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Superbonus 110%: l'ingegnere può firmare l'asseverazione per la sua villa, ma lo studio prende solo il 50%

Agenzia delle Entrate: l'ingegnere titolare dell’immobile potrà occuparsi in prima persona delle asseverazioni e certificazioni per la fruizione dell'agevolazione in quanto l’obbligo di estraneità ai lavori, come chiarito dall’Enea, sussiste solo per il tecnico che redige l'Ape

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Nella risposta 198/2021 del 22 marzo, l'Agenzia delle Entrate 'prende due piccioni con una fava' precisando che:

  • i lavori sulla villa da destinare anche a studio professionale possono beneficiare del Superbonus solo nella misura del 50 per cento;
  • l'ingegnere titolare dell’immobile può occuparsi in prima persona delle asseverazioni e certificazioni per la fruizione dell'agevolazione in quanto l’obbligo di estraneità ai lavori, come chiarito dall’Enea, sussiste solo per il tecnico che redige l'Ape.

 

Il caso

L'Istante, ingegnere libero professionista, è proprietario di un fabbricato unifamiliare con accesso indipendente, categoria catastale A/2, pervenutogli per successione dai propri genitori.

Un vano di tale immobile è utilizzato dallo stesso per svolgere la sua attività professionale di ingegnere mentre i restanti vani sono destinati ad uso residenziale e pertinenziale.

Egli intende fruire del Superbonus per alcuni interventi da effettuare sul citato immobile, nello specifico sui seguenti interventi cd. "trainanti":

  • 1) rifare il cappotto termico sulle superfici opache verticali ed isolamento delle superfici orizzontali racchiudenti l'involucro;
  • 2) sostituire il generatore esistente con una caldaia a condensazione;
  • 3) lavori di miglioramento sismico;

nonché i seguenti interventi cd. "trainati":

  • 4) sostituzione parziale di infissi e limitati interventi di manutenzione straordinaria.

 

I beni promiscui prendono il Superbonus al 50%

Relativamente agli interventi realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente anche all'esercizio dell'arte o della professione ovvero di attività commerciale (occasionale o abituale), la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020, con riferimento alle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia, che danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 16-bis del TUIR, ha precisato che, in base a quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo, se gli interventi sono realizzati su unità immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la detrazione spettante è ridotta al 50 per cento, quindi la detrazione è calcolata sul 50 per cento delle spese sostenute.

Tale principio si applica:

  • anche qualora sull'unità immobiliare residenziale adibita promiscuamente anche all'esercizio di attività professionale siano realizzati interventi antisismici di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus). Ciò in quanto per effetto del rinvio, contenuto nel citato articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, gli interventi ammessi al sismabonus sono quelli indicati nel medesimo articolo 16-bis del TUIR, che deve intendersi quale norma di riferimento generale.
  • alle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 per interventi antisismici che fruiscono del Superbonus, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, del decreto Rilancio.

Attenzione alla 'finezza' del Fisco: questa previsione non sussiste nel caso delle spese per interventi di riqualificazione energetica che danno diritto alla detrazione attualmente disciplinata dall'art.14 del DL 63/2013 (Ecobonus) o ammessi al Superbonus, ai sensi dei commi 1 e 2 del citato art.119 del DL Rilancio, ma considerato che danno diritto al Superbonus le spese per interventi di riqualificazione energetica realizzati su edifici "residenziali", e stante la sostanziale simmetria tra le agevolazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio (ivi inclusi gli interventi antisismici), si ritiene che anche qualora siano realizzati interventi di riqualificazione energetica ammessi al Superbonus su immobili residenziali adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attività commerciale, la predetta detrazione è ridotta al 50 per cento.

 

L'asseverazione fatta in casa

Riguardo al quesito sull’asseverazione l’Agenzia ritiene che il proprietario, essendo un ingegnere, può senz’altro provvedere in prima persona a sottoscrivere la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori, le certificazioni e le attestazioni connesse con l'esecuzione dei lavori, non essendoci alcuna preclusione normativa al riguardo.

Secondo le precisazioni fornite dall’Enea nelle Faq, infatti, “L'asseverazione e l'attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale” mentreRiguardo al principio di estraneità ai lavori, l'obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l'A.P.E., in accordo col medesimo DPR 75/2013” (FAQ n. 2.A).

In particolare, il decreto interministeriale 6 agosto 2020 non preclude al direttore dei lavori o al progettista la possibilità di firmare gli attestati di prestazione energetica (Ape) convenzionali per l'accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus, finalizzati solo a dimostrare che l'edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche. Resta inteso che per la redazione degli Ape si applicano i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

LA RISPOSTA 198/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE


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