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Superbonus 110% unifamiliari: aria di proroga? Il Governo pensa di spostare la scadenza del 30 giugno sul SAL 30%

Compatibilmente con il DEF, il Superbonus 110% potrebbe essere esteso al 31 dicembre 2022 anche per chi non ha completato il 30% dei lavori al 30 giugno 2022 (scadenza attuale al 30 giugno 2022)

Arriva dal Parlamento, l'apertura (per ora solo 'a parole', meglio sottolinearlo) che tutti aspettavano in materia di Superbonus 110% per le abitazioni unifamiliari (quelle che alcuni chiamano 'villette' ma che in realtà rappresentano una buona percentuale degli immobili del nostro Paese).

Il sottosegretario al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Federico Freni, ha risposto in data 29 marzo 2022 a un paio di interrogazioni parlamentari di rilievo in Commissione Finanze della Camera (n.5-07776 e 5.07777), spiegando che il Governo sta compiendo le valutazioni del caso.

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La dead line del 30 giugno 2022 per il 30% dei lavori nelle unifamiliari

Ad oggi, la regola è questa: il Superbonus 110% per le abitazioni unifamiliari si può prendere fino al 31 dicembre 2022 a patto di aver completato almeno il 30% dei lavori (SAL 30%) entro il 30 giugno 2022.

Se questo 30% non è rispettato, il Superbonus si prende solo fino al 30 giugno 2022.

C'è quindi una distinzione che coinvolge gli interventi sulle singole unità immobiliari, eseguiti da persone fisiche, nello specifico per quanto concerne le scadenze, tra quelli che, ai fini del Superbonus 110%, risultano trainati dagli interventi eseguiti sulle parti comuni del medesimo condominio o sull'edificio interamente posseduto, per i quali la proroga è prevista fino al 31/12/2025 e quelli che, in quanto riferibili a edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo, beneficiano dell'eventuale proroga fino al 31/12/2022, sempre se, alla data del 30/06/2022, risulteranno eseguiti per almeno il 30% dell'intervento complessivamente previsto.

In tal senso, nell'interrogazione n.5-07776 a prima firma Gusmeroli, si chiede se, per gli interventi effettuati su immobili unifamiliari dalle persone fisiche, la detrazione del 110% potrà essere oggetto di una proroga in relazione ai ripetuti interventi normativi che si sono succeduti e che hanno creato una grande confusione interpretativa e applicativa dell'agevolazione, nonché per il forte ritardo nella consegna dei materiali edili che rischia di compromettere gli interventi per numerose famiglie italiane, nonché per la pubblicazione tardiva del decreto MITE sui costi massimi (cd. Decreto Prezzi 2), attesa normativamente entro lo scorso 9 febbraio ma attuata lo scorso 16 marzo. 


Edifici unifamiliari: riepilogo

Li conosciamo come ‘villette’, ma atteniamoci alla definizione più aggiornata che troviamo all’art.1 comma 3 lettera i) del Decreto Prezzi o Decreto Requisiti Tecnici (DM MISE 6 agosto 2020): “per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o giù accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l’acqua, per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva (ad uso/ autonomo esclusivo) e la presenza di un «accesso autonomo dall’esterno», presuppone che l’unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva”.

Il fabbricato, quindi, deve essere fisicamente disgiunto dal resto delle unità.

NB - L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che un'unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l'energia elettrica, impianto di climatizzazione invernale.

Bene: il secondo periodo del comma 8-bis dell’art.119 del DL 34/2020, come modificato dalla legge 234/2021, prevede che per gli interventi effettuati su questo tipo di unità immobiliari dalle persone fisiche, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo (SAL al 30%).

In quattro righe, quindi, abbiamo la discriminante valida per gli interventi effettuati su edificio unifamiliare o unità autonome, compiuti dalle persone fisiche di cui al comma 9 lettera b).


 

Proroga della scadenza del 30 giugno, ma a quando?

Ribadendo che per ora è solo una valutazione che il Governo e gli altri Ministeri interessati stanno affrontando sul tema, Freni ha precisato che eventuali decisioni saranno prese dopo l'applicazione del DEF 2022, in corso di predisposizione.

Letteralmente, il sottosegretario ha afferato che "sono in corso presso i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria e degli altri Dicasteri interessati approfondimenti istruttori per valutare una proroga del termine del 30 giugno 2022 per l’espletamento degli interventi sulle unità immobiliari unifamiliari compatibilmente con le previsioni inserite nel documento di finanza pubblica per il 2022 in corso di predisposizione".

Quindi si potrebbe assistere a una proroga di qualche mese o a un allineamento con la scadenza di fine anno. Staremo a vedere.

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