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Superbonus 2025 per i condomini: interventi, scadenze CILA-S, possibilità

Per spese sostenute fino al 31 dicembre 2025, il Superbonus è accessibile a condomini, privati proprietari di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, nonché a ONLUS e Associazioni di volontariato. Tuttavia, per poter usufruire dell'agevolazione, gli interventi dovranno essere già stati avviati, il che significa che la Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA-S) dovrà essere stata presentata entro il 15 ottobre 2024.

C'è ancora 'tempo' per usufruire dell'ultima percentuale di 'decalage', al 65%, rimasta per il Superbonus 2025: è importante sapere che solo alcuni tipi di lavori possono ancora beneficiare della detrazione maggiorata, ma soprattutto il Superbonus è fruibile esclusivamente per interventi per i quali è stata presentata la CILA-S entro il 15 ottobre 2024.

In caso contrario, restano solo l'Ecobonus o il Sismabonus ordinari (che sappiamo essere di regola al 36%, che diventa però 50% per gli interventi effettuati su abitazioni principali, sempre in riferimento all'anno corrente).

 

Superbonus 65%: chi lo prende

Beneficiano del Superbonus al 65% - ultimo anno del decalage, ovviamente senza possibilità di cessione del credito o sconto in fattura (unica possibilità la fruizione diretta in dichiarazione dei redditi) solamente:

  • i condomini;
  • gli edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari;
  • le associazioni di volontariato;
  • le ONLUS;
  • le associazioni di promozione sociale (APS).

Tutti gli interventi agevolabili

Rientrano nel perimetro del Superbonus tutti gli interventi trainanti che possono beneficiare di Ecobonus e Sismabonus, come ad esempio rifacimento del cappotto termico o interventi per il miglioramento antisismico, o sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale, ma anche gli interventi 'trainati' se eseguiti contestualmente ad almeno un intervento trainante.

Nello specifico:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliari situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno (trainante);
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione (trainante);
  • interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A (trainante);
  • interventi di efficienza energetica di cui all’art. 14 D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto 2013 n. 90 (SuperEcobonus, va abbinato uno degli interventi trainanti);
  • interventi antisismici (trainante);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici (trainato, va abbinato un intervento trainante);
  • installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici (trainato, va abbinato un intervento trainante);
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (trainato, va abbinato intervento trainante);
  • interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche (trainato, va abbinato intervento trainante).

 

Scadenza e ripartizione rate

Il Superbonus 2025 spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 65% (art. 119, c. 8-bis, D.L. 34/2020).

Per le spese sostenute nell'anno 2025, la detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.


Occhio alla data di presentazione della CILA-S: dead-line 15 ottobre 2024

In virtù di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2025, che al comma 56, ha modificato l’art.119 del DL 34/2020, introducendo il nuovo comma 8-bis.2, il Superbonus 65% per le spese sostenute nel 2025 spetta solamente per gli interventi già avviati ovvero per i quali, alla scadenza del 15 ottobre 2024, risulti:

  • presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata Superbonus (CILA-S), se gli interventi sono sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
  • adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e presentata la CILA-S, se gli interventi sono effettuati dai condomini;
  • presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, in caso di demolizione e ricostruzione degli edifici.

 

Obblighi di comunicazione

Ricordiamo infine che i soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico e/o di riduzione antisismico agevolabili ai sensi dell’art. 119 D.L. 19/05/2020, n. 34 (SuperBonus), i quali abbiano presentato la CILAS ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici debbono trasmettere rispettivamente all’ENEA e/o al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali:

  • a) i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • b) l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute nell’anno 2025;
  • c) le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese da sostenere.

L’omessa trasmissione dei dati comporta la decadenza dall’agevolazione fiscale.

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