Superbonus
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Superbonus 110%, alla ricerca del periodo di imposta giusto. Le differenze tra criterio di cassa e di competenza

L'Agenzia delle Entrate chiarisce se, in caso sconto in fattura o cessione del credito, si possa fare riferimento - in luogo della data dell’effettivo pagamento - alla data di emissione della fattura da parte del fornitore, anche nel caso in cui sia emessa fattura in forma anticipata

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Negli ultimi chiarimenti in materia di Superbonus 110% a 'firma' del direttore del Fisco Avv. Ruffini, ne troviamo uno molto interessante e particolare, perché strettamente collegato alla disciplina dell'opzione alternativa alla fruizione diretta del bonus, ossia lo sconto in fattura o la cessione del credito, che va ad abbracciare, peraltro, non solo l'Ecobonus e il Sismabonus maggiorati ma anche il Bonus Facciate e gli altri sconti edilizi inseriti nel perimetro dell'art.121 del DL Rilancio.

L'individuazione del periodo di imposta

La disposizione che disciplina il Superbonus fa rinvio alle “spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021”.

Con la circolare n. 24/E/2020 è stato già chiarito che, ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse, si deve fare riferimento:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento,
    indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono; ad esempio, un intervento ammissibile iniziato a luglio 2019, con pagamenti effettuati sia
    nel 2019 che nel 2020 e 2021, consentirà la fruizione del Superbonus solo con riferimento alle spese sostenute nel 2020 e 2021;
  • per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti; si ritengono assimilabili a tali soggetti, altresì, le imprese minori di cui all'articolo 66 del TUIR che, come chiarito con la circolare n. 11/E del 13 aprile 2017, sono sottoposte ad un regime "improntato alla cassa";
  • per le spese sostenute da soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dagli enti commerciali relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai fini dell’imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

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