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Superbonus: chiarimenti sul momento di acquisizione della certificazione SOA

Ai fini del Superbonus edilizio, per i contratti stipulati dal 21 maggio al 31 dicembre 2022, la certificazione SOA necessaria alle imprese dal 1° gennaio 2023, per lavori superiori a 516 mila euro può risultare acquisita entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto

Certificazione SOA per cantieri Superbonus: breve recap

Sappiamo bene che l'obbligo di richiedere la SOA nei cantieri con Superbonus o altri bonus edilizi è scattato dal 1° gennaio 2023, ma sarà 'definitivo' solo dal 1° luglio 2023, visto che fino al prossimo 30 giugno basterà aver dimostrato di aver effettuato la richiesta agli enti certificatori per avviare il procedimento di attestazione.

Ciò premesso, l'Agenzia delle Entrate è intervenuta sull'argomento pubblicando lo scorso 17 febbraio una nuova FAQ, che fornisce chiarimenti sull'applicazione della norma (art.10-bis del DL 21/2022 - cd. Taglia Prezzi), in vigore dal 21 maggio 2022, secondo cui, per il riconoscimento degli incentivi fiscali previsti dagli artt.119 e 121 del DL 34/2020, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516mila euro deve essere affidata a imprese:

  • provviste, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione Soa
  • che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, documentano al committente o all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dii tale certificazione.

Il momento di acquisizione della certificazione

Le Entrate entrano nel merito sottolineando che, secondo un'interpretazione sistematica della norma che tenga conto del fatto che l'onere della "condizione SOA" decorre dal 1° gennaio 2023, si può ritenere che, per i contratti stipulati a decorrere dal 21 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, le imprese, ai fini della fruizione degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del DL 34/2020, possano acquisire la “condizione SOA” entro il 1° gennaio 2023 e non necessariamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 10-bis, inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2023, per poter beneficiare delle predette agevolazioni fiscali, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o di subappalto, della occorrente certificazione SOA.

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