Superbonus 110%: le novità del DL Semplificazioni Bis per barriere architettoniche, servizi sanitari, CILA
L’art. 33 del DL 77/2021 prevede alcune misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana: scopriamole tutte.
Efficienza energetica e rigenerazione urbana: le novità per il Superbonus
Il Decreto Semplificazioni Bis (d.l. 77/2021, pubblicato nella G.U. 219 del 31 maggio 2021, da convertire in legge entro fine luglio), coinvolge anche la disciplina del Superbonus 110% in particolare gli ex artt. 119 e 121 del d.l. 34/2020 (cd. Decreto Rilancio).
Ciò che a noi interessa riguarda nello specifico quanto contenuto nell'art.33 del Decreto Semplificazioni Bis che prevede alcune misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana.
Vediamo tutte le novità che riguardano: barriere architettoniche, servizi socio-sanitari e assistenziali, CILA e asseverazioni semplificate.
Barriere architettoniche: Superbonus per interventi trainati
Con un paragrafo aggiunto al comma 4 dell’art. 119, è stato definitivamente chiarito che le spese per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche possono accedere al Superbonus 110% come interventi “trainati”. Ciò significa che devono essere interventi 'consequenziali' a un intervento trainante (ad. es. cappotto termico).
Ma quali sono i lavori finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche?
Chiamiamo in causa, per l'elenco preciso, la lettera e), comma 1 dell’art. 16-bis del d.p.r. 917/1986: si tratta di quegli interventi che hanno per oggetto ascensori e montacarichi o della realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.
Servizi socio-sanitari e assistenziali
Il d.l. Semplificazioni ammette alla detrazione del 110% anche le attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, rientranti nelle categorie catastali:
- B1 – Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanatrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme;
- B2 – Case di cura e ospedali, poliambulatori, fabbricati di proprietà dell’I.N.P.S. adibiti a sanatori antitubercolari, preventori, convalescenziari, ecc.;
- D4 – Case di cura ed ospedali, poliambulatori (con fine di lucro).
Inoltre, per il calcolo della spesa massima agevolabile, si fa un rapporto con la superfice media. Il tutto è 'spiegato' nel nuovo comma 10-bis dell'art.119 del d.l. 34/2020.
CILA e asseverazioni semplificate
Il nuovo comma 13-ter dell'art.119 contiene, probabilmente, la novità di maggiore impatto del d.l. Semplificazioni alla disciplina del Superbonus 110%.
Si prevede infatti che tutti gli interventi del Superbonus 110%, ad eccezione di quelli di demolizione e ricostruzione, sono classificabili come manutenzione straordinaria e sono soggetti alla sola presentazione della CILA (comunicazione di inizio lavori asseverata).
Inoltre, non è più necessaria l’attestazione dello stato legittimo da parte dei tecnici, anche se “resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.
Per le pratiche relative al Superbonus affidati a chi ti segue passo passo!
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