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Superbonus ancora al 110% fino al 2025 nei territori colpiti da eventi sismici e per ONLUS socio-sanitarie

A determinate condizioni, il Superbonus spetta nella misura del 110 per cento delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, senza, dunque, alcuna riduzione dell'aliquota.

L'Agenzia delle Entrate, di recente, ha fatto chiarezza sulle ultime novità normative in materia di Superbonus, con una circolare che racchiude svariati argomenti, inerenti diversi provvedimenti succedutisi nel tempo, gli ultimi dei quali sono il DL Aiuti-Quater, la Legge di Bilancio 2023 e il DL Cessioni.

Oggi ci soffermiamo sulla possibiltà, in determinati territori, di poter beneficiare del Superbonus ancora al 110% fino al 31 dicembre 2025, visto che sappiamo molto bene che per i condomini dal 2023 è iniziato il decalage, mentre per le unifamiliari - tolto chi può ancora prendere il 110 fino al 30/9/2023 a patto che abbia svolto almeno il 30% dei lavori entro il 30/9/2022 - la miusra è scesa al 90% ma solamente per certi tipi di contribuenti (con un limite di reddito preciso).

Superbonus 110% nelle zone terremotate fino al termine del 2025

Il comma 8-ter dell’articolo 119 del Decreto Rilancio prevede che «Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento».

Quindi, non nelle zone sismiche, ma nei 'crateri' sismici, cioè in quei territori colpiti dal 2009 in poi da eventi sismici, il Superbonus si prende ancora al 110% fino al termine del 2025.

Superbonus allungato anche se è prevista l'erogazione di contributi speciali

Tra l'altro, come chiarito con la risoluzione n. 8/E del 2022 e con la circolare n. 23/E del 2022, il primo periodo del predetto comma 8-ter, nel richiamare espressamente i commi 1-ter, 4-ter e 4-quater dell'art.119 - che disciplinano i rapporti tra il Superbonus e i contributi previsti per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici - si riferisce, in sostanza, alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus e per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Sia condomini che unifamiliari

La proroga al 31 dicembre 2025 della detrazione piena riguarda gli interventi ammessi al Superbonus effettuati dai soggetti elencati nel citato comma 8-bis e realizzati su edifici residenziali o a prevalente destinazione residenziale, ivi compresi gli edifici unifamiliari (senza tener conto delle ulteriori condizioni, anche reddituali, richieste dal terzo periodo del comma 8-bis).

Insomma: il Superbonus al 110% fino al 31.12.2025 si prende sia nei condomini che nelle case unifamiliari.

Nesso di causa e posizionamento

Attenzione quindi: per poter beneficiare di questo periodo 'allungato', cioè del Superbonus per spese inerenti lavori effettuati su edifici residenziali o unità immobiliari a destinazione abitativa:

  • deve essere accertato il nesso causale tra danno dell’immobile ed evento sismico,
  • devono essere situati in uno dei Comuni di cui alle Regioni interessate da eventi sismici per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Superbonus: ok fino al 31.12.2025 per ONLUS, ADV e APS socio-sanitarie

Infine, fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, anche per gli interventi ivi contemplati ed effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (cd. ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato (ADV) iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali negli immobili adibiti a strutture sanitarie, la detrazione spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110%.

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