Superbonus 110%, Sismabonus ed Ecobonus: le diverse regole per la demolizione e ricostruzione
L'Agenzia delle Entrate fornisce risposte molto interessanti ad una società che intende acquisire, demolire e ricostruire un complesso immobiliare situato in zona sismica, ricavandone abitazioni, box auto e cantine
Oggi spostiamo il focus sulla risposta n.70 del 2 febbraio 2021 dell'Agenzia delle Entrate che va a toccare diversi aspetti dei bonus fiscali - Superbonus e Sismabonus ed Ecobonus ordinari - in merito alle attività di demolizione e ricostruzione.
Nel caso di specie, l'istante è una società che intende acquisire, demolire e ricostruire un complesso immobiliare situato in zona sismica, ricavandone abitazioni, box auto e cantine.
Superbonus 110%: niente da fare per i titolari di reddito di impresa
In primis, il Fisco ricorda che i soggetti titolari di reddito d'impresa non rientrano tra i beneficiari del Superbonus. Pertanto la società non potrà fruire della detrazione pari al 110% sul complesso immobiliare situato in zona sismica, comprato, demolito, ricostruito e destinato alla vendita, ma solo delle agevolazioni previste per l’acquisto degli immobili antisismici nella misura del 75% o dell’85% (articolo 16, comma 1-septies del DL 63/2013).
Sismabonus Acquisti: le regole
La condizione necessaria per fruire del Sismabonus - ricorda l'Agenzia - è il trasferimento da parte dell’impresa della proprietà dell'immobile, entro diciotto mesi dalla fine dei lavori e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Quindi:
- affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione, l’atto di acquisto deve essere stipulato entro il 31 dicembre 2021;
- è possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento ad eventuali importi versati in acconto, a condizione che il contratto preliminare sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione e che sussista anche il requisito dell’ultimazione dei lavori dell’intero fabbricato. Se gli acconti sono versati nel periodo di vigenza del Superbonus gli acquirenti potranno fruire della detrazione nella misura del 110 per cento.
Nel caso in esame, se la fine lavori e il rogito avvengono successivamente al 31 dicembre 2021 i futuri acquirenti non potranno fruire dei benefici.
Ecobonus sulle unità abitative preesistenti
Se la società istante intende beneficiare dell'Ecobonus sulle abitazioni preesistenti ai lavori da eseguire, ma non è possibile identificare le spese riferibili al miglioramento della classe energetica rispetto a quelle relative alla riduzione del rischio sismico, non sarebbe rispettato il divieto di far valere due agevolazioni sulla stessa spesa (cfr. anche circolare n. 20/2016) e di conseguenza gli acquirenti ne sarebbero esclusi.
Se, invece, l'istante può identificare le spese riferibili esclusivamente agli interventi di Ecobonus, la detrazione non è incompatibile con il beneficio Sismabonus.
LA RISPOSTA N.70/2021 DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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