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Superbonus: chiarimenti sugli impianti fotovoltaici

Il Superbonus 110% ha rappresentato un’importante opportunità per il rilancio dell'economia italiana, incentivando fortemente gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico nell'edilizia. L'Agenzia delle Entrate (AE), con la risposta 199/2024, ha fornito chiarimenti su alcuni aspetti relativi alle modalità di applicazione del Superbonus, rispondendo a quesiti riguardanti l'installazione di impianti fotovoltaici e il calcolo del limite di spesa agevolabile.

Peculiarità del Superbonus 110%

Il Superbonus 110% nasce con lo scopo di rilanciare l’economia italiana attraverso l’edilizia, sostenendo interventi che aumentino l’efficienza energetica degli edifici e riducano il rischio sismico. Il meccanismo previsto si basa essenzialmente in un'agevolazione edilizia regolata dall'art. 119 del decreto legge n. 34/2020 (noto come decreto Rilancio), che prevede una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 per interventi rivolti:

  • all'efficienza energetica;
  • al consolidamento strutturale;
  • alla diminuzione del rischio sismico degli edifici.

Tra gli interventi soggetti ad agevolazione fiscale sono incluse anche le installazioni di impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Il Superbonus, sebbene sia stato ridimensionato, risulterà ancora in essere fino al 31 dicembre 2025 con le seguenti nuove aliquote relative alle agevolazioni fiscali:

  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023;
  • 70% per le spese sostenute nel 2024;
  • 65% per le spese sostenute nel 2025.

Un’innovazione del Superbonus ha riguardato la possibilità di cedere il credito o ottenere uno sconto in fattura, permettendo ai proprietari degli immobili oggetto di intervento di non anticipare alcun importo per le lavorazioni da eseguire, potendo trasferire il credito d’imposta a terzi.

Inizialmente, banche e istituti finanziari hanno accolto con entusiasmo questa opportunità, ma con il passare del tempo sono emerse alcune difficoltà. Il principale problema è stato rappresentato dai crediti incagliati, cioè crediti d’imposta non monetizzati dalle banche a causa delle incertezze normative e dei limiti imposti dal Governo, comportando la sospensione dell’accettazione di nuovi crediti da parte delle banche.

Per sbloccare tale problematica sono state introdotte alcune modifiche come la soluzione F24, che consente alle banche una compensazione dei crediti con le imposte versate tramite modelli F24, aumentandone la capacità di acquisto di crediti.

Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha fornito con la risposta 199/2024 dei chiarimenti in merito all’installazione, da parte di una ONLUS, di un impianto fotovoltaico da 200 kW su un edificio già dotato di un impianto di 217 kW. I chiarimenti sono relativi nello specifico al calcolo del limite massimo di spesa agevolabile in base all'articolo 119, comma 10-bis, del decreto Rilancio.

 

Efficientamento energetico e richieste all'AE

L’istante, identificato come fondazione ONLUS, svolge attività socio-sanitaria e assistenziale in una struttura censita in categoria catastale D/4 ("case di cura e ospedali con fine di lucro"). Nel quesito posto all’AE si evince che la fondazione soddisfaceva i requisiti stabiliti dal decreto Rilancio, di avere il diritto di accedere al Superbonus e alla relativa opzione dello "sconto in fattura" e che la stessa aveva presentato la CILAS (necessaria prima dell'entrata in vigore del decreto 39/2024).

L'istante intende effettuare degli interventi di efficientamento energetico, di riduzione del rischio sismico e di installazione di impianti fotovoltaici, con relativi sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, su un immobile già dotato di un impianto fotovoltaico da 217 kW, il tutto senza aver usufruito di altre agevolazioni.

L’Onlus pone i seguenti quesiti all’AE:

  • “se, ai fini dell'applicazione del Superbonus, la soglia limite di 200 kW prevista dal comma 16¬ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio vada verificata avendo riguardo alla sola potenza del nuovo impianto fotovoltaico che vien installato o se, invece, occorre tener conto anche della potenza dell'impianto fotovoltaico preesistente”;
  • “come vada calcolato il tetto massimo di spesa agevolabile con l'aliquota del 110 per cento per gli interventi di installazione di impianti fotovoltaici in applicazione del richiamato comma 10¬bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio”.

In merito al primo quesito dell’istante, l’AE chiarisce che la detrazione nella forma dello sconto in fattura è disponibile anche per impianti di potenza superiore a quella standard, purché rispettino le condizioni di cui al comma 10-bis del richiamato art. 119.

Relativamente al secondo quesito, l’AE precisa che per gli interventi rientranti nel comma 10-bis il limite di spesa agevolata di 96.000 euro deve essere moltiplicato per il rapporto tra la superficie dell'immobile in questione e la superficie media di un'unità abitativa, fermo restando il limite massimo di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale (ridotto a 1.600 euro/kW).

Quanto detto ha validità per gli interventi classificabili come ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica.

 

Superbonus per i soggetti che svolgano attività assistenziali

L’AE ribadisce che l'art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), prevede una detrazione del 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 in interventi di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico negli edifici aggiungendosi alle già esistenti agevolazioni fiscali come l'ecobonus e il sismabonus.

Si sottolinea inoltre, che il decreto stabilisce come anche organizzazioni non lucrative, come ONLUS, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, possano beneficiare del Superbonus fino alla fine del 2025 come riportato nel comma 8-ter dell’art. 119, “fermo restando quanto previsto dal comma 10¬bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre del 2025 nella misura del 110 per cento”.

Relativamente alla detrazione, l’Agenzia afferma che la stessa vada calcolata sulla base della superficie degli immobili e che in merito alla richiesta di agevolazione occorre invece far riferimento alle linee guida sulla compilazione della domanda. Come riportato nel comma 10-bis dell’art. 119, “il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica (…) e la superficie media di una unità abitativa”. Tale osservazione normativa risulta valida anche per le unità immobiliari in possesso di soggetti che svolgano servizi socio-sanitari, “i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica; b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni [...] a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.

Per quanto riguarda l'installazione di impianti fotovoltaici, la detrazione è applicabile fino a un limite di spesa di 48.000 euro, con specifiche che riguardano le potenze degli impianti e la possibilità di applicare diverse aliquote a seconda delle caratteristiche dell'installazione.

Il parere fornito dall'AE è cruciale per orientare le ONLUS nei loro progetti di efficientamento energetico; è quindi fondamentale che queste organizzazioni soddisfino tutti i requisiti richiesti e si adeguino alle normative vigenti per poter usufruire delle agevolazioni fiscali.

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