Superbonus | Cessione del Credito
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Superbonus 110%: nuovi chiarimenti del Fisco su duplice cessione del credito con SAL e sconto in fattura

Agenzia delle Entrate: in presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi

Stato di avanzamento lavori e Sismabonus: come funziona?

Con la risposta n.483 del 15 luglio 2021, l'Agenzia delle Entrate affronta un tema molto caldo in materia di Superbonus 110%, quello della cessione del credito collegata allo stato di avanzamento lavori (SAL).

La società istante, che presenta l'interpello, ha sottoscritto con un'impresa cliente di costruzioni e ristrutturazione di edifici, un contratto di fornitura che, tra l'altro, prevedeva l'impegno dell'istante ad acquisire, quale corrispettivo per il pagamento dei prodotti acquistati da detta impresa, i crediti d'imposta ex art.14 e 16 del DL 63/2013 (Eco e Sismabonus) per l'esecuzione degli interventi edili affidati a quest'ultima.

L'impresa eseguiva quindi lavori di messa in sicurezza sismica (con miglioramento di due classi) su un condominio di 13 unità, poi emetteva un primo SAL ed una serie di fatture ad esso afferenti, in relazione alle quali il committente ha esercitato l'opzione per lo sconto in fattura dell'85 per cento dell'importo ivi indicato.

Il credito d'imposta così maturato veniva ceduto all'impresa di costruzioni la quale, a sua volta, trasferiva la parte corrispondente a X subalterni alla società istante e la parte corrispondente ai restanti X subalterni ad un altro fornitore in due diverse misure.

 

Duplice cessione del credito

Con la prosecuzione dei lavori, l'impresa di costruzioni sta per emettere un nuovo SAL per gli ulteriori interventi eseguiti sul medesimo condominio e, come avvenuto per il primo SAL, è già noto che il committente eserciterà l'opzione per lo sconto in fattura e trasferirà il credito d'imposta così maturato all'impresa di costruzioni.

Ma anche l'impresa di costruzioni è intenzionata a trasferire il credito d'imposta: la società istante è interessata a sapere se, in considerazione degli interventi legislativi nel frattempo intervenuti, le modalità di trasferimento prescelte in occasione della cessione del credito maturato sul primo SAL vincolino o meno l'impresa di costruzioni nella scelta del soggetto cui cedere il credito relativo al SAL in fase di emissione.

La domanda è: si può acquistare il credito maturando nella sua interezza oppure la suddivisione del credito d'imposta che era stata effettuata nel 2019 sulla base dei subalterni vincola l'impresa di costruzioni a cedere il nuovo credito, ancora una volta, per 6 subalterni alla istante e per 7 subalterni all'altro fornitore, in conformità alle proporzioni allora applicate?

Superbonus 110%: nuovi chiarimenti del Fisco su duplice cessione del credito con SAL e sconto in fattura

Le regole della cessione del credito collegate ai SAL (non più di 2)

Le Entrate ricordano che in virtù di quanto disposto dal comma 1-bis dell'art.121 del DL 34/2020, è possibile esercitare l'opzione per lo sconto in fattura o la cessione, anche per stati di avanzamento lavori, in relazione agli interventi elencati al comma 2 dello stesso art.121.

Per i soli interventi che danno diritto al Superbonus, inoltre, la norma stabilisce che gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento (cfr. circolare n. 30 del 2020, par 5.1.6).

Per farla breve:

  • come specificato nella circolare 30/E/2020, è consentita la cessione del credito d'imposta (corrispondente alla detrazione spettante) nei confronti "di altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione".
  • con il provvedimento delle Entrate dell'8 agosto 2020, è stato specificato che il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato. In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi. Lo sconto non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.

 

L'indicazione finale

L'Istante può ricevere quale cessionario il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante al condominio, nei limiti e secondo le modalità previste dai sopra citati provvedimenti, ma secondo gli accordi stabiliti tra le parti.

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