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Super Sismabonus per acquisto di case antisismiche, il tempo stringe: scadenza 30 giugno 2022

MEF: gli acquisti di case antisismiche, per poter beneficiare della detrazione maggiorata del 110%, devono essere effettuati entro e non oltre il prossimo 30 giugno, fatte salve alcune particolari fattispecie

Tra le ultime risposte alle interrogazioni parlamentari in materia di normativa fiscale, spiccano quelle relative allo stop della cessione dei crediti multipla disposta dal DL Sostegni Ter, con richiesta di 'rivedere' le regole - e probabile varo di un decreto correttivo, atteso in un Consiglio dei Ministri della prossima settimana - e, soprattutto (almeno a livello operativo e fattuale, visto che per l'altro argomento si 'parla' di eventuali modifiche), quella relativa al Super Sismabonus Acquisti, un'agevolazione particolare, passata sotto-traccia ma che 'scadrà' molto presto.

 

Super Sismabonus Acquisti: c'è tempo fino al 30 giugno 2022

Di Bonus "Acquisti" avevamo già parlato qui, sia della differenza che intercorre in termini di tipologia agevolativa, sia di scadenza per beneficiare dello sconto.

Il MEF (sottosegretario di Stato Federico Freni) è intervenuto sul tema in commissione Finanze alla Camera, in risposta all'interrogazione 5-07471 Ribolla, precisando che per gli acquirenti di unità immobiliari antisismiche di cui all’art.16, comma 1-septies del DL 63/2013 non trovano applicazione le proroghe di cui alle lettere e) ed f) del comma 28 dell’art.1 della Legge di Bilancio 2022, che hanno esteso l’applicazione delle norme sul Superbonus 110%, salvo per le unità immobiliari unifamiliari, al 31 dicembre 2025.

Super Sismabonus per acquisto di case antisismiche, il tempo stringe: scadenza 30 giugno 2022

I dubbi su Sismabonus Acquisti e Super Sismabonus Acquisti

Gli Interroganti rappresentano che il Sismabonus Acquisti ha proprie caratteristiche di regime applicativo, differenti rispetto al Sismabonus ordinario, poiché ha delle deroghe su alcuni adempimenti e regole specifiche che caratterizzano l'agevolazione per la riduzione del rischio sismico.

Resta, pertanto, in dubbio, alla scadenza del 30 giugno 2022, quale sarà il regime da applicare – agevolato ovvero ordinario – e la percentuale di detrazione ad essa riferita, con la conseguente necessità di chiarire se nella proroga delle agevolazioni del 110 per cento è ricompreso il cosiddetto Superbonus Acquisti.

 

Il chiarimento ministeriale

Il comma 1-septies dell'articolo 16 del DL 63/2013 disciplina il cosiddetto Sismabonus acquisti, che consiste in una detrazione del 75 o dell'85 per cento del prezzo di acquisto della singola unità immobiliare antisismica (entro un massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare acquistata) che viene riconosciuta all'acquirente di un'unità immobiliare ricadente nei comuni delle zone sismiche 1, 2 e 3 se, tramite l'intervento di demolizione e ricostruzione di un intero edificio effettuato da apposita impresa di costruzione o ristrutturazione venditrice, se ottiene, rispettivamente, il passaggio a una classe di rischio inferiore oppure a due classi di rischio inferiori.

Ai sensi di quanto previsto dall'art.119 comma 4 del DL Rilancio, tale detrazione è stata aumentata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (Super Sismabonus acquisti).

Sul punto, l'Agenzia delle entrate, con la risposta a istanza d'interpello n. 57 del 31 gennaio 2022, ha avuto modo di precisare che «Dal tenore letterale della disposizione contenuta nel citato comma 4 dell'articolo 119 del decreto Rilancio, in base al quale “l'aliquota delle detrazioni spettanti [per gli interventi di cui ai citati commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013] è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 (...)” si ricava che l'aliquota più elevata si applica alle spese sostenute nel lasso temporale di vigenza del Superbonus dai soggetti elencati nel comma 9 del medesimo articolo 119 e che riguardano interventi realizzati su immobili ammessi a tale agevolazione.»

Ne deriva, a parere dell'Agenzia, che «affinché gli acquirenti persone fisiche di unità immobiliari residenziali possano beneficiare del Superbonus per l'acquisto di case antisismiche, è necessario che i requisiti richiesti sussistano nel periodo di vigenza della norma. Conseguentemente, è necessario che l'atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022».

Pertanto, per gli acquirenti di unità immobiliari antisismiche non troverebbero applicazione le proroghe di cui alle lettere e) ed f) del comma 28 dell'articolo 1 della citata legge di bilancio 2022, che hanno esteso l'applicazione delle norme sul Superbonus, salvo per le unità immobiliari unifamiliari, al 31 dicembre 2025.

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