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Superbonus 110%: come si determina la percentuale di completamento?

Ai fini del calcolo della percentuale del 60% dei lavori, qual è il parametro di commisurazione da prendere in considerazione in presenza di interventi agevolabili e non?

Il criterio per la misurazione del completamento opere

L’accesso alla maxi-detrazione del 110%, riconosciuta in relazione agli interventi di efficientamento energetico, consolidamento statico e riduzione del rischio sismico agevolabili in conformità all’articolo 119 D.L. 34/2020, pone la questione relativa al criterio da utilizzare nella misurazione del livello di completamento delle opere.

La corretta determinazione dello stato di avanzamento dell’intervento è infatti dirimente ai fini della possibilità di maturare la detrazione (ed il credito connesso) con riferimento alle spese sostenute dopo il 30 Giugno 2022.

A tal riguardo, l’articolo 119 del Decreto, più volte oggetto di rivisitazioni, individua proprio in questa data il termine ultimo di sostenimento delle spese ai fini dell’attribuzione del beneficio fiscale. Allo stato attuale, tuttavia, tale regola incontra alcune deroghe.

Più precisamente, con riferimento alle spese sostenute dalle persone fisiche, l’articolo 119, comma 8-bis estende la detrazione anche in relazione alle spese sostenute nel periodo dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 per gli interventi effettuati dalle persone fisiche su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo.

Per effetto di tale disposizione, dunque, le persone fisiche che agiscono al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa o di arti e professioni possono fruire del superbonus con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Ciò a condizione, tuttavia, che alla data del 30 giugno di tale anno siano stati effettuati almeno il 60 percento degli interventi.

Superbonus 110%: come si determina la percentuale di completamento?

IACP

Analoga regola è stata prevista per gli interventi realizzati dagli istituti autonomi case popolari (IACP) per i quali alla data del 30 giugno 2023 non siano stati ultimati i lavori (in questa ipotesi la norma riconosce la possibilità di sostenimento delle spese entro il 31 Dicembre 2023 al raggiungimento della percentuale del 60% dei lavori entro il 30 giugno 2023).

 

Come individuare correttamente il parametro di commisurazione del 60%?

Dato il generico riferimento della norma al 60% dell’intervento complessivo, si riscontrano nella prassi difficoltà nell’individuare correttamente il parametro di commisurazione di tale percentuale, specie nei casi in cui gli interventi posti in essere costituiscano la risultante di più tipologie di lavori (es. mix di interventi di ristrutturazione edilizia rientranti nel semplice bonus edilizio e interventi di riduzione del rischio sismico e/o efficientamento energetico agevolabili al 110).

In tali circostanze urge quindi identificare la nozione di intervento complessivo, così da poter determinare il 60% di opere il cui completamento darebbe diritto alla fruizione del superbonus con riferimento alle spese sostenute dopo il 30 giugno 2022 ed entro 31 dicembre 2022.

In una recente risposta ad istanza di interpello (risposta n. 791/2021), l’Agenzia ha chiarito che la percentuale va commisurata all’intervento complessivamente considerato e non solo ai lavori agevolabili al 110.

Tale conclusione, di fatto, costringe il contribuente a verificare che al 30 giugno 2022 sia stato raggiunto il 60% dei lavori globali avviati nell’ambito dell’intervento edilizio, senza possibilità di “isolare” nel computo il solo stato di avanzamento delle opere agevolabili ai fini del superbonus.

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