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Superbonus 110% per la ricostruzione post-sisma, guida aggiornata del Fisco: scadenze, lavori in corso d'opera, conformità urbanistica

Le spese sostenute per la ricostruzione degli edifici privati delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma del 2016, possono beneficiare fino al 2025, in aggiunta al "contributo sisma", anche del Superbonus 110% con la possibilità di scegliere tra cessione del credito e sconto in fattura. Tutti i dettagli

Le novità del DL Aiuti-Quater, del DL Cessioni e del DL Asset e Investimenti, che insieme hanno posto in essere un effettivo stop al Superbonus 110% sia per quel che riguarda la sua fruizione - dal 2024 inizierà il decalage per i condomini, mentre per gli edifici unifamiliari non è prevista alcuna proroga in Legge di Bilancio - che la possibilità di optare per cessione del credito o sconto in fattura (dal 16/2/2023 è iniziato il blocco), non 'toccano' però gli interventi edilizi nelle zone terremotate del Centro Italia, che mantengono fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di beneficiare della maxi-agevolazione nella sua aliquota al 110% e con le opzioni eseercitabili.

In tal senso, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato l'aggiornamento, al mese di ottobre 2023, del documento "Sisma Italia Centrale: guida aggiornata sugli incentivi per la ricostruzione".

Nuova guida Superbonus zone terremotate: le coordinate

Di fatto, si tratta di un vademecum sul contributo per gli interventi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 2016/2017, contenente le indicazioni operative utili alla luce delle ultime modifiche normative.

La nuova edizione aggiorna quella già realizzata dall’Agenzia in sinergia con il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma, con l'obiettivo di offrire ai cittadini, ai professionisti e agli operatori economici informazioni complete e puntuali sulle opportunità offerte dalle norme con particolare riguardo all'uso combinato del Superbonus e degli altri incentivi fiscali con il contributo per la riparazione degli edifici danneggiati.

Le agevolazioni fiscali per le zone terremotate

A seguito delle modifiche normative apportate alla disciplina del Superbonus, appunto, apportate in ultimo dal DL Cessioni ma non solo, le spese sostenute per la ricostruzione degli edifici privati delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpite dal sisma del 2016, possono beneficiare fino al 2025, in aggiunta al “contributo sisma”, anche del Superbonus al 110%, con la possibilità di optare per le modalità alternative di fruizione della detrazione con lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta.

Il concorso tra il contributo per il sisma e le agevolazioni fiscali

L'Agenzia ricorda che il Superbonus spetta per la parte di spesa eccedente il contributo concesso per gli interventi di riparazione o ricostruzione post sisma, nel rispetto di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalle norme sul sisma nonché dal DL Rilancio.

Ai fini della fruizione del Superbonus, in aggiunta agli adempimenti ordinariamente previsti per la predetta detrazione, il contribuente deve acquisire l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico – da parte, rispettivamente, dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche e dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico - che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, in accordo ai previsti decreti ministeriali.

Nella circolare vengono fornite poi indicazioni specifiche per il professionista tecnico incaricato della presentazione dell'istanza relativa al contributo per la riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato, che dovrà utilizzarre un'apposita piattaforma informatica per depositare le pratche asseverative, il progetto e il computo metrico.

Le novità apportate dal Testo Unico della ricostruzione privata

L'AdE vi dedica un paragrafo, ricordando che dopo l'approvazione del Testo unico della ricostruzione privata, a partire dal 1° gennaio 2023 il contribuente che richiede i contributi per la riparazione o ricostruzione dell’edificio danneggiato dal sisma e che intende fruire anche del Superbonus, deve depositare, tramite la piattaforma predisposta dal Commissario straordinario alla quale accedono tutti i Comuni interessati per quanto di competenza, un unico titolo edilizio (Scia, Permesso di costruire o titolo unico ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. 160/2010), un unico progetto e un unico computo metrico.

Il Superbonus per i lavori in corso d'opera

La norma - ricorda il Fisco - stabilisce che il Superbonus spetta per le spese sostenute per interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 (e fino al 31 dicembre 2025) “indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi”.

Non vi sono quindi preclusioni alla possibilità di detrarre anche le spese sostenute dal 1° luglio 2020 relative a interventi in corso d’opera, anche realizzati mediante eventuali varianti progettuali, fermo restando l’obbligo di rispettare ogni altro adempimento richiesto.

Il deposito dell’asseverazione può avvenire, quindi, contestualmente alla presentazione di eventuali varianti o, comunque, come documentazione integrativa nel corso dei lavori.

La conformità urbanistica nella ricostruzione post-sisma

Per la verifica della compatibilità urbanistica degli interventi di ripristino/ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma, anche con totale demolizione e ricostruzione, si applica l’articolo 12, comma 2, del decreto legge n. 189/2016, come modificato dal decreto legge n. 76/2020, che è norma speciale, e dalla legge n. 21/2023 con medesima apertura anche agli edifici dei comuni di cui al comma 2 dell’art.1 del D.L.189/2016, nonché le disposizioni delle ordinanze commissariali n. 100/2020 e n. 107/2020 e più recentemente del Testo unico della ricostruzione privata.

Pertanto, ai predetti fini non si applicano le norme del Testo unico Edilizia (Dpr 380/2001), anche per quanto concerne le ristrutturazioni edilizie nei centri storici.

I tempi di conclusione dei lavori

Le ordinanze commissariali precisano che, ai fini della concessione dei contributi, i tempi previsti per la conclusione dei lavori per la riparazione o la demolizione e ricostruzione degli edifici con danni lievi sono ulteriormente prorogati se il cittadino ha manifestato la volontà di usufruire anche del Superbonus.

Nello specifico:

  • se, oltre al contributo per la ricostruzione per interventi su edifici danneggiati con danni lievi, si intenda fruire anche, del Superbonus spettante per gli interventi di efficienza energetica “trainanti” e “trainati”, i tempi previsti per la conclusione dei lavori, ai fini della concessione del predetto contributo, sono prorogati di ulteriori sei mesi rispetto ai tempi individuati dalle stesse ordinanze commissariali;
  • se su edifici danneggiati con danni lievi sono realizzati interventi antisismici ammessi al Superbonus che prevedono interventi di miglioramento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, il termine di ultimazione dei lavori, ai fini della concessione del contributo per la ricostruzione, è quello previsto dalle Ordinanze commissariali (n. 108/2020, n. 111/2020) e dal Testo unico della ricostruzione privata per gli interventi su edifici con danni gravi.

Il Superbonus rafforzato

L'Agenzia ricorda che è previsto un aumento del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici nel caso di interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni:

  • di cui agli elenchi allegati al decreto legge 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 229/2016, e di cui al DL 39/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 77/2009, nonché nei Comuni fuori cratere per gli edifici per i quali sia stata redatta una scheda “AeDes” dalla quale emerga la connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità
  • dell’edificio medesimo e l’evento sismico successivamente all’arco temporale previsto dalla norma ovvero per i quali il rilievo del danno sia stato eseguito secondo le modalità di cui all’art. 5 del Testo unico;
    interessati dagli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008, nei quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Ai fini dell’applicazione del Superbonus rafforzato è sufficiente, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta, che sia stato dichiarato lo stato di emergenza a nulla rilevando l’eventuale mancata proroga dello stesso.

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