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Superbonus 110% per unico edificio con più abitazioni: ok se l'accesso è autonomo!

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I lavori da eseguire su una villetta a schiera sita in un residence, con accesso da un passo carrabile comune, possono fruire del Superbonus in quanto, essendo ogni villetta dotata di un proprio tetto, giardino, portone d'ingresso, numero civico e parcheggio, il requisito dell’accesso autonomo si può ritenere soddisfatto.

E' questa l'importante indicazione - una delle prime dell'anno nuovo - contenuta nella risposta n.9/2021 del 5 gennaio dell'Agenzia delle Entrate, utile anche per ricordare le particolarità degli interventi trainati e trainanti nelle parti comuni dei condomini ammessi al Superbonus 110%.

Parti comuni condominiali: interventi ammessi e indipendenza funzionale degli edifici unifamiliari

Il Fisco ricorda che gli interventi ammessi all'agevolazione devono essere realizzati su:

  • parti comuni di edifici residenziali in condominio (sia trainanti, sia trainati);
  • singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati);
  • edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
  • unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati).

NB - Per edificio unifamiliare si intende un'unica unità immobiliare di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare. Una unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva.

Le «unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari», alle quali la norma fa riferimento, vanno individuate verificando la contestuale sussistenza del requisito della «indipendenza funzionale» e dell'«accesso autonomo dall'esterno», a nulla rilevando, a tal fine, che l'edificio plurifamiliare di cui tali unità immobiliari fanno parte sia costituito o meno in condominio.

L'accesso autonomo dall'esterno

Le Entrate continuano evidenziano che - come scritto nella circolare 24/E/2020 - la presenza di un «accesso autonomo dall'esterno», presuppone, ad esempio, che «l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva». Si è inteso, in tal modo, fornire sia pure a titolo esemplificativo, taluni criteri utili ai fini della qualificazione dell'immobile oggetto degli interventi agevolabili, costituendo l'«accesso autonomo dall'esterno» uno degli elementi caratterizzanti, ai fini della fruizione del Superbonus, spettante per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico, nonché dell'opzione per la cessione o lo sconto in luogo della detrazione realizzati su edifici unifamiliari e unità immobiliari funzionalmente indipendenti.

Il caso specifico

Nel caso di specie riferibile ad una villetta a schiera che risulta inserita nel contesto di un residence ed a cui si accede da un passo carraio privato comune a più abitazioni, nel presupposto che l'unità immobiliare su cui effettuare gli interventi sia funzionalmente indipendente nei termini sopra descritti, disponendo la stessa di un accesso autonomo dall'esterno comune ad altri immobili, si ritiene che l'istante possa, in presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla citata normativa di riferimento, accedere al Superbonus.

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