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Superbonus 110%: le regole per le pertinenze immobiliari

Agenzia delle Entrate: le unità pertinenziali non vanno incluse nel calcolo del numero delle unità immobiliari agevolabili di un singolo proprietario, ma per i lavori sulle parti comuni, ai fini della verifica del limite di spesa su cui calcolare la detrazione, vanno considerate tutte le unità immobiliari di cui si compone l'edificio, incluse le pertinenze.

Pertinenze e Superbonus 110%: le regole

L'Agenzia delle Entrate, con due recenti risposte (461 e 464 del 7 luglio 2021), torna sulle regole attuali del Superbonus 110% in merito alle pertinenze immobiliari, dopo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 alla disciplina di riferimento (comma 9 lett. a) dell'art119 del DL Rilancio).

Nello specifico, i chiarimenti - da evidenziare in rosso - sono due:

  1. le unità pertinenziali non vanno incluse nel calcolo del numero delle unità immobiliari agevolabili di un singolo proprietario;
  2. ai fini della verifica del limite di spesa su cui calcolare la detrazione, vanno considerate tutte le unità immobiliari di cui si compone l'edificio, incluse le pertinenze.

 

Tre abitazioni e cinque pertinenze: Superbonus 110% ok

Nel primo caso (risposta 461) si ha a che fare con un edificio composto da 8 unità immobiliari, di cui tre abitazioni e cinque pertinenze, sul quale l’unico proprietario intende effettuare interventi ammessi al Superbonus.

Il totale delle unità immobiliari è 8, ma le pertinenze sono 5, per cui l'AdE affermache l’istante può fruire del Superbonus mantenendo la proprietà dell’intero edificio, perché l’accesso all’agevolazione prevede il conteggio delle sole unità abitative.

Superbonus 110%: le regole per le pertinenze immobiliari

Due abitazioni e tre pertinenze: occhio ai tetti di spesa

Nel secondo caso (risposta 464), le unità immobiliari sono due e le pertinenze tre. Per quanto riguarda il limite numerico, il Fisco conferma quanto già detto nella risposta 461.

Ma qui, in più, si vuole sapere se, in relazione al calcolo dei limiti di spesa concernenti gli interventi sulle parti comuni del fabbricato debbano essere prese in considerazione tutte le unità immobiliari di cui si compone l'edificio, e quindi anche le unità pertinenziali.

Come chiarito in risposta a un’interrogazione parlamentare, agli edifici posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari, si applicano, in generale, i chiarimenti di prassi (cfr, tra gli altri, circolare n. 24/2020) forniti relativamente agli edifici in "condominio".

Pertanto, con riguardo alla determinazione dei limiti di spesa ammessi al Superbonus - al pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio - occorre tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, incluse le pertinenze.

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