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Superbonus 110% per le unità plurifamiliari: vale sia in condominio che in edifici singoli! I presupposti

Agenzia delle Entrate: il Superbonus 110% è fruibile anche per gli interventi eseguiti in un complesso plurifamiliare, con ingresso su scala condominiale. È trascurabile, infatti, la circostanza che la stessa unità immobiliare faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni

 

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E' davvero importante e per certi versi risolutiva, la risposta della direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate delle Marche  in risposta ad un interpello (910-125/2021) relativo alla fruizione del Superbonus 110% in unità plurifamiliari.

La DRE Marche del Fisco, infatti, fornisce importanti segnali di apertura, evidenziando che la maxi-agevolazione ex art. 19 DL 34/2020 si prende anche per gli interventi eseguiti in un complesso plurifamiliare, con ingresso su scala condominiale. È trascurabile, infatti, la circostanza che la stessa unità immobiliare faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative.

Il caso

La domanda è di una proprietaria di una unità immobiliare funzionalmente indipendente, dotata di un ingresso autonomo dall'esterno e indipendente oltre che di un ingresso da scala condominiale, ubicata in un edificio plurifamiliare, la quale chiede se il Superbonus 110% fosse fruibile in presenza di un complesso plurifamiliare, facente parte di un condominio.

 

L'unità funzionalmente indipendente

Le Entrate sottolineano come il citato art. 119 del DL 34/2020 definisca un «edificio unifamiliare» funzionalmente indipendente quell'unità immobiliare di proprietà esclusiva, che dispone di uno o più accessi all'esterno (circ. 24/E/2020 pag. 14); quindi, a parere della DRE, per qualificare l'unità immobiliare come unifamiliare, è necessaria la «contestuale» sussistenza del requisito dell'indipendenza funzionale e dell'accesso autonomo dall'esterno a nulla rilevando che il detto edificio sia costituito o meno in condominio.

Del resto, si aggiunge a conferma di quanto sostenuto, il nuovo comma 1-bis dell'art. 119 stabilisce testualmente che, per accesso autonomo, si deve intendere un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone di ingresso, che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà e che, per unità funzionalmente indipendente, si debba intendere quella dotata di almeno tre installazioni o manufatti di proprietà esclusiva (acqua, gas, luce o riscaldamento).

Ancora: la circolare 30/E/2020 (paragrafo 3.1.1) ha precisato ulteriormente che una unità immobiliare è qualificabile come autonoma in presenza di un accesso diretto sulla strada, pubblica, privata o in multiproprietà o da un passaggio (cortile, giardino, scala esterna) comune agli altri immobili che si affaccia sulla strada o da un terreno di utilizzo non esclusivo, non essendo rilevante, a tal fine (fruibilità del 110%), il titolo di proprietà esclusiva del possessore dell'unità oggetto degli interventi.

 

Superbonus 110%: ok per qualsiasi edificio plurifamiliare, se autonomo

Concludendo: nel caso di specie, il Superbonus 110% risulta fruibile nel presupposto che l'unità immobiliare è ubicata in un edificio plurifamiliare ma dotata di accesso autonomo e di tre impianti autonomi, indipendentemente dalla circostanza che la stessa faccia parte di un condominio o disponga di parti comuni con altre unità abitative (come, per esempio, il tetto).

Questa risposta apre quindi alla possibilità di beneficiare dell'agevolazione in presenza di una unità abitativa collocata all'interno di un complesso plurifamiliare dotata semplicemente di un piccolo pertugio autonomo.

Il precedente simile è rappresentato dalla rtisposta 62/2021, dove si era evidenziato che gli interventi di riqualificazione energetica, se effettuati su di un'unità abitativa, facente parte di un edificio plurifamiliare, ma funzionalmente indipendente e dotata di accesso autonomo dall'esterno, prendono il Superbonus 110% fermo restando il rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla normativa; nello specifico, per l'agenzia integra un «accesso autonomo dall'esterno» anche l'ipotesi in cui sia possibile accedere all'unità abitativa da strada privata di proprietà altrui gravata da servitù di passaggio a servizio dell'unità medesima.

LA RISPOSTA DELLA DRE MARCHE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


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