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Superbonus 110, Semplificazione, Sanatoria: lo scenario prossimo venturo

Una disamina di Ermete Dalprato sulle modifiche apportate dal DL 77/2021 alle regole sul Superbonus edilizio, soprattutto in riferimento a sanatoria e dimostrazione di conformità edilizia. Cosa ci aspetta al di là degli entusiasmi?

Mentre il mondo tecnico è concentrato nell’applicazione dei vari bonus l’Autore va oltre il periodo transitorio e prospetta lo scenario che uscirà da questa contingenza in cui – come già nel drammatico precedente del dopoguerra cui è stata assimilata – le regole procedurali di accertamento della legittimità (anche recentemente affermate) vengono temporaneamente poste in disparte per rispondere all’emergenza della ripresa economica.

Ma questo segnerà solo il differimento di alcuni problemi, tra cui l’abusivismo mai definitivamente debellato, e forse richiamerà la necessità di soluzioni drastiche.

Sono già in corso prove di condono?


Decreto Semplificazioni 2021: le modifiche al regime del procedimento amministrativo

L’attenzione generale del mondo tecnico e imprenditoriale è rivolta alle recenti norme del Superbonus del decreto legge Semplificazioni 2021 (in procinto di essere convertito in legge) e della Sanabilità delle difformità edilizie; i vari commenti, a vario titolo e vario approfondimento, sia nel bene (entusiasmo) sia nel male (difficoltà, dubbi e problematiche) sono quasi sempre rivolti all’oggi: a come applicarle.

Vorremmo qui sollevare un attimo gli occhi dall’immediato e guardare un po’ oltre per cercare di immaginare cosa produrranno queste norme in un futuro più o meno prossimo, sia per poterne dare un giudizio più ampio, che per anticipare la consapevolezza degli aspetti che dovremo affrontare.

In buona sostanza il “combinato disposto” Super-bonus/Semplificazioni 2021 fa temporaneamente bypassare l’accertamento di legittimità negli edifici in cui si attuano gli interventi esonerando i professionisti tecnici dal doverla accertare e dichiarare.

Per di più l’ingiustificata disparità di trattamento tra chi opera col Superbonus (che può infischiarsene della legittimità) e chi no (che invece la deve dichiarare e, se non ce l’ha, deve porla in essere con la sanatoria) induce ulteriormente all’uso del super-bonus.

I professionisti sono (forse) contenti di non avere questo rischioso onere e lo sono al momento anche i proprietari ignari (per scelta o perché irresponsabilmente non informati) che il problema non è risolto, ma solo rinviato.

Quando il Legislatore precisa che “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento” da un lato salva la faccia della coerenza della legittimità dell’azione amministrativa nel lungo periodo, ma contestualmente promette futuri controlli. Così riafferma che la legge è uguale per tutti.

 

Un patrimonio rigenerato e gravato da abusi

Se il ricorso a questo combinato disposto normativo sarà diffuso, come tutti auspicano (perché questa è la finalità della norma) e come molti già annunciano che si stia verificando, ci troveremo a breve con un patrimonio immobiliare migliorato sismicamente/energeticamente (in un parola “rigenerato”) ma gravato da “abusi edilizi”.

Questo è matematico (e non una mera ipotesi) se è vero che il principale motivo di ostacolo all’applicazione dei Superbonus (e dei Bonus in genere) è la diffusa incidenza degli abusi e la loro non sanabilità (almeno in tempo brevi).

E allora sarà bene dirlo fin d’ora, anche per non far finta poi di essere colti di sorpresa da un fenomeno annunciato, tutt’altro che imprevisto e imprevedibile (come dice il Legislatore quando vuole consentire interventi di emergenza).

I professionisti - esonerati dalla dichiarazione di legittimità - staranno tranquilli; i proprietari un po’ meno, perché sarà anche vero che non verranno loro tolti i finanziamenti, ma subiranno la repressione.

E allora:

  • se le opere saranno sanabili saranno dolori;
  • se le opere non saranno sanabili saranno guai.

Gli abusi andranno comunque perseguiti e rimossi

Demoliremo edifici “rigenerati” di fresco con soldi pubblici comunque spesi e non recuperabili o nascerà un movimento d’opinione che indurrà il Legislatore ad assumere provvedimenti derogatori? E allora non si cercherà forse una nuova via di soluzione del problema?

E quale potrà essere la soluzione di salvare “capra e cavoli” se non quella di allargare le maglie attuali della sanabilità? Ovvero adire ad un nuovo “condono”?

Questo mi pare lo spettro (che pure molti dichiarano di aborrire) che si sta profilando sullo sfondo, perché se è vero (com’è vero) che l’azione amministrativa deve anche conformarsi alla ragionevolezza, al buon senso e al contemperamento degli opposti interessi pubblici e privati mi pare che qui gli ingredienti ci siano tutti e ben mescolati tra loro.

Con questo non voglio inibire l’applicazione dei Bonus (di vario genere), né la recente Semplificazione 2021, ma vorrei che si fosse consapevoli di dove porta.

Che il decreto-legge Semplificazioni 2021 smentisca e confligga con il d.l. Semplificazioni 2020 è palese (lo abbiamo già scritto: “Semplificazione e Superbonus: rose … e spine dell’ultimo decreto-legge” in InGenio 02/06/2021) ma la motivazione del cambio di rotta (che dovrà essere temporaneo) è quella dell’eccezionalità del momento e dell’esigenza di far ripartire l’economia al cui confronto si ritiene che il requisito della previa verifica della legittimità sia cedevole.

La scelta è di merito (politica) e come tale non vogliamo discuterla, ma non possiamo nasconderci i problemi che troveremo al rientro alla normalità; come professioni tecniche non possiamo non segnalarlo “al manovratore”.

D’altra parte si è ripetutamente equiparato questo momento cruciale della pandemia ad una guerra e in quei frangenti la scala dei valori da salvaguardare cambia e le “regole” funzionanti a regime possono anche essere eluse o rinviate.

 

La ricostruzione del dopoguerra

Ci siamo già passati; nel dopoguerra, in un’Italia anche fisicamente distrutta dai bombardamenti, chi “ricostruiva” era un benefattore e non si stava a guardare tanto per il sottile. Anche allora la ripresa economica era la priorità e gli altri “valori” (ambiente, paesaggio, pianificazione) tenuti in sott’ordine.

Anche la cultura e la sensibilità però all’epoca erano diverse.

Ricordo solo per inciso che già vigeva la legge urbanistica fondamentale (del 1942), ma il suo rispetto non mi pare sia stato il primo pensiero dei “ricostruttori”. Tanto che (per così dire) questa disattenzione è uno dei principali problemi urbanistici che ci troviamo ad affrontare: la caoticità della ricostruzione.

Però poi non sono mancati i censori che – decontestualizzando – hanno criticato la ricostruzione di quel periodo bollandola come “selvaggia”.

Se siamo in una condizione assimilabile (ma la sensibilità odierna è diversa da quella di allora) la motivazione deve essere chiara, l’obiettivo dichiarato e le conseguenze previste e attese.

 

Quale Rigenerazione?

Parlando di motivazione bisogna spendere una parola sulla “rigenerazione urbana” – motivazione nobile, condivisibile e condivisa - che viene costantemente posta a premessa, obiettivo e giustificazione di tutti i provvedimenti di incentivazione fiscale e/o semplificazione ...

Come ho già avuto modo di dire la “rigenerazione urbana” è una cosa seria, condivisibile e da perseguire: un obiettivo dell’urbanistica attuale, ma non può essere scambiata con la sommatoria casuale di una serie spontanea di interventi singoli (“Testo Unico Edilizia: l'uso temporaneo e difforme non può essere rigenerante” in InGenio 19/11/2020).

Deve essere un intervento programmato di scala sub-urbana significativa. Per inciso è proprio la modalità di intervento per risolvere le irregolarità e le improvvisazioni (chiamiamole così) della ricostruzione del dopoguerra di cui si è detto poc’anzi.

Con l’attuale normativa dei bonus e semplificazioni diretti ai singoli – non stiamo incentivando la “rigenerazione urbana”, ma, al più, la “rigenerazione edilizia” (che è altra cosa). Utile e nobile anch’essa, ma non “urbana”.

Lo dimostrano inequivocabilmente i ripetuti interventi del Legislatore orientati a risolvere i problemi edilizi individuali (le distanze, la definizione di ristrutturazione, …). Problemi che, se posti a scala urbanistica, sarebbero risolvibili a livello di progetto unitario senza necessità di tante precisazioni legislative (peraltro di dubbia chiarezza ed efficacia).

Certamente il risultato della rigenerazione edilizia sarà un miglioramento individuale dei singoli edifici che saranno più sicuri, più performanti e meno energivori, ma non cambiano l’impianto urbanistico.

Anzi, lo irrigidiscono nello stato attuale e renderanno meno praticabile la “rigenerazione urbana” perché sarà consolidato l’impianto urbano esistente; per di più pure densificato con gli incentivi volumetrici da realizzare in sito.

Se vogliamo chiamare le cose col loro nome smettiamo di illuderci che sia una rigenerazione “urbana”; sarà una rigenerazione “edilizia”.

 

“Prove di condono” in corso?

Ma proprio perché abbiamo rigenerato gli edifici esistenti poi cosa ne facciamo se sono abusivi e non sanabili?

Per questo mi pare che, sullo sfondo, già si muova lo “spettro” di un rinnovato condono. Non ne ho le prove, ma solo qualche indizio.

Il recente d.l. Semplificazioni 2021 (a modifica del comma 13-ter dell’articolo 119 del d.l 19.05.2020, n. 34) quando nella c.i.l.a. del SuperBonus “non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, coma 1-bis” del DPR 380/01, richiede però che siano attestati “gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto di intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967”.

Che senso ha richiamare il 1° settembre 1967, che è la data di entrata in vigore della legge ponte (n.765/67) che ha esteso a tutto il territorio nazionale l’obbligo della licenza edilizia?

Serve solo per discriminare se un edificio sorto dopo l’entrata in vigore della legge urbanistica fondamentale n. 1150/42 era in centro edificato o no, perché se era esterno non doveva essere dotato di licenza.

Il richiamo a dover dichiarare che un edificio sia precedente o meno a quella data senza l’accertamento se era o no in centro abitato non porta (oggi) a nessuna conclusione ... A meno che ... non ci sia un retropensiero.

Sì perché c’è un precedente – al momento ancora de jure condendo e quindi ufficioso – in quanto il 1° settembre 1967 la ritroviamo all’articolo 39 della “bozza” del Nuovo Testo Unico delle Costruzioni come data di riferimento da cui si vorrebbero ritenere comunque legittime le costruzioni realizzate antecedentemente anche se in assenza di “licenza” (ne abbiamo dato anticipazione in InGenio del 15/12/2020 “Nel Nuovo TestoUnico dell'Edilizia molto di più della sanatoria”).

Anche se per ora non serve assolutamente a nulla la sua citazione però non può essere né una svista, né un caso: è un’anticipazione di condono ex lege?


d.l. 31 maggio 2021: Testo e Sintesi

Un'utile sintesi del decreto legge Semplificazioni bis la si può ritrovare al seguente articolo, che riporta l'intero sommario e riprende il provvedimento punto per punto.

Nella Pagina DL SEMPLIFICAZIONI è possibile invece trovare il collegamento a tutti gli approfondimenti e commenti pubblicati sull'argomento.  


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Ermete Dalprato

Professore a c. di “Laboratorio di Pianificazione territoriale e urbanistica” all’Università degli Studi della Repubblica di San Marino

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