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Superbonus 110%: focus su controlli e sanzioni per interventi di riqualificazione energetica

In quali ipotesi si può subire la revoca totale o parziale del beneficio e le sanzioni tributarie? Ecco un focus di approfondimento a cura di Geo Network Divisione Formazione.

Le azioni di controllo da parte ENEA e dell’Agenzia delle entrate

Mercoledì 26 Maggio u.s., in un webinar mirato realizzato da Geo Network Divisione Formazione, l’Avv. Riccardo Langosco di Langosco del Foro di Roma, specializzato in diritto e contenzioso tributario ed il Geom. Alessio Tesconi, esperto in edilizia ed urbanistica, hanno effettuato una interessante analisi e confronto sull’effettuazione dei controlli da parte di ENEA ed Agenzia dell’entrate su lavori di riqualificazione energetica in ambito Superbonus previsto dall’Art. 5. del DM 06.08. 2020 (“Decreto Asseverazioni”), il meccanismo di applicazione delle possibili sanzioni e le azioni che i professionisti possono prendere per ridurre i rischi legati alla possibilità di revoca dell’agevolazione 110% per i loro committenti.

L’analisi ha fatto chiarezza su un tema che ha destato non poche preoccupazioni nel corso degli ultimi mesi sia per proprietari che professionisti, in alcuni casi sconcertati da titoli “esca per click” come: “Superbonus: sanzioni al 100% del importo dei lavori”. Ovviamente vi sono sempre i rischi legati ad ogni operazione dove il committente chiede l’applicazione di una detrazione fiscale ma questi possono essere contenuti e minimizzabili, specie se viene adottato un atteggiamento proattivo di fronte ad eventuali verifiche con esiti negativi da parte di ENEA o dell’Agenzia delle entrate. 

Riportiamo qui di seguito alcune delle considerazioni emerse sulle possibili sanzioni previste, ricordando che le norme sono sempre suscettibili di una interpretazione, da più punti di vista, e non vi è unica interpretazione applicabile “erga omnes”.

Partendo dalle basi, com’è noto, responsabile per eventuali violazioni sarà sempre il committente ovvero il beneficiario dell’agevolazione, mentre vi potrà essere il concorso nella violazione nel caso in cui il credito sia stato utilizzato in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d’imposta effettivamente conseguibile per gli altri operatori coinvolti (i tecnici abilitati, fornitori, commercialista, imprese) ed il cessionario del credito. L’oggetto dei controlli saranno quindi i soggetti che sostengono le spese per gli interventi.

Vediamo con alcuni esempi come interpretare la norma relativa alla perdita parziale o totale del beneficio e come verranno applicate le sanzioni tributarie.

 

Controlli Superbonus: dalla perdita del beneficio alle sanzioni previste

 

In quali ipotesi si avrà la perdita parziale o totale del beneficio fiscale

La norma prevede che la perdita del beneficio accadrà qualora vengano trascurati adempimenti fondamentali, salvo alcuni casi, dove l’applicazione della norma, visti i precedenti, potrebbe essere più “flessibile”.

Ad esempio, nel caso in cui il contribuente non abbia pagato attraverso un “bonifico parlante” ed utilizzato invece il bonifico bancario ordinario, questo errore banale potrebbe a rigore, fare cadere l’intera detrazione perché indicato come adempimento essenziale. Fino ad oggi tuttavia, la giurisprudenza, per questo caso specifico, si è mossa in modo favorevole verso il contribuente, riconoscendo il diritto alla detrazione in presenza del rispetto degli altri adempimenti richiesti.  

Per capire come la perdita parziale sia quindi “interpretabile”, si possano fare altre due ipotesi che probabilmente saranno i casi più comuni, ovvero, di errori nella dichiarazione delle somme aventi diritto alla detrazione ed errori nell’esecuzione dei lavori. 

Nel caso in cui vengano superati i limiti di spesa e dichiarati, ad esempio, Euro 40 mila di detrazione mentre l’Agenzia delle entrate dopo i controlli effettuati, riconosce che il credito spetti solo per una parte, ovvero, per Euro 37 mila di spesa, il minor beneficio riconosciuto è di Euro 3 mila, ed è su questa parte che cadrà il beneficio e verrà applicata la sanzione del 30% (nella maggior parte dei casi come illustrato successivamente) o dal 100% al 200%, più gli interessi calcolati al tasso del 4 per cento annuo. Stiamo parlando quindi di una somma di € 3.900,00 più interessi a titolo di sanzioni.

Altro esempio: nel caso in cui non sia stato correttamente applicato il cappotto termico su almeno il 25% della superficie disperdente (intervento trainante per l’ottenimento del superbonus 110% che prevede un margine di errore del 2%) oppure non sia stato raggiunto il salto delle due classi, l’Agenzia del entrate non annullerà totalmente il beneficio, ma molto probabilmente riconoscerà una percentuale di detrazione inferiore in corrispondenza dei bonus ordinari tutt’ora fruibili (ad es. Ecobonus al 50%).

La perdita totale del beneficio potrebbe accadere, invece, nell’ipotesi di truffa aggravata (art. 640 bis c.p.) come anche nell’eventualità di lavori inesistenti, che non prevedrebbe solo sanzioni tributarie ed interessi sull’importo dichiarato ma anche una responsabilità penale alquanto seria.

 

Sanzioni tributarie ed Interessi

Per le sanzioni possiamo riferirci all’Art. 13 del d. Lgs. n 471/97 ed in particolare il comma 4 che prevede:

Nel caso di utilizzo di un’eccedenza o di un credito d’imposta esistente in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l’applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato."

Riprendendo l’esempio precedente: se l’Agenzia delle entrate riconoscesse che la detrazione spettasse solamente su Euro 37 mila invece di Euro 40 mila di spesa, verrebbe applicata una sanzione del 30% (più interessi calcolati al tasso del 4 per cento annuo) su Euro 3 mila.

Il comma 5 invece riguarda i crediti inesistenti, nel qual caso è applicata “la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi” […] “Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del Presidente della Repubblica 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 1972, n. 633”.

Possiamo interpretare la mancanza in tutto o in parte del presupposto costitutivo come le istanze nelle quali i lavori non siano stati materialmente eseguiti o terminati, oppure, non sia stato raggiunto il salto di due classi energetiche. Mentre per inesistenza non riscontrabile mediante i controlli, possiamo assumere che attraverso i controlli documentali ed in loco è emerso che sia stato dichiarato il falso.

Da questa disposizione emerge quindi che la sanzione del 30% nel caso di credito d’imposta “esistente” è applicabile quando vi siano stati lavori regolarmente eseguiti ma che questi hanno registrato irregolarità, “erodendo” la spettanza del credito. Questa sanzione probabilmente sarà applicata nella maggior parte delle violazioni accertate.

La sanzione del 100% al 200% troverà invece applicazione nel caso di credito d’imposta “inesistente”, applicabile in casi molto gravi dove la dichiarazione di falso è risultata ovviamente provata.  

Rimane tuttavia il rischio che Agenzia delle entrate trascuri l’importante differenza fra “credito inesistente” e  “non spettante” e opti per le sanzioni descritte nel comma 5 dell’Articolo 13, ma una recente sentenza della Cassazione n. 9717 del 2020 ha stabilito che per riconoscere “l’inesistenza” del credito debbano essere presenti entrambi le condizioni ovvero, che manchi il presupposto e l’esistenza non sia riscontrabile attraverso controlli documentali.

Risulta ovvio che quando accadranno entrambi i presupposti, si apriranno le porte alle sanzioni sul fronte tributario ed anche penale e spetterà quindi al professionista l’onere di provare che non sia stato dichiarato il falso consapevolmente.

 


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