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Superbonus 110% e calcolo della superficie disperdente lorda: i paletti del Fisco

L'Agenzia delle Entrate chiarisce i dettagli per la fruizione del SuperEcobonus 110% nel caso di isolamento termico a cappotto che coinvolge anche il tetto su un ambiente non riscaldato

Come si calcola il 25% della superficie disperdente lorda ai fini del SuperEcobonus 110?

La domanda è gettonatissima e, in tal senso, è piuttosto interessante la risposta 680/2021 del 7 ottobre dell'Agenzia delle Entrate, che chiarisce svariati dubbi a contribuenti e professionisti.

 

Nel 25% rientra anche il sottotetto non riscaldato?

Nel caso specifico, l'istante è proprietario di una villetta a schiera e intende effettuare un intervento di isolamento termico (cd. cappotto termico) sui tre lati dell'unità immobiliare.

In aggiunta al descritto intervento edilizio, l'Istante intende isolare anche il tetto della villetta. Tuttavia, il menzionato tetto non delimita una superficie riscaldata dell'abitazione, in quanto vi è un locale sottotetto attualmente non abitabile che non costituisce un ambiente riscaldato.

Ciò considerato, si chiede se, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2021, tale intervento sul tetto della villetta "rientra nel computo della superficie disperdente lorda, ai fini dell'incidenza superiore al 25% anche ove il sottotetto non fosse riscaldato".

Superbonus 110% e calcolo della superficie disperdente lorda: i paletti del Fisco

Il calcolo corretto della superficie disperdente lorda

Per effetto della modifica apportata al comma 1 dell'art.119 del DL 34/2020 da parte della legge di bilancio 2021 nell'ambito degli interventi "trainanti" - finalizzati all'efficienza energetica ammessi al Superbonus - rientrano anche gli interventi per la coibentazione del tetto «senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente» (cfr. articolo 1, comma 66, lettera a), n. 2), della legge n. 178 del 2020).

Pertanto, a seguito della modifica normativa sopra riportata riferibile all'ambito applicativo della norma potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto e a condizione che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno.

Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi non rientra la superficie del tetto quando il sottotetto non è riscaldato.

LA RISPOSTA 680/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

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