Superbonus | Cessione del Credito
Data Pubblicazione:

Superbonus 110, l'opzione è servita: da oggi attuabili cessione del credito e sconto in fattura. Ecco come si fa

I contribuenti che si vogliono avvalere delle opzioni alternative alla fruizione diretta del Superbonus 110% e degli altri bonus edilizi dovranno comunicarlo all’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello

super-ecobonus-110-cessione-del-credito-requisiti.jpg

Pronti, partenza, via! Le opzioni di cessione del credito o di sconto in fattura sul Superbonus 110% sono ufficialmente attuabili da oggi, 15 ottobre 2020: i beneficiari possono comunicare all’Agenzia delle Entrate - col Modello ufficiale - la scelta della cessione del credito di imposta pari alla detrazione spettante o del contributo sotto forma di sconto, invece che fruire direttamente dello sconto fiscale del 110%.

Il modello di opzione e le date

Bisogna usare l'apposito modello, revisionato di recente dal Fisco (provvedimento 12 ottobre di cui abbiamo parlato), che ha consentito di gestire le opzioni relative a tutte le tipologie di interventi indicati all’art.121 del Decreto Rilancio e definito, inoltre, le specifiche tecniche.

La comunicazione avviene tramite la procedura telematica disponibile nell’area riservata Entratel/Fisconline.

Dopo l’autenticazione, è possibile seguire il percorso: “La mia scrivania/Servizi per/Comunicare” - “Comunicazione opzione cessione/sconto - ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)”. Per i lavori eseguiti nel 2020, la finestra aperta il 15 ottobre termina il 16 marzo 2021.

Superbonus ma non solo: l'opzione vale anche per Bonus Facciate e recupero patrimonio edilizio

Forse non tutti lo sanno, o forse sì, ma val la pena ricordare che l'opzione alternativa non vale solo per il Superbonus del 110% ma anche per le spese che danno diritto alle agevolazioni fiscali sugli interventi edilizi espressamente elencati nell’art.121 del DL Rilancio, se sostenute negli anni 2020 e 2021, cioè:

  • a) recupero del patrimonio edilizio (art.16-bis, comma 1, lettere a) e b) del dpr 917/1986 TUIR);
  • b) efficienza energetica/Ecobonus ordinario/SuperEcobonus (art.14 DL 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013 e commi 1 e 2 dell'art.119 DL 34/2020);
  • c) adozione di misure antisismiche/Sismabonus ordinario/SuperSismabonus (art.16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 e di cui al comma 4 dell'art.119 DL 34/2020);
  • d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna - Bonus Facciate (art. 1, comma 219 e 220, della legge 160/2019); 
  • e) installazione di impianti fotovoltaici (art.16-bis, comma 1, lettera h) del dpr 917/1986 TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art.119 DL 34/2020);
  • f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art.16-ter DL 63/2013 e comma 8 art.119 DL 34/2020).

Il modello ai raggi x

  • deve essere trasmesso dal beneficiario della detrazione per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari o dall’amministratore del condominio per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, anche tramite intermediari abilitati;
  • vanno indicati i dati del beneficiario, o del suo rappresentante, il codice fiscale del condominio e dell’amministratore nei casi di interventi sulle parti comuni di un edificio. Solo in presenza di Superbonus, poi, andrà compilata la parte con i dati dei responsabili del visto di conformità, dell’asseverazione dell’efficienza energetica e dell’asseverazione del rischio sismico.
  • i vari Quadri del Modello:
    • quadro A: dati sulla tipologia di intervento;
    • quadro B: dati catastali;
    • quadro C: va barrata la tipologia di opzione, se si sceglie cioè il contributo sotto forma di sconto o la cessione del credito, e indicati i soggetti beneficiari;
    • quadro D: è dedicato ai dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto e va compilato solo se è intervenuta la relativa accettazione;
  • a seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto con le relative. La ricevuta viene resa disponibile al soggetto che ha trasmesso il modello, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • la comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti;
  • l'opzione può essere esercitata anche per la cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni stesse. Una volta esercitata l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è comunque irrevocabile.

Cessione del Credito

La cessione del credito rappresenta una leva finanziaria cruciale nel settore edilizio, soprattutto in relazione ai bonus fiscali per interventi...

Scopri di più

Superbonus

Le News e gli approfondimenti che riguardano l’applicazione del SUPERBONUS 110% in edilizia, in particolare l’evoluzione normativa, l’interpretazione dei requisiti anche attraverso i pareri degli esperti.

Scopri di più