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Sulla proposta di una legge di invendibilità di immobili non a norma sismicamente (del 25 agosto 2017)

riflessioni sulla proposta di una legge di invendibilità di immobili non a norma sismicamente (del 25 agosto 2017)

Banali riflessioni di un Tecnico
 
 
Da Italia Oggi del 25 agosto 2017 (Invendibili le case non a norma, adde “sismicamente”) si ha notizia che il Governo sta studiando una nuova norma che impedisce la circolazione di immobili che non siano rispondenti alla normativa sismica.
A seguire poi anche altri “media” sul punto.
Meglio tardi che mai anche se allo stato le normative esistenti e medio tempore applicabili hanno sempre avuto la “ratio” di cui oggi ci si accorge post sisma agosto-ottobre 2016 e sisma di Ischia.
Pare che si tratterà di una procedura di nullità dei rogiti di trasferimento in parte simile alla previsione art 40 comma 2 legge 47/’85 ed art 46 del DPR 380/’01, ma siccome siamo in Italia la novella poco servirà ove non applicata scrupolosamente ed in modo rigoroso. Infatti si rinvia, per quanto si legge, ad una autocertificazione (quasi sempre affetta da reato di falsità) resa dal venditore (fatto direi non condivisibile) o in alternativa ad una certificazione resa da un tecnico abilitato (certamente condivisibile e non per “casta”).
La autocertificazione giurata del venditore non serve a nulla perché sempre il venditore non è un tecnico e ignora cosa stia asseverando e peggio la portata di una dichiarazione affetta da inverità.
Discorso diverso per la “attestazione di conformità statico-sismica” resa da un tecnico abilitato.
Previsto un periodo di transizione di 5 e 7 anni prima che la nuova norma vada a regime, ed intanto vi saranno altri sismi, per cui sarebbe preferibile evitare rinvii.
Occorre procedere con ordine.
In Italia le norme sia statiche (Comuni non sismici) che anche aggiuntivamente sismiche (per edifici in zona sismica) esistono quanto meno fin dal 1937 con il RDL 2105/1937 che prescriveva norme costruttive sia per comuni non sismici che per quelli sismici.
Inoltre a seguire sono state emanate norme come il RDL 2229/1939 per gli edifici in calcestruzzo armato, per cui l’impianto normativo era consolidato ed ineludibile.
Rinvio, per una utile comprensione, alla lettura della sentenza della Corte di Appello di Campobasso (parte su quali normative applicare) sul crollo della scuola Jovine di San Giuliano di Puglia che si trova sul web, sentenza anche di elevato valore tecnico, poi confermata da due gradi di Cassazione.
A seguire sono note in Comuni sismici la legge 1684/1962 e la legge 1086/1971 querst’ultima valida per entrambi i casi sia comune sismico che non sismico (sostitutrice del RDL 2229/1939).
La prima solo legge sismica, mentre la seconda per edifici in genere.
 Quando si sente parlare in TV e nei media di legge sismica dal 1974, si comprende la poca attenzione prestata alla materia, dato che leggi sismiche, almeno per quanto in mio possesso, risalgono al 1930, ma se si cerca anche prima (1908).
Che poi molta parte del territorio nazionale dal 1983 sia stata resa sismica è altra questione, che non autorizza a retrodatare la legge sismica solo dal 1974 in avanti.
Parallelamente, dal dopoguerra, alle normative sismiche ed a quelle statiche per comuni non sismici, si sono affiancati vari decreti ministeriali resi dall’ex Ministero LL.PP., attuativi della legge sia c.d. “statica” (RDL 229/’39 oppure L. 1086/’71) che di quella “sismica”.
Giova anche ricordare che nel 1981 è uscito il DM LL.PP. 21/1/1981 circa le indagini sui terreni e poi nel 1987 il DM LL.PP. 20/11/1987 sui fabbricati esistenti in muratura, per cui il normatore nel tempo ha avuto attenzione alle costruzioni.
Si ricorda che per edifici esistenti in zona sismica, il DM 20/11/1987 (per edifici in muratura) e il decreto attuativo della legge sismica (DM 16/01/96) dovevano essere entrambi essere soddisfatti.
Con NTC 2008 i profili sono poi mutati.
Ciò significa che ogni costruzione esistente ben può essere scrutinata, certo solo recuperando gli originari progetti e verificandone “in primis” la sua conformità alle autorizzazioni “ratione temporis” rilasciate.
Questo è il primo step, necessario ma non sufficiente.
In fasi successive si deve comprendere se l’immobile venne realizzato conformemente alle autorizzazioni avute, tramite con saggi e prelievi da delegarsi a laboratori ufficiali (riconosciuti ed accreditati presso il Ministero ex LL.PP.), in caso positivo appunto verificare se le resistenze dei materiali siano in linea con quelle di progetto, perché la conformità geometrica al progetto non porta a definire anche per la conformità di resistenza dei materiali.
Ben potrebbe verificarsi una identità tra progetto ed esecuzione, ma con resistenze difformi alle previste esempio per calcestruzzo od armatura inferiori concretamente a quelle ammissibili di progetto.
Le normative c.d. “strutturali” erano e sono rigorose per cui anche i tempi (di esecuzione, direzione lavori, collaudazione etc..) correlati non potevano essere modificati a proprio piacimento ed il tecnico attuale deve darne contezza per i possibili rimedi o prese di atto da parte del genio civile adito.
Nel tempo è però sempre venuto meno il controllo sia preventivo che a consuntivo da parte delle PP.aa. sia per la legge sul “deposito” che per altri adempimenti di rito.
Oggi ci si accorge di edifici di case popolari crollati per permessi infedeli ( Amatrice sisma 2016) o realizzazioni abusive “sub” condono edilizio (Ischia), ma viene da domandarsi di chi è la colpa?
Solo degli agenti ovvero anche con qualche responsabilità morale del complesso enti pubblici, magistratura, etcc…?
Siamo proprio certi che tutti gli “operatori” di verifica anche giudiziari abbiano sempre fatto il loro dovere, fatto che implica anche la conoscenza (per i magistrati, inquirenti e dirigenti PP.aa.) della materia tecnica delle costruzioni, oppure ci sia stato un sopimento inspiegabile o ad un delegare ad altri (spesso CTU oppure CT del PM)?
Alle coscienze di ognuno la risposta.
Tornando alla zona sismica, il “male oscuro” è stata la legge 741/1981 di c.d. semplificazione che ha annullato tutto il regime preventivo di accertamento da parte dei geni civili ed il loro assenso previo ed espresso.
Si sono introdotte le normative regionali sui depositi statici e sismici con nocumento abnorme.
Si è poi indotto a pensare che il deposito ed il rilascio di timbro sia una certificazione di legalità da parte del Genio Civile, quando la illegittimità ed illegalità restano sempre confinate in quel progetto se redatto a norma di legge o contrariamente alla legge ed a prescindere da un “deposito”.
Anche oggi che il DPR 380/’01 e la giurisprudenza di Corte Costituzionale (n. 182/2006) obbligano ad una autorizzazione preventiva espressa da parte del Genio Civile prima dell’esecuzione dei lavori, non poche regioni continuano a procedere con la normativa negletta del “deposito”.
Come ho avuto modo di chiarire a molti colleghi la questione de qua può rilevare nella loro buona fede, ma se capita un PM consapevole della normativa, ogni “deposito” è contrario alla legge perché manca lo scrutinio e l’approvazione espressa e preventiva del Genio Civile.
Che poi ogni paese abbia i governanti che si merita, è cosa nota.
Altra semplificazione usuale in Italia, affatto condivisibile (per non dire che una regione ha un sito per cui le “opere minori” non le si può denunciare da eseguirsi al genio civile perché non si entra nel software), è quella delle c.d. “opere minori” esentate da autorizzazione sismica tramite o linee guida o delibere di giunta regionale, fatto per cui la cassazione penale continua da anni a sanzionare queste asserite esimenze che sono solo illegali.
Nonostante la cassazione penale ancora queste delibazioni illegittime esistono per cui io consiglio ogni collega sempre a dotarsi di autorizzazione sismica a prescindere da deroghe.
Ben venga la nuova legge, ma la certificazione demandata ai colleghi (mi scusino i geometri, ma non vedo spazio per essi) dovrà essere scrupolosa e rigorosa.
Per chi scrive occorre reperire (tra archivio di Stato per ex Prefetture e poi Genio Civile ora regionali) il progetto statico oppure statico-sismico, o doppio progetto se ante legge 741/1981 (rammento il progetto ex lege 1086/’71 e quello identico di legge sismica per cui erano due paralleli progetti), e raffrontarlo anche con le autorizzazioni urbanistico-edilizie. Poi occorre una campagna di prove in loco per comprendere se la realizzazione è avvenuta in modo conforme e comprendere le resistenze quanto meno del calcestruzzo e dell’acciaio di armatura. Se tutto risulta positivo e non vi sono state modifiche allora si può certificare la conformità anche tenendo conto dei vari decreti ministeriali agenti nel periodo della costruzione.
Rammento che deve esistere sempre anche la contemporanea conformità c.d. edilizia in quanto il permesso comunale e quello del genio civile o entrambi sussistono o entrambi decadono, senza se e senza ma.
Ove non vi sia conformità statico-sismica occorre esporre il fatto al genio civile per trovare la soluzione, riconducibile poi, alla ratio dell’art 100 del DPR 380/’01.
Si tratta o di poter attuare delle integrazioni costruttive oppure ove eseguite varianti minime non approvate (tra le tante solaio in opera poi eseguito con prefabbricati), che il genio civile le ratifichi in forma postuma.
Diversamente il terzo genere è solo la demolizione.
Nel caso di interventi che il genio civile condivide (per iscritto) li si esegue e l’opera diventa a conformità sismica raggiunta.
Per tali interventi occorre dotarsi, per eseguire i lavori, dei vari permessi come se fosse opera nuova.
Esiste un dubbio che non posso risolvere e cioè sul famoso principio del “tempus regit actum” e cioè quale normativa di decreto ministeriale attuare se quella vigente al momento dell’abuso o quella odierna, in caso di condivisi lavori di conformazione da parte del genio civile.
Alcuni geni civili validano il decreto al momento dell’abuso.
Per quanto mi concerne alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 101/2013 (c.d. doppia conformità sismica in richiesta conformità urbanistico-edilizia di cui art 36 e art 37 comma 4 del DPR 380/’01), pare che la conformazione postuma debba avvenire secondo la disposizione sismica vigente al momento della regolarizzazione postuma.
La questione introdotta dalla novella che sta prendendo campo sul web (inalienabilità di immobili non conformi sismicamente) è rivolta anche ai giudici (sia togati che GOT) che ai CTU dei processi civili a che gli stessi abbiano piena contezza della materia sismica ( vigente almeno dal 1937) per sentenze che siano in linea con il rigore della legge sismica, in quanto non si possono lasciare “impuniti” (sia per reati anche ove prescritti che per violazioni amministrative) abusi statici e sismici, come purtroppo fin ora avvenuto.
Quanto alle archiviazioni di reati sismici proposte sovente dall’ Inquirente, giova solo rammentare che il giudizio di colpevolezza amministrativa lo dovrebbe emettere solo il capo del genio civile dovendosi rifuggire da CTU o CT del PM o altri funzionari pubblici (come ingg. di UTC o dei VV.FF.) in quanto la visione della normativa sismica non ammette percorso che non sia rigido. L’opera o è conforme oppure difforme e lo stabilisce solo il capo del genio civile e non altri.
In detto secondo caso oltre al reato si matura la sanzione amministrativa che in prescrizione di reato (da dichiararsi da parte del giudice penale) relega solo ad art 100 del DPR 380/’01, per cui alcun tecnico sia esso pensabile, può legittimare come conformare un abuso sismico.
A cascata risultano invalide certificazioni di abitabilità o di agibilità che fossero state date sul falso presupposto di una conformità statico-sismica, inesistente.
Anche le varianti in corso d’opera che non fossero state autorizzate dal genio civile, risultano non sanabili perché la “sanatoria sismica” non è stata mai prevista dal legislatore.
Inoltre è notorio che alcun tecnico possa stabilire cosa sia legittimo oppure no in zona sismica.
Presumo che la novella annunciata servirà a fare chiarezza in materia qua, consentendo sia la commercializzazione di immobili conformi o conformati con lavori aggiuntivi, ponendo fine all’attuale panorama che purtroppo ad un sisma qualsiasi mostra tutta la sua fragilità.
Ultimo inciso da non ignorare il “jus recptum” che eseguire lavori recenti su immobile abusivo che non sia stato o condonato o sanato o comunque legalizzato, ripete lo stato di illiceità dell’immobile cui i lavori aggiuntivi accedono, per cui non si può conformare un intervento successivo anche se approvato, su uno stato originario illecito.
Era ed è ora di cambiare pagina, con lo sforzo di tutti i componenti del settore dai tecnici, ai funzionari, alla magistratura di ogni livello e grado, alla Polizia Giudiziaria.

Tanto sentivo per spirito etico e sociale.