Superbonus 110% nei territori colpiti dal sisma: nuova guida su conformità urbanistica e difformità edilizie
La fruizione dei benefici fiscali relativi ai bonus edilizi, anche quelli concernenti la detrazione maggiorata del 110%, è comunque esclusa in relazione all’esecuzione delle opere finalizzate alla rimozione delle difformità edilizie (abusi)
Agenzia delle Entrate: la fruizione dei benefici fiscali relativi ai bonus edilizi, anche quelli concernenti la detrazione maggiorata del 110%, è comunque esclusa in relazione all’esecuzione delle opere finalizzate alla rimozione delle difformità edilizie (abusi).
La nuova guida fiscale sui bonus edilizi per le zone terremotate
Segnaliamo ed alleghiamo la nuova, speciale guida guida operativa redatta a più 'mani' da Dipartimento “Casa Italia”, Presidenza del Consiglio dei ministri e Agenzia delle Entrate, che si rivolgere alle strutture impegnate nei processi di ricostruzione e agli operatori del settore.
L’obiettivo è di mettere a loro disposizione chiarimenti utili alla risoluzione delle problematiche, di natura interpretativa e applicativa, legate alla fruizione dei contributi e delle agevolazioni fiscali disciplinate dall’articolo 119 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020).
La guida è articolata sotto forma di quesiti, analisi della problematica a essi sottesa e chiarimenti esplicativi, prospettando le soluzioni interpretative tramite risposte di agevole lettura.
Le tematiche oggetto di analisi sono trattate secondo due distinti piani di approfondimento, con soluzioni interpretative ai quesiti, di natura sia generale che specifica, concernenti la disciplina fiscale di cui ai commi 1-ter, 4-ter, 4-quater dell’articolo 119; in questo modo sono preliminarmente chiarite le nozioni di eccedenza e alternatività, relative alla fruizione delle agevolazioni fiscali e dei contributi per la ricostruzione.
Conformità urbanistica: niente Superbonus per la regolarizzazione di 'abusi'
Nella sezione dedicata all’analisi di quesiti specifici, è stato ritenuto opportuno approfondire in modo puntuale alcuni temi; fra questi, la fruizione delle agevolazioni fiscali laddove siano presenti aggregati edilizi composti da distinte unità immobiliari, circostanza particolarmente ricorrente nei centri storici delle aree interne del Paese, nonché quali siano le condizioni da verificare per la fruizione degli incentivi fiscali, in presenza di un immobile affetto da difformità edilizie, tenendo conto delle novità introdotte dal decreto legge 77/2021 (Semplificazioni Bis, in corso di conversione).
L'Agenzia delle Entrate, nello specifico, chiarisce che:
- la fruizione dei benefici fiscali relativi ai bonus edilizi, anche quelli concernenti la detrazione maggiorata del 110%, è comunque esclusa in relazione all'esecuzione delle opere finalizzate alla rimozione delle difformità edilizie (abusi);
- in aggiunta, se la conformità urbanistico-edilizia dell'immobile oggetto dell'intervento non è stata conseguita in data anteriore all'avvio dei lavori che fruiscono delle agevolazioni fiscali, il contribuente deve anche attivarsi per evitare ulteriori provvedimenti degli enti locali.
Chiarimenti tecnici e sul contributo per la ricostruzione
A beneficio degli operatori del settore, inoltre, sono stati offerti chiarimenti in riferimento alle modalità di sviluppo delle attività progettuali e tecniche strumentali all’esecuzione degli interventi.
Sono state, inoltre, illustrate le condizioni tecniche e amministrative, verificate le quali il contribuente può rinunciare al contributo per la ricostruzione, preferendo avvalersi in alternativa delle agevolazioni fiscali nella misura maggiorata del 50% dei limiti di spesa, ai sensi del comma 4-ter.
Superbonus per comodatario detentore dell'immobile
Tra le varie risposte, una (la n.35) conferma che la maxi-detrazione spetta anche al comodatario detentore dell'immobile a condizione che il contratto risulti regolarmente registrato al momento dell'inizio lavori o al momento del sostenimento delle spese, qualora antecedenti, e che il proprietario abbia fornito il relativo consenso (circ. 24/E/2020).
Copertura assicurativa: quali importi indicare
Nella risposta n.37 si evidenzia invece che gli importi delle opere da indicare nelle asseverazioni per l'applicazione del 110%, ai fini dell'attestazione della congruità delle spese, sono quelli relativi all'intervento nel suo complesso, tenendo conto sia della quota assistita dal contributo pubblico per la ricostruzione che della parte di spesa eccedente rimasta a carico del contribuente; è chiaro che si sta parlando di interventi per la messa in sicurezza sismica degli edifici.
Cumulo Superbonus e contributi per la ricostruzione: come fare
Se sono stati già eseguiti interventi con il contributo per la ricostruzione, non risultando plausibile l'attestazione delle prestazioni energetiche del fabbricato riferite a una fase anteriore rispetto all'esecuzione degli interventi, per prendere la maxi-agevolazione bisogna far riferimento all'ultimo stato di fatto dell'edificio.
Le date delle spese e l'inizio dei lavori
Qui si richiama quanto già affermato dalle Entrate in precedenza: il Superbonus 110% può essere fruito per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 a prescindere dalla circostanza che i lavori siano iniziati in data anteriore a detta data e che siano conseguenza di varianti progettuali e si precisa che, alla luce della specificità del contesto della ricostruzione, tale asseverazione deve essere tempestivamente depositata.
LA GUIDA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
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