specifica che i lavori considerati per il SAL devono essere già eseguiti.

 

Eccezioni per gli appalti pubblici

Nel decreto-legge n. 50 del 2022, per far fronte all'aumento dei prezzi dei materiali e dell'energia, è stata introdotta la possibilità di commisurare la revisione dei prezzi in base agli stati di avanzamento, anche per lavori contabilizzati ma non ancora eseguiti.

Tuttavia, questa disposizione è limitata a situazioni particolari e non si applica in generale agli interventi previsti dal Superbonus.

 

Forniture a pié d'opera fuori dai SAL

In definitiva, il MEF ritiene che, nel contesto del Superbonus, il SAL dovrebbe includere esclusivamente le opere effettivamente realizzate, escludendo quindi le sole forniture a piè d’opera, nonostante siano già pagate e fatturate.

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