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Superbonus 110% sull'accorpamento di più unità immobiliari: il calcolo corretto di massimali e tetti di spesa

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti su come calcolare il tetto di spesa per efficientamento energetico e lavori antisismici

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Attenzione ai tetti di spesa del Superbonus 110%: ne abbiamo parlato, di massimali trainanti e trainati, ma adesso interviene nuovamente l'Agenzia delle Entrate con una nuova risposta, la n.242 del 13 aprile 2021, dove si precisa che per il corretto calcolo dei tetti di spesa bisogna fare riferimento alla situazione esistente prima dei lavori. Però - occhio - le condizioni di partenza si valutano in base agli interventi da realizzare.

 

La richiesta

L'istante è una contribuente comproprietaria, insieme al marito, di un intero fabbricato, composto da una abitazione con relativo garage autonomamente accatastati, e di altre due unità immobiliari, accatastate in C/2 e C/6, indipendenti dall'abitazione e prive di preesistenti “allacciamenti”.

Essa chiede se può accedere al Superbonus per gli interventi, sia “trainanti” sia “trainati”, di efficientamento energetico e antisismici che realizzerà sulle distinte unità immobiliari e, se sì, quali sono i massimali di spesa agevolabili. In caso negativo, auspica almeno all’ammissione alla detrazione pari all'85% per l'intervento combinato di riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica (articolo 14, comma 2-quater.1 del DL 63/2013, cd. eco-sismabonus).

In merito, prospetta di essere ammessa al beneficio più sostanzioso, considerando il limite di spesa di 96mila euro per ciascuna delle tre unità immobiliari iniziali, in quanto funzionalmente indipendenti.

 

Superbonus 110%: come si calcolano i limiti di spesa per SuperSismabonus e SuperEcobonus

Le Entrate partono, come sempre, da lontano. Gli interventi programmati dall’istante rientrano nell’ambito del Superbonus grazie alle modifiche apportate dall’ultima Legge di bilancio, la quale è intervenuta sul comma 9, lettera a) dell'art.119 del ddl 34/2020, prevedendo che il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”. L'agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati su edifici non in condominio, in quanto composti da più unità immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o in comproprietà. Al riguardo, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, le pertinenze non vanno considerate autonomamente anche se distintamente accatastate per il computo delle unità immobiliari.

Poi si passa ai limiti di spesa ammissibili. Nel presupposto che gli interventi di demolizione e ricostruzione, prospettati dalla contribuente, rientrino tra quelli di ristrutturazione edilizia (art.3, comma 1, lettera d), dpr 380/2001), come risultante dal titolo amministrativo e che sussistano tutte le condizioni previste dalla norma, la stessa potrà beneficiare del Superbonus secondo le seguenti modalità:

  • per gli interventi antisismici (art.119 comma 4 DL 34/2020), il limite di spesa è pari a 96mila euro per ciascuna delle tre unità immobiliari che costituiscono l'edificio prima dell'inizio dei lavori (gli immobili classificati in C/2 e C/6 e l'abitazione con la relativa pertinenza, unitariamente considerate);
  • per gli interventi di riqualificazione energetica (art.119 commi 1 e 2), il limite di spesa, riferito a ciascun intervento agevolabile (trainanti e trainati) è calcolato con riferimento solo all'unità abitativa, trattandosi dell'unico immobile dotato di preesistente impianto di riscaldamento.

LA RISPOSTA 242/2021 DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


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