Superbonus | Cessione del Credito
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Superbonus 110%: anticipazioni su sconto in fattura e cessione del credito! In arrivo la circolare del Fisco

Il direttore dell'Agenzia delle Entrate ha tenuto un'audizione in merito alle disposizioni attuative delle misure sull’efficientamento energetico degli edifici, previste dagli articoli 119-121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (DL Rilancio), convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

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Ci siamo quasi, evidentemente: la circolare attuativa dell'Agenzia delle Entrate sul Superbonus 110% del DL Rilancio è ai dettagli finali. Almeno a giudicare dalla 'preview' formulata dal direttore dell'amministrazione finanziaria presso la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria: nell'audizione, che consigliamo di scaricare in allegato, vengono prima riepilogate tutte le caratteristiche del nuovo Superbonus e poi si da qualche anticipazione sulle disposizioni attuative delle misure sull’efficientamento energetico degli edifici, previste appunto dagli artt.119-121 del decreto-legge 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge 77/2020.

Nell'audizione/documento vengono esaminate, nello specifico:

  • le detrazioni introdotte con il Decreto Rilancio (cd. Superbonus);
  • la possibilità per il contribuente di optare in luogo della fruizione diretta della detrazione in dichiarazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

In tali ambiti vengono evidenziati i rilevanti ruoli svolti dagli intermediari incaricati di svolgere servizi fiscali tra contribuenti e amministrazioni.

Il quadro normativo di riferimento e le principali novità

L'art.119 ha incrementato al 110 per cento l'aliquota di detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di misure antisismiche, di installazione di impianti fotovoltaici, nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

Le nuove disposizioni, che consentono di fruire di una detrazione del 110 per cento delle spese, si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti, in misura inferiore, per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli di riduzione del rischio sismico (cd. sismabonus);
  • riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici;
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate).

Nel periodo di vigenza, quindi, se:

  • l'intervento realizzato può potenzialmente ricadere in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in relazione alla stessa;
  • si realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito del rispettivo limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Le possibilità alternative di sconto dal fornitore dei beni o servizi (cd. sconto in fattura) o, in alternativa, di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante riguarda sia gli interventi ai quali si applica il cd. Superbonus e quelli, effettuati al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 119 del DL Rilancio:

  • il recupero del patrimonio edilizio indicati nelle lettere a), b) e h) del citato articolo 16-bis, del TUIR;
  • il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, di cui all'articolo 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (cd. bonus facciate);
  • l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

Beneficiari del Superbonus

  • condomìni;
  • persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti: in questo caso la detrazione riferita agli interventi di efficientamento energetico spetta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La misura dell’agevolazione Superbonus e gli interventi ammessi

Il bonus consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 110 per cento delle spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, spettante quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o interventi antisismici.

Il Superbonus spetta, a determinate condizioni, per le spese sostenute per interventi (cd. “trainanti”), effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno, situate all'interno di edifici plurifamiliari, nonché su edifici unifamiliari:

  • di isolamento termico;
  • di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • antisismici.

Qualora, inoltre, congiuntamente ai predetti interventi trainanti, siano eseguiti ulteriori specifici interventi finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico dell’edificio, anche le spese per la realizzazione di questi ultimi beneficiano dell’aliquota più elevata del 110 per cento (cd. interventi “trainati”), ossia:

  • efficientamento energetico indicati nel citato articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. ecobonus);
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici, nonché di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.

NB - il Superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).

Requisiti per l'accesso

  • rispettare i requisiti previsti da apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico da emanarsi ai sensi del comma 3-ter dell’art.14 del decreto-legge n. 63 del 2013;
  • assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi cd. “trainati”, ovvero quelli di efficientamento energetico di cui al medesimo articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, all'installazione di impianti solari fotovoltaici ed eventualmente dei sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio, ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

NB - il miglioramento energetico è dimostrato dall'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Gli specifici adempimenti per accedere al Superbonus e le misure di prevenzione degli abusi

Il contribuente deve ottenere:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai responsabili dei centri di assistenza fiscale (CAF);
  • una attestazione o asseverazione da parte dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche o da parte dei professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico in relazione agli interventi di efficienza energetica e a quelli antisismici, che certifichi non solo il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Sconto in fattura e cessione del credito: anticipazioni

L'art.121 consente ai soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per taluni interventi, compresi quelli finalizzati al risparmio energetico degli edifici e quelli antisismici, nonché per quelli ammessi al Superbonus, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di importo pari alla detrazione (cd. sconto in fattura), con facoltà di successiva cessione di tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Oltre agli interventi del Superbonus, l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere esercitata, per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, anche relativamente alle detrazioni spettanti per le spese per gli interventi di:

  • recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
  • efficienza energetica indicati nell'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013 (Ecobonus o EcoSismabonus);
  • adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge n. 63 del 2013 (sismabonus);
  • recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (Bonus Facciate);
  • installazione di impianti fotovoltaici indicati nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR;
  • installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del citato decreto-legge n. 63 del 2013.

NB - il fornitore che ha effettuato gli interventi e gli altri cessionari possono, a loro volta, cedere il credito d'imposta ad altri soggetti, con possibilità di ulteriori cessioni. Le modalità di esercizio dell’opzione, da effettuarsi esclusivamente in via telematica saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, in corso di predisposizione.

Nel provvedimento saranno riepilogati gli interventi per i quali è possibile esercitare l’opzione per la cessione del credito d’imposta corrispondente alla detrazione, oppure per il contributo sotto forma di sconto e saranno disciplinati i seguenti aspetti:

  • modalità e termini per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate: la comunicazione delle opzioni relative alle spese per interventi effettuati sulle singole unità immobiliari andrà effettuata, esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente beneficiario della detrazione oppure avvalendosi di un intermediario, tramite la procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Nel caso di interventi con detrazione d’imposta spettante nella misura del 110 per cento, la citata comunicazione sarà, invece, trasmessa dal soggetto che rilascia il visto di conformità sulla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione;
  • contenuto del modello di comunicazione, nel quale andranno indicati i seguenti elementi: codice fiscale del beneficiario della detrazione che esercita l’opzione, tipo di opzione esercitata (sconto/cessione del credito), tipologia di intervento effettuato (specificando se si tratta di un intervento effettuato congiuntamente a quelli per i quali spetta la detrazione del 110 per cento), anno di sostenimento e importo della spesa; ammontare della detrazione spettante, dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento, codice fiscale del fornitore (o dei fornitori) che ha praticato lo sconto ovvero del cessionario (o dei cessionari) del credito, codice fiscale del soggetto che rilascia il visto di conformità e dichiarazione di verifica (da parte dello stesso soggetto che appone il visto) della presenza dell’asseverazione “tecnica” e di congruità del prezzo per gli interventi con detrazione al 110 per cento;
  • termini e modalità per l’utilizzo del credito d’imposta in compensazione tramite modello F24 e per l’eventuale successiva cessione del credito, mediante la piattaforma disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

NB - nel provvedimento in corso di definizione verrà stabilito che, nel caso di interventi effettuati su parti comuni condominiali, l’opzione per lo sconto o cessione del credito andrà comunicata all’Agenzia delle Entrate dall’amministratore di condominio.

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