Data Pubblicazione:

Studio professionale casalingo: costi non deducibili se c'è un altro studio altrove

Cassazione: il contribuente non può dedurre il 50% della rendita o del canone di locazione dell'immobile adibito ad uso promiscuo (abitazione ed ufficio) se dispone di altro immobile, adibito esclusivamente all'uso professionale e non a quello abitativo

condominio_700.jpg

Se si posseggono due studi, uno 'standard' e uno 'casalingo', la detrazione del 50% del secondo, da parte del professionista, non è praticabile.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella recente ordinanza 31621/2019 del 4 dicembre, relativa ad una controversia tra un avvocato e il Fisco per la deduzione delle spese della casa adibita anche a studio da parte dello stesso professionista.

L'articolo del TUIR (dpr 917/1986) sul quale ruota la vicenda è il 54 comma 3 inerente il recupero della deduzione del 50% della rendita dell'immobile adibito promiscuo. Letteralmente, "per gli immobili utilizzati promiscuamente, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o professione, è deducibile una somma pari al 50 per cento della rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione, anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo canone".

Esclusivo e promiscuo: le differenze

La Cassazione, alla fine, conferma la decisione della CTR: va escluso che il contribuente possa dedurre il 50% della rendita o del canone di locazione dell'immobile adibito ad uso promiscuo (abitazione ed ufficio), poiché lo stesso dispone di altro immobile, adibito esclusivamente all'uso professionale e non a quello abitativo, a nulla rilevando che alcuni locali siano locati ad altri professionisti. Questo in quanto la deducibilità deve intendersi condizionata al fatto che il contribuente non disponga nel medesimo comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio della professione, circostanza esclusa nel caso di specie.

L'avverbio "esclusivamente", contenuto nella norma in esame, deve leggersi - secondo i giudici supremi - in contrapposizione all'avverbio "promiscuamente", coerentemente con la ratio legis, che evidentemente riconosce una deduzione pari al 50% della rendita catastale nei soli casi in cui il professionista utilizza un bene immobile promiscuamente per l'esercizio dell'attività dell'impresa e per il proprio uso personale o familiare, subordinandola alla condizione che egli non disponga di un altro immobile nello stesso comune, ove svolga esclusivamente l'attività professionale.

L'ORDINANZA INTEGRALE E' DISPONIBILE IN ALLEGATO

Articolo integrale in PDF

L’articolo nella sua forma integrale è disponibile attraverso il LINK riportato di seguito.
Il file PDF è salvabile e stampabile.

Per scaricare l’articolo devi essere iscritto.

Iscriviti Accedi