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Superbonus 110%: le differenze tra visto di conformità e asseverazione tecnica. Chi rilascia cosa?

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Il Superbonus 110% non è solo 'quali interventi', ma anche 'quali documenti' servono. In questo senso, non è mai troppo tardi per fare chiarezza su visti, attestati di congruità e asseverazioni, in quali casi occorrono e chi deve produrli, oltre a quali sono i professionisti incaricati al loro rilascio.

L'Agenzia delle Entrate ha quindi riepilogato la situazione, tra le procedure richieste e gli attestati da produrre.

Se si esercita l'opzione (sconto in fattura o cessione credito) serve un visto di conformità

Il comma 11 dell'art.119 del DL 34/2020 prevede che il contribuente, qualora opti per lo sconto in fattura o la cessione del credito, al posto della detrazione diretta del 110% in cinque anni, richieda un ulteriore visto di conformità dei dati relativi alla documentazione presentata, che attesti la sussistenza effettiva dei presupposti che danno diritto alla detrazione.

Ma cosa significa esattamente? Prima di tutto che questo 'visto' è da produrre SOLO in caso di esercizio dell'opzione alternativa (tradotto: se si decide di beneficiare del Superbonus direttamente, non serve).

Il visto di conformità è rilasciato - ai sensi dell'art.35 del d.lgs. 241/1997 - dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell'art.3 del regolamento di cui al dpr 322/1998, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art.32 del citato d.lgs. 241 del 1997. E chi sarebbero costoro? Allora:

  • gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
  • i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
  • i responsabili dei CAF.

Le asseverazioni sono un'altra cosa: qui entrano in scena i tecnici

Ok, passiamo alle asseverazioni. Queste servono sempre, sia che si scelga la fruizione diretta sia che si eserciti una delle due opzioni. E qui c'entrano eccome i professionisti tecnici abilitati, che asseverano (cioè certificano):

  • nel caso di interventi di efficienza energetica (Ecobonus rafforzato) il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese sostenute, con trasmissione di una copia dell’asseverazione per via telematica, all’ENEA. In questo caso l'asseverazione può essere rilasciata da un ingegnere, da un architetto, da un geometra (limitatamente ad alcuni interventi di lieve entità) e agli altri certificatori energetici, che include anche altri tecnici chiamati al rilascio degli Ape, necessari prima e dopo gli interventi, al fine di dimostrare il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se ciò non è possibile, il conseguimento di quella più elevata;
  • nel caso di interventi antisismici (Sismabonus rafforzato), l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico. Attenzione: qui non basta un tecnico 'generico', ma serve un professionista incaricato della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico (cioè un ingegnere strutturista), secondo le rispettive competenze, iscritto agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza. Anche in questo caso, spetta ai professionisti incaricati attestare anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

In definitiva, la verifica di congruità da parte dei tecnici incaricati è necessaria tanto per gli interventi di efficientamento energetico quanto per quelli antisismici ammessi a fruire del Superbonus del 110%, sempreché, appunto, tale verifica sia positiva. Inoltre, come chiarito nella guida delle Entrate “Superbonus 110%”, l’attestazione della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati deve essere acquisita anche ai fini della detrazione diretta del 110%, indipendentemente dall’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione.

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