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Superbonus 110% e interventi edilizi: aggiornamento software comunicazione cessione credito o sconto in fattura

La versione aggiornata del software, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, permette la compilazione della Comunicazione degli interventi relativi sia alle singole unità immobiliari che alle parti comuni degli edifici e consente la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

Era attesa, è arrivata: il Fisco ha infatti ufficialmente rilasciato la nuova versione 1.0.3 del 07/06/2021 del software “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus” che permette la compilazione della Comunicazione degli interventi relativi sia alle singole unità immobiliari che alle parti comuni degli edifici e consente la creazione del relativo file da inviare telematicamente.

L’applicazione può essere utilizzata dai singoli beneficiari, dagli amministratori di condominio e dagli intermediari.

Contestualmente, le Entrate hanno rilasciato anche la versione 1.0.3 del 07/06/2021 del software di controllo per la comunicazione delle opzioni.

I software sono stati adeguati per consentire l’indicazione delle rate residue di detrazione spettante non ancora utilizzate relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020.

Questi i link di riferimento:

Superbonus 110% e interventi edilizi: aggiornamento software comunicazione cessione credito o sconto in fattura

Le opzioni: cessione del credito e sconto in fattura

Ricordiamo che, per svariate detrazioni fiscali edilizie, tra le quali il Superbonus 110%, si può optare, in luogo dell’utilizzo diretto della maxi-detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla agevolazione spettante, compresi banche e altri intermediari finanziari.

Rimandando all'approfondimento dedicato per tutti i dettagli, riepiloghiamo le novità principali della cessione del credito per il Superbonus 110%, anche in funzione dei chiarimenti - costanti - dell'Agenzia delle Entrate in merito:

  • il credito di imposta è di importo pari alla detrazione spettante e può essere ceduto anche a istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;

  • la trasformazione della detrazione in credito di imposta opera solo all’atto della cessione ad altri soggetti;

  • si può esercitare la predetta opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori;

  • nel caso di trasformazione in crediti di imposta, non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro;

  • per l’esercizio dell’opzione è possibile avvalersi dei soggetti che possono presentare le dichiarazioni in via telematica.

La comunicazione avviene, entro il 16 marzo di ogni anno successivo al periodo di riferimento, utilizzando la procedura telematica indicata soppra. Dopo l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: "La mia scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzione cessione/sconto - ecobonus e sismabonus (singole unità immobiliari)".

Superbonus ma non solo: l'opzione vale anche per Bonus Facciate e recupero patrimonio edilizio

L'opzione alternativa non vale solo per il Superbonus del 110% ma anche per le spese che danno diritto alle agevolazioni fiscali sugli interventi edilizi espressamente elencati nell’art.121 del DL Rilancio, se sostenute negli anni 2020 e 2021, cioè:

  • a) recupero del patrimonio edilizio (art.16-bis, comma 1, lettere a) e b) del dpr 917/1986 TUIR);
  • b) efficienza energetica/Ecobonus ordinario/SuperEcobonus (art.14 DL 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013 e commi 1 e 2 dell'art.119 DL 34/2020);
  • c) adozione di misure antisismiche/Sismabonus ordinario/SuperSismabonus (art.16, commi da 1-bis a 1-septies del DL 63/2013 e di cui al comma 4 dell'art.119 DL 34/2020);
  • d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna - Bonus Facciate (art. 1, comma 219 e 220, della legge 160/2019); 
  • e) installazione di impianti fotovoltaici (art.16-bis, comma 1, lettera h) del dpr 917/1986 TUIR, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell'art.119 DL 34/2020);
  • f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (art.16-ter DL 63/2013 e comma 8 art.119 DL 34/2020).

Il modello ai raggi x

Per la comunicazione bisogna usare l'apposito modello, revisionato di recente dal Fisco (provvedimento 12 ottobre di cui abbiamo parlato), che ha consentito di gestire le opzioni relative a tutte le tipologie di interventi indicati all’art.121 del Decreto Rilancio e definito, inoltre, le specifiche tecniche.

Il modello:

  • deve essere trasmesso dal beneficiario della detrazione per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari o dall’amministratore del condominio per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, anche tramite intermediari abilitati;
  • vanno indicati i dati del beneficiario, o del suo rappresentante, il codice fiscale del condominio e dell’amministratore nei casi di interventi sulle parti comuni di un edificio. Solo in presenza di Superbonus, poi, andrà compilata la parte con i dati dei responsabili del visto di conformità, dell’asseverazione dell’efficienza energetica e dell’asseverazione del rischio sismico.
  • i vari Quadri del Modello:
    • quadro A: dati sulla tipologia di intervento;
    • quadro B: dati catastali;
    • quadro C: va barrata la tipologia di opzione, se si sceglie cioè il contributo sotto forma di sconto o la cessione del credito, e indicati i soggetti beneficiari;
    • quadro D: è dedicato ai dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto e va compilato solo se è intervenuta la relativa accettazione;
  • a seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico o lo scarto con le relative. La ricevuta viene resa disponibile al soggetto che ha trasmesso il modello, nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate;
  • la comunicazione può essere annullata entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti;
  • l'opzione può essere esercitata anche per la cessione delle rate residue non fruite delle detrazioni stesse. Una volta esercitata l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è comunque irrevocabile.

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