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Superbonus 110% per demolizione e ricostruzione con ampliamento: serve l'abilitazione. I chiarimenti

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Il Superbonus 110% per interventi di riduzione del rischio sismico di un edificio demolito e ricostruito con aumento volumetrico spettano solo se i lavori di ristrutturazione con l’ampliamento dei metri quadri risultino dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente intende beneficiare di agevolazioni fiscali.

E' la 'sintesi' della risposta n.11/2021 dello scorso 7 gennaio dell'Agenzia delle Entrate, che richiama in merito la circolare n. 24/2020, dove è stato precisato che l'agevolazione spetta anche a fronte di interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera d) del dpr 380/2001.

Interventi di demolizione e ricostruzione: il perimetro è stato allargato dal DL Semplificazioni

Le Entrate ricordano inoltre che, in base alle novità del DL 76/2020 (Semplificazioni, convertito in legge 120/2020) rientrano tra gli interventi di ristrutturazione ediliziagli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per l'applicazione della normativa sull'accessibilità, per l'istallazione di impianti tecnologici e per l'efficientamento energetico. L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”. La relazione illustrativa della disposizione, per quanto riguarda l’aumento volumetrico, precisa che “L'intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. È evidente l'obiettivo della norma di evitare che la previsione nei piani di rigenerazione urbana di incentivi volumetrici in caso di interventi di demolizione e ricostruzione porti, in realtà, a qualificare l'intervento come una nuova costruzione soggetta ad un differente regime giuridico (in termini di titolo edilizio richiesto, onerosità dello stesso, disposizioni generali applicabili, ecc.)”.

Il titolo abilitativo è fondamentale: se non c'è, niente Superbonus 110%

Resta comunque necessario il permesso di costruire o altro titolo abilitativo a supporto. Ma qui il titolo non è stato ancora richiesto al Comune o altro ente territoriale competente e, pertanto, non risulta dimostrato se l'intervento di demolizione e ricostruzione che l'istante vuole realizzare può essere compreso tra i lavori di ristrutturazione edilizia di cui sopra.

In conclusione, solo se l'intervento di demolizione e ricostruzione rientra tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’art.3, comma 1, lettera d) del dpr 380/2001, come risultante dal titolo amministrativo, e i lavori rientrano nel Superbonus o di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del Tuir, l'istante potrà fruire delle agevolazioni.

LA RISPOSTA N.11/2020 DELLE ENTRATE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

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