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Superbonus case unifamiliari al 90% nel 2023: date della CILA-S, requisiti, calcolo del reddito familiare

Gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 sono quelli per i quali la CILA-Superbonus è stata presentata a decorrere dalla predetta data, per i quali la data di inizio lavori indicata nella medesima CILA è successiva al 31 dicembre 2022.

L'Agenzia delle Entrate, di recente, ha fatto chiarezza sulle ultime novità normative in materia di Superbonus, con una circolare che racchiude svariati argomenti, inerenti diversi provvedimenti succedutisi nel tempo, gli ultimi dei quali sono il DL Aiuti-Quater, la Legge di Bilancio 2023 e il DL Cessioni.

In questo contributo ricordiamo le possibilità di prendere ancora un Superbonus, seppur non più al 110% ma al 90%, per lavori effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

Il Superbonus 90% per le unifamiliari: quali contribuenti e per quali edifici?

La novità è risalente al DL 176/2022 (Aiuti-Quater): per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa, arti e professioni che sostengono spese per gli interventi edilizi rientranti nella disciplina del Superbonus, effettuati sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, il Superbonus si prenderà al 90% fino al 31 dicembre 2023 (ovviamente con lavori avviati dal 1° gennaio 2023) a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'at.119 DL 34/2020, non superiore a 15.000 euro.

Interventi avviati dal 1° gennaio 2023: cosa si intende?

Gli interventi avviati dal 1° gennaio 2023 sono quelli per i quali la CILA-Superbonus è stata presentata a decorrere dalla predetta data, per i quali la data di inizio lavori indicata nella medesima CILA è successiva al 31 dicembre 2022.

Rientrano nella nuova disciplina anche gli interventi per i quali la presentazione della CILA sia antecedente al 1° gennaio 2023, purché il contribuente dimostri che i lavori abbiano avuto inizio a decorrere dall’anno 2023, circostanza che può essere documentata dalla data di inizio lavori indicata nella CILA o anche mediante un’attestazione resa dal direttore dei lavori secondo le modalità dell’autocertificazione rilasciata ai sensi dell’articolo 47 del DPR 445/2000.

Il requisito della proprietà deve sussistere a inizio lavori

Importante: il Superbonus 90% spetta a condizione che il diritto di proprietà o la titolarità di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi sussista al momento di inizio dei lavori.

Abitazione principale: cosa si intende?

Con riguardo al requisito della destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale, le Entrate ritengono invece che possa essere applicata la definizione del comma 3-bis dell’articolo 10 del TUIR, secondo cui «per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. Non si tiene conto della variazione della dimora abituale se dipendente da ricovero permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unità immobiliare non risulti locata».

Quindi vi rientra anche l’unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado).

Se l’unità immobiliare non è adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, il Superbonus spetterà per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori.

Il requisito reddituale (reddito complessivo familiare)

Il reddito di riferimento per usufruire dell’agevolazione non deve superare l’importo di 15.000, ok, ma come si calcola questo parametro?

Più in particolare, secondo il comma 8-bis.1 dell'art.119 del DL Rilancio, il reddito di riferimento è calcolato dividendo il reddito complessivo familiare per un coefficiente denominato «numero di parti».

Nella circolare si spiega dettagliatamente come si arriva a questo reddito complessivo familiare, costituito dalla somma:

  • dei redditi complessivi posseduti, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, non legalmente ed effettivamente separato, o dal soggetto legato da unione civile;
  • dei redditi posseduti dal convivente del contribuente, presente nel nucleo familiare, nonché quelli dei familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato al contribuente da unione civile, presenti nel nucleo familiare se ricorrono i requisiti reddituali di cui al comma 2 dell’articolo 12 del TUIR per essere considerati fiscalmente a carico, cioè familiari che, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, e per i figli di età non superiore a 24 anni un reddito complessivo non superiore a 4.000 euro.

Il numero di parti è quantificato tenendo conto della composizione del nucleo familiare e in particolare della presenza del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, del soggetto legato al contribuente da unione civile, del convivente di cui all’articolo 1, comma 36, della cd. legge Cirinnà e dei familiari a carico, diversi dal coniuge e dal soggetto legato al contribuente da unione civile.

Per la determinazione del numero di parti, il nuovo comma 8-bis.1 rinvia alla Tabella 1-bis allegata al Decreto Rilancio e introdotta per effetto dell’articolo 9, comma 1-bis, del Decreto Aiuti-quater, ai sensi della quale il numero di parti è pari a 1 nel caso di un nucleo familiare composto da una sola persona ed è incrementato:

  • di 1 se nel nucleo è presente il coniuge o il soggetto legato al contribuente da unione civile o il convivente;
  • di 0,5 se è presente un familiare a carico;
  • di 1 se sono presenti due familiari a carico;
  • di 2 se sono presenti tre o più familiari a carico.

L'esempio per il calcolo del reddito di riferimento

Le Entrate evidenziano che un contribuente con un reddito complessivo dell’anno precedente pari a 25.000 euro, nel cui nucleo familiare sia presente il coniuge con un reddito pari a 11.000 euro ed un figlio che non possiede redditi, che quindi è a carico fiscalmente, ha un reddito di riferimento pari al rapporto tra reddito complessivo familiare e numero di parti: 36.000/2,5= 14.400 euro, come di seguito determinati:

  • Reddito complessivo familiare = 25.000 + 11.000 = 36.000;
  • Numero di parti = 1 (contribuente) + 1 (coniuge) + 0,5 (1 familiare a carico).

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