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Superbonus 110%: linee guida aggiornate RPT per la determinazione dei corrispettivi per le prestazioni

Le linee guida, aggiornate al 19 marzo 2021, sono state realizzate da un gruppo di lavoro coordinato dal Consigliere Tesoriere Ing. Michele Lapenna

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La RPT (Rete delle Professioni Tecniche) ha aggiornato al 19 marzo 2021 le Linee Guida per la Determinazione dei Corrispettivi elaborate dal Gruppo di Lavoro della Rete delle Professioni Tecniche coordinato dal Consigliere Tesoriere Ing. Michele Lapenna, che annulla e sostituisce la precedente circolare n. 705/2021.

Il documento aggiornato è scaricabile in allegato previa registrazione al portale.

Linee guida: cosa sono

La Rete delle Professioni Tecniche ha costituito un gruppo di lavoro coordinato dal Consigliere Tesoriere Ing. Michele Lapenna, che nel recepire il cd. Decreto Requisiti (o Decreto Prezzi) per gli aspetti riguardanti le prestazioni professionali connesse al Superbonus, ha elaborato le Linee Guida per La Determinazione dei Corrispettivi contenenti:

  1. Determinazione Del Corrispettivo;
  2. DM 17 Giugno 2016;
  3. Prezzi Tipologie Edilizie;
  4. Esempi di Determinazione del Corrispettivo per Edifici Condominiali e Unifamiliari;
  5. Schemi di Preventivo e Contratto Tipo.

Da dove nascono le linee guida sui corrispettivi

Il decreto del MISE del 6 agosto 2020, nel definire il limite massimo delle agevolazioni previste fa esplicito riferimento, per quanto attiene alle spese tecniche, ai valori massimi di cui al DM 17 giugno 2016.

L'Allegato A del sopracitato DM “Requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali”, infatti, alla let. C del pt. 13 “Limiti delle agevolazioni” reca “sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”.

La determinazione del corrispettivo: le novità

Per la determinazione del corrispettivo dovuto al professionista, relativamente alle prestazioni richieste dal cosiddetto Superbonus, si farà riferimento a quanto contenuto nel Decreto Requisiti Tecnici. L’ Allegato A “Requisiti da indicare nell’asseverazione per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali” del DM 6 agosto 2020, infatti, alla let. C del pt. 13 “Limiti delle agevolazioni” reca

13 Limiti delle agevolazioni
13.1 Per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1 e 2 del Decreto Rilancio, nonché per gli altri interventi che, ai sensi del presente allegato prevedano la redazione dell’asseverazione ai sensi del presente allegato A da parte del tecnico abilitato, il tecnico abilitato stesso che la sottoscrive allega il computo metrico e assevera che siano rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:

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c) sono ammessi alla detrazione di cui all’articolo 1, comma 1, gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Nel definire il limite massimo delle agevolazioni previste la norma, quindi, fa esplicito riferimento, per quanto attiene alle spese tecniche, ai valori massimi di cui al DM 17 giugno 2016 (Allegato A). La determinazione del corrispettivo conseguentemente dovrà tenere conto dei parametri di cui al citato DM previsto dall’art. 24, co. 8, del D. Lgs. 50/2016.

Utilizzare il D. M. 17 giugno 2020, nato per le opere pubbliche le quali prevedono atti e prassi ben codificati, per le prestazioni professionali del Superbonus 110%, che sono invece specifiche del mercato privato, rende necessarie delle indicazioni sul piano metodologico relativamente alle novità e alle particolarità presenti nell’art 119 del c.d. Decreto Rilancio 34/2020: “l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) prima e dopo l’intervento” e “l’asseverazione del rispetto dei requisiti e della corrispondente congruità delle spese”. Il tutto al fine di essere quanto più possibile aderenti alla realtà delle prestazioni professionali previste dall’art 4 del D.M. dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020.

Il sopracitato DM definisce inoltre un limite massimo di spesa ammissibile per le prestazioni professionali connesse al superbonus, quindi, lo stesso non costituisce una tariffa e tantomeno un minimo inderogabile. Nella determinazione del corrispettivo i professionisti dovranno tenere in debito conto quanto sopra riportato avendo cura di rapportare il quadro prestazionale, previsto nella determinazione del limite massimo, alla specificità della prestazione professionale svolta e al suo grado di esecutività.

Per una corretta interpretazione della norma e al fine di legare il corrispettivo professionale allo sviluppo delle prestazioni previste e dei soggetti che possono eseguire le stesse, si è deciso di individuare tre fasi:

  1. Verifica dell’Esistente sia ai fini Energetici che Sismici (cd. fase di prefattibilità): il contribuente ha la necessità di conoscere se vi siano i requisiti previsti dalla legge per poter usufruire del credito d’imposta. Per dare risposta al legittimo e necessario quesito deve essere svolta un’attività professionale che nel caso in cui accertasse la mancanza dei requisiti, comporterebbe l’impossibilità di utilizzare il beneficio della detrazione fiscale, con conseguente onere della prestazione professionale a carico del committente. Pertanto, al fine di non determinare un eccessivo onere economico al contribuente, vi sono due capitoli dedicati alla prefattibilità, sia per l’eco e sia per il sismabonus. Le attività minime professionali previste nella prefattibilità, anticipate rispetto al progetto che si dovesse redigere nel caso di accesso alla detrazione fiscale, consentono al professionista incaricato di dare una risposta quanto più attendibile possibile all’esistenza dei requisiti. Nel caso in cui l’attività professionale in sede di prefattibilità dia esito positivo, sia quindi possibile usufruire delle detrazioni e il committente decida di procedere a conferire l’incarico al medesimo professionista, i corrispettivi concordati faranno parte della detrazione fiscale e saranno corrisposti una sola volta
  2. Progettazione e Direzione Lavori di Efficientamento Energetico e Miglioramento Sismico;
  3. Verifica Finale sia ai fini Energetici che Sismici.

Per le asseverazioni richieste della norma ma non previste in modo esplicito nel D.M. 17/06/2020 si è fatto riferimento al criterio dell’analogia, comma 1 articolo 6, e si è prevista una distinzione tra:

  • asseverazione svolta dallo stesso Direttore dei Lavori in continuità con l’incarico in corso: si è utilizzato l’aliquota QcI.11 (certificato di regolare esecuzione);
  • asseverazione effettuata da persona terza ed estranea all’esecuzione dei lavori: aliquota QdI.01 (collaudo tecnico amministrativo).

I parametri

Per Ecobonus e Sismabonus, i parametri che intervengono nella determinazione del Corrispettivo sono:

  • Valore delle Opere Esistenti e Nuove (si fa riferimento Prezzi Tipologie Edilizie DEI 2019 -Allegato B);
  • Categorie;
  • Identificazione d’Opera;
  • Aliquote Prestazionali.

FILE ALLEGATI

In allegato, oltre alle linee guida e alla documentazione ad esse allegate, sono disponibili (SEMPRE PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE):

  • Preventivo/Contratto per lo studio di prefattibilità;
  • Preventivo tipo per Ecosismabonus;
  • Contratto tipo Ecosismabonus.

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

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