Superbonus 2025 zone terremotate, regole e scadenze: lo speciale dei Commercialisti
Il focus dei Commercialisti fornisce un quadro dettagliato sulle residue possibilità di fruire del Superbonus al 110% per edifici ubicati in zone colpite dai terremoti, anche con esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, fino al 31 dicembre 2025, in virtù del contestuale contributo per la ricostruzione e della data entro la quale siano stati presentati il titolo abilitativo e la richiesta per la concessione dei contributi.
Il Consiglio nazionale dei Commercialisti e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato l'interessante approfondimento "Lo «speciale superbonus eventi sismici» al 110% (con opzioni di sconto o cessione) sulle spese sostenute sino a fine 2025", che approfondisce tutte le regole attuali sul Superbonus 110% nelle zone terremotate, cioè per immobili situati in territori colpiti da eventi sismici che, è giusto ricordarlo, si può prendere anche qualora gli interventi ageolati beneficino già del contributo per la ricostruzione.
Detrazione ancora al 110%
Se gli interventi coperti dal Superbonus (ai sensi dei commi da 1 a 8 dell’art. 119 del D.L. 34/2020) riguardano immobili situati in comuni colpiti da eventi sismici a partire dal 1° aprile 2009, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza e che abbiano subito danni direttamente causati dal sisma (dimostrabili tramite scheda AeDES o un documento equivalente), la detrazione fiscale può essere applicata nella sua aliquota originaria del 110%.
Questo significa che, per tali immobili, non si applicano le riduzioni (decalage) previste al 90%, 70% e 65%, e il beneficio resta valido per le spese sostenute fino alla fine del 2025.
Superbonus e contributo per la ricostruzione: collegamenti e regole
Il Superbonus spetta anche quando gli interventi usufruiscono del contributo per la ricostruzione, ma in questo caso la detrazione si applica solo sulle spese che superano l'importo del contributo, poiché il Superbonus può coprire esclusivamente i costi rimasti a carico del beneficiario.
Chi ha diritto al contributo per la ricostruzione può però scegliere di rinunciarvi volontariamente e optare unicamente per il Superbonus.
In questo caso, come compensazione per la rinuncia, il beneficiario ha diritto a una maggiorazione del 50% sui tetti massimi di spesa agevolabile previsti dall’art. 119 del D.L. 34/2020.
Cessione del credito e sconto in fattura: da quando è scattato il blocco delle opzioni?
Nel documento si evidenzia che le spese relative agli interventi agevolati con il Superbonus, secondo la disciplina speciale per gli eventi sismici, inizialmente non erano soggette al cosiddetto “blocco delle opzioni” (sconto in fattura o cessione del credito) introdotto dall'art. 2, comma 1, del D.L. 11/2023, in vigore dal 17 febbraio 2023.
Grazie a questa esclusione, anche dopo tale data è stato possibile continuare a utilizzare le opzioni di sconto o cessione, come previsto dall’art. 121, comma 1, lett. a) e b), del D.L. 34/2020.
A partire dal 30 marzo 2024, con l’entrata in vigore del D.L. 39/2024, questa esclusione è stata eliminata, rendendo il blocco delle opzioni applicabile anche alle spese per interventi edilizi eseguiti in base alla disciplina speciale per gli eventi sismici.
Tuttavia, in via transitoria, le opzioni di sconto e cessione possono ancora essere esercitate sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, se:
- prima del 30 marzo 2024, era già stato presentato il titolo abilitativo (CILA-S) necessario per avviare i lavori;
- oppure, sempre entro la stessa data, era già stata presentata la domanda per ottenere il contributo per la ricostruzione.
Inoltre, è stata introdotta una deroga al blocco delle opzioni, ma solo per alcune spese rientranti nella disciplina speciale per gli eventi sismici, e fino a un limite massimo di 400 milioni di euro (di cui 70 milioni riservati agli interventi per il sisma del 6 aprile 2009).
Questa deroga riguarda interventi su immobili danneggiati dai terremoti avvenuti in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e dal 24 agosto 2016, a condizione che le relative richieste o dichiarazioni siano state presentate dal 30 marzo 2024 in poi.
Di conseguenza, fino al 31 dicembre 2025, le spese sostenute per interventi agevolati ai sensi dei commi da 1 a 8 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, su immobili danneggiati da eventi sismici che soddisfano i requisiti del comma 8-ter dello stesso articolo, possono ancora beneficiare della detrazione Superbonus nella misura originaria del 110%.
In alcuni casi specifici, il beneficio può essere fruito anche tramite sconto in fattura o cessione del credito, purché vengano rispettate le condizioni previste dalla normativa.
Superbonus zone sismiche: le regole generali sul Superbonus e per le opzioni alternative
Il Superbonus al 110% è richiedibile per immobili che sono ubicati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dall’1 aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza e che risultano essere stati danneggiati dall’evento sismico (nesso di causalità diretta comprovato mediante scheda AeDES o documento equivalente).
Bisogna poi scegliere se continuare a beneficiare dei contributi per la ricostruzione o no: se si rinuncia, il limilite di spesa per il Superbonus aumenta del 50%.
Riguardo alle 'date limite' per la possibilità di scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito:
- con CILA-S presentata o contributo per la ricostruzione richiesti entro il 29 marzo 2024, si rientra nella disciplina transitoria e si può beneficiare ancora del Superbonus con le opzioni di cessione del credito o sconto in fattura;
- diversamente, si potrà solamente fruire direttamente (in dichiarazione dei redditi) dell'agevolazione.
LO SPECIALE DEI COMMERCIALISTI SUL SUPERBONUS NELLE ZONE TERREMOTATE E' SCARICABILE IN ALLEGATO
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