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Superbonus 110%, ecco il Decreto Asseverazioni! Termini e modalità di trasmissione e tutto sulle assicurazioni

Il provvedimento contiene i termini e le modalità di trasmissione dell’asseverazione, le verifiche ai fini dell’accesso alla cessione o allo sconto di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio, i controlli a campione, le sanzioni, la comunicazione all'Agenzia delle entrate e al Mef, la rendicontazione delle attività

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Superbonus 110%, siamo davvero al rettilineo finale. Dopo (o per meglio dire, assieme) il Decreto Prezzi, ecco il Decreto Asseverazioni firmato dal ministro Patuanelli, che peraltro aveva già anticipato qualche contenuto.

In allegato è disponibile il testo datato 29 luglio 2020 (bozza priva di allegati, va ancora pubblicato sul sito del MISE per la sua effettiva entrata in vigore) che disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni previste dalla legge.

 

Il Decreto Asseverazioni: panoramica generale

Il Decreto "asseverazioni", che non necessita di alcun concerto, è un provvedimento nuovo, in quanto non previsto in nessuna altra normativa (comma 13 dell’art.119 DL Rilancio), ed è inerente alla definizione delle modalità di trasmissione e del relativo modulo delle asseverazioni che vengono poi trasmesse ai vari organi competenti tra cui ovviamente l’Enea.

L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30 per cento del valore economico complessivo dei lavori preventivato, ed è redatta:

  • secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
  • secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

Come sottolineato in sede di audizione da Patuanelli, "su questo il Parlamento ha fatto un ottimo lavoro perché – posto che lo sconto in fattura è elemento di scelta del cliente – il non prevedere la possibilità di asseverazioni e quindi di maturazione del credito d’imposta a stato di avanzamento lavori poteva essere un problema per le aziende. Aziende che chiaramente devono pagare le forniture ma se non maturano il credito fino alla fine dei lavori possono andare in difficoltà. In questo modo, avendo la possibilità di maturare il credito d’imposta durante l’esecuzione dei lavori possono ovviamente cedere il credito d’imposta maturato al sistema finanziario e quindi avere la liquidità necessaria per fare l’intervento. L’asseverazione di cui alla lettera b), può essere presentata non più di due volte per ogni intervento, ed è comunque seguita, dopo il termine dei lavori, dall’asseverazione di cui alla lettera a) del medesimo comma".

Vediamo qualche particolarità del testo finale.

L'asseverazione e la polizza di assicurazione

Il Tecnico Abilitato, all’atto della sottoscrizione, appone il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine professionale, attestante che lo stesso possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell'iscrizione nell'Albo professionale e di svolgimento della libera professione.

Sono elementi essenziali dell'asseverazione:

  • a) la dichiarazione espressa del tecnico abilitato con la quale lo stesso specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell’articolo 6;

  • b) la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.

Il Tecnico Abilitato allega, a pena di invalidità dell’asseverazione medesima, copia della Polizza di Assicurazione che costituisce parte integrante del documento di asseverazione e copia del documento di riconoscimento.

Il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all’ammontare degli importi degli interventi oggetto delle Asseverazioni; a tal fine, il Tecnico Abilitato dichiara che il massimale della Polizza di Assicurazione allegata all’Asseverazione è adeguato. In ogni caso il massimale della Polizza di Assicurazione non può essere inferiore a € 500.000.

L’asseverazione può avere ad oggetto gli interventi conclusi o uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nei limiti previsti all’articolo 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio ed è redatta:

  • a) secondo il modulo tipo di cui all’allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;

  • b) secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.

La trasmissione dell'asseverazione: termini e modalità

L'asseverazione è compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato secondo i modelli di cui agli allegati al decreto. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito.

L’Asseverazione è così trasmessa entro 90 giorni dal termine dei lavori, nel caso di asseverazioni che facciano riferimento a lavori conclusi.

Dopo la trasmissione, il Tecnico Abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.

Le comunicazioni tra ENEA e Tecnico Abilitato, ad eccezione della comunicazione di cui all’articolo 6, comma 2, avvengono tramite l’area personale riservata allo stesso nel portale informatico di cui al comma 1.

Verifiche ai fini dell’accesso alla cessione o allo sconto di cui all'art.121 del DL Rilancio

ENEA effettua un controllo automatico per il tramite del portale ENEA, volto ad assicurare la completezza della documentazione fornita. Per ogni istanza verifica che sia fornita dichiarazione:

  • a) che il beneficiario rientri tra quelli previsti dal comma 9 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio e che siano rispettate le condizioni di cui al comma 10 del medesimo articolo;

  • b) per tutti gli interventi oggetto dell’Asseverazione, che i dati tecnici dichiarati nella scheda di cui all’allegato D del Decreto Requisiti Ecobonus garantiscano:

    • i. la rispondenza degli interventi ai requisiti di cui al medesimo decreto;

    • ii. che la tipologia di edificio rientri tra quelli agevolabili ai sensi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;
  • c) che, per gli eventuali ulteriori interventi di cui all'articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, diversi da quelli di cui alla lettera b) e c), siano rispettate le condizioni di cui al comma 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio;

  • d) della congruità degli stessi interventi al rispetto dei costi specifici di cui all’articolo 3, comma 2 del Decreto Requisiti Ecobonus;

  • e) che l’Asseverazione sia regolarmente datata, sottoscritta e timbrata dal Tecnico Abilitato;

  • f) che nell’Asseverazione sia presente il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

  • g) del Tecnico Abilitato, con la quale lo stesso dichiara di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al comma 2 dell'articolo 6;

  • h) che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro;

  • i) che, per la Polizza di Assicurazione, siano riportati la società assicuratrice, il numero della polizza, l’importo complessivo assicurato, la disponibilità residua della copertura assicurativa, che deve essere maggiore o uguale all’importo dell’intervento asseverato.

ENEA, all’esito positivo della verifica, eseguita anche a mezzo del portale informatico dedicato, apporta alla copia della Asseverazione trasmessa riportante ciascuna pagina il relativo codice univoco identificativo e rilascia la ricevuta informatica di cui all’articolo 6, comma 1, lettera f) del Decreto Requisiti Ecobonus, comprensiva del codice identificativo della domanda.

Sanzioni

La Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica del Ministero dello sviluppo economico irroga ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione infedele resa. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili con il presente decreto, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

IL DECRETO ASSEVERAZIONI (BOZZA 29 LUGLIO 2020, IN ATTESA DI PUBBLICAZIONE) E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

 

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
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