Gli impianti fotovoltaici ed eolici possono beneficiare del super ammortamento solo sulle componenti impiantistiche. L’agevolazione è esclusa, invece, per la componente immobiliare (ad esempio i pannelli fotovoltaici integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni), nonché per le torri di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche. Alle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento nella misura del 9%.
Rubrica a cura di EUROCONFERENCE – Articolo di Raffaele Pellino
Gli impianti fotovoltaici ed eolici possono beneficiare del super ammortamento solo sulle componenti impiantistiche. L’agevolazione è esclusa, invece, per la componente immobiliare (ad esempio i pannelli fotovoltaici integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni), nonché per le torri di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche. Alle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento nella misura del 9%.
Questo è quanto chiarito dalla
circolare AdE 4/E/2017 in merito al trattamento fiscale dei costi sostenuti per le centrali fotovoltaiche ed eoliche.
Si ricorda che la norma sul super ammortamento consente di dedurre, ai fini delle imposte sui redditi, ammortamenti pari al costo di acquisizione del bene aumentato del 40%, escludendo dall’ambito applicativo dell’agevolazione gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%.
Sono, quindi, chiaramente inammissibili all’agevolazione i costi sostenuti per le centrali fotovoltaiche ed eoliche relativi alla componente immobiliare (voce “Fabbricati”) in quanto soggetti ad un coefficiente di ammortamento pari al 4% (inferiore appunto al 6,5%).
Relativamente, invece, alla “componente mobile” degli impianti fotovoltaici occorre analizzare diversi interventi di prassi che si sono succeduti nel tempo.
In primo luogo, va evidenziato che la
circolare AdE 36/E/2013 ha attribuito il
coefficiente di ammortamento del 9% ai soli impianti qualificabili come
“beni mobili” in quanto equiparabili alle centrali termoelettriche, mentre ha attribuito il
coefficiente del 4%, previsto per i fabbricati destinati all’industria,
agli impianti qualificabili come “beni immobili”. La stessa circolare ha affermato che dette soluzioni sono applicabili, per quanto compatibili, anche agli investimenti nell’eolico.
Successivamente, con la L. 208/2015 è stata introdotta la norma concernente i c.d. imbullonati secondo cui “a decorrere dal 1º gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo”.
In seguito a tale disposizione è stato chiarito che:
- con circolare AdE 2/E/2016, non sono più oggetto di stima catastale i pannelli fotovoltaici (ad eccezione di quelli integrati nella struttura e costituenti copertura o pareti di costruzioni) e gli aerogeneratori (rotori e navicelle);
- con circolare AdE 27/E/2016, per gli impianti fotovoltaici dichiarati autonomamente in catasto, vanno considerate, tra le componenti “immobiliari” oggetto di stima per gli impianti a terra: il suolo, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie (eventuali recinzioni, platee di fondazione, viabilità, ecc.) posti all’interno dell’unità immobiliare.
In merito alla trattazione catastale delle
torri di sostegno degli aerogeneratori delle centrali eoliche la citata
circolare AdE 27/E/2016 ha poi chiarito che le caratteristiche tipologico-costruttive di tali strutture, nelle quali è possibile riconoscere i caratteri della solidità, della stabilità, della consistenza volumetrica, nonché della immobilizzazione al suolo, portano ad
annoverare le stesse tra le “costruzioni” e, come tali, quindi, da includere nella
stima diretta finalizzata alla determinazione della rendita catastale della centrale eolica.
In tal caso, vanno considerate tra le componenti immobiliari oggetto di stima catastale: “il suolo, le torri con le relative fondazioni, gli eventuali locali tecnici che ospitano i sistemi di controllo e trasformazione e le sistemazioni varie, quali recinzioni, viabilità, ecc., posti all’interno del perimetro dell’unità immobiliare, mentre gli elementi di natura impiantistica sono esclusi da detta stima”.
Ciò detto, tenuto conto delle disposizioni in materia di “imbullonati”, la
circolare 4/E/2017 ha precisato che le
componenti impiantistiche,
escluse dalla determinazione della rendita catastale degli immobili ospitanti le centrali fotovoltaiche/eoliche,
non possono essere considerate “beni immobili” nel senso inteso dalla
circolare AdE 36/E/2013 ai fini della determinazione dell’aliquota di ammortamento.
Di conseguenza – precisa l’Agenzia – ai costi relativi:
- alla componente immobiliare delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 4%, prevista dalla circolare AdE 36/E/2013 per i beni immobili;
- alla componente impiantistica delle centrali fotovoltaiche ed eoliche risulterà applicabile l’aliquota di ammortamento fiscale del 9% prevista dalla circolare AdE 36/E/2013 per i beni mobili.
I contribuenti potranno quindi fruire del super ammortamento, qualora ve ne siano i presupposti, solo sulle componenti impiantistiche delle centrali fotovoltaiche ed eoliche in quanto tali componenti non rientrano nelle esclusioni previste dall’articolo 1, comma 93, della legge di Stabilità 2016 (investimenti in fabbricati e costruzioni o in beni materiali strumentali che hanno coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%).