Studio associato e società di professionisti: requisiti per l’affidamento di incarichi professionali
Gli studi associati e le società di professionisti nel contesto della professione libera presentano delle differenze, soprattutto relativamente alle procedure di affidamento di incarichi professionali come riportato dal DLGS 36/2023. Ciò è stato confermato dal parere del MIT n.3061/2025, che chiarisce come le associazioni professionali debbano dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-professionali attraverso i soli professionisti associati, mentre le società di professionisti possono includere anche le competenze di dipendenti e consulenti.
Studio associato o società di professionisti: differenze
Quando si decide di intraprendere una carriera da libero professionista si possono scegliere diverse opzioni lavorative, tra cui quella di far parte di uno studio associato o di una società di professionisti.
Il libero professionista è colui che presta servizi professionali o tecnici per altre persone, società e aziende. Egli è iscritto ad un ordine/albo e ovviamente dovrà essere in possesso di una laurea (o diploma in caso di geometri e periti).
Uno studio associato è un'organizzazione in cui sono presenti più tecnici specializzati che insieme esercitano la propria attività professionale.
La società di professionisti è una società costituita da più professionisti abilitati, con lo scopo di esercitare in forma associata una o più attività professionali regolamentate.
Tali categorie possono partecipare alle procedure di affidamento di incarico professionale, ma ci sono delle differenze e peculiarità da rispettare come riportato nel DLGS 36/2023.
In particolare, l’art. 66 del DLGS 36/2023 (Codice Appalti) al comma 1 chiarisce quali siano i soggetti abilitati a partecipare alle procedure di affidamento per servizi di ingegneria e architettura. In particolare esso recita che “Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria nel rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta:
- a) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;
- b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale;
- c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del codice civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del codice civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi;
- d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati;
- f) i raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);
- g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura.”
Ad apportare dei chiarimenti in merito alla classificazione normativa degli studi associati e delle società di professionisti è il parere del MIT n.3061/2025.
Chiarimenti del MIT su associazioni professionali e società di professionisti
Con il parere n.3061/2025 è stato chiesto al MIT in quale condizione fosse possibile inquadrare un prestatore di servizi che si identifichi come associazione professionale in relazione al comma 1 dell’art 66 lett a) del DLGS 36/2023.
Nella fattispecie, le opzioni evidenziate sono due:
- i professionisti associati;
- le società di professionisti, quest’ultime regolate dalla successiva lettera b).
È stato inoltre richiesto se, in entrambi i casi, l’associazione professionale possa dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-professionali necessari attraverso le attività svolte dai propri dipendenti, collaboratori o consulenti.
Il supporto del MIT ha chiarito che l’associazione professionale rientra nella classificazione dei professionisti associati, come indicato nella lettera a) del comma 1 dell’art. 66 del DLGS 36/2023. Nonostante ciò, secondo l’art. 34 dell’Allegato II.12, devono essere sempre rispettarti determinati requisiti. Infatti, “ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all’articolo 66 del codice, i professionisti singoli o associati devono possedere i seguenti requisiti:
- a) essere in possesso di laurea in ingegneria o architettura o in una disciplina tecnica attinente all'attività prevalente oggetto del bando di gara, oppure, nelle procedure di affidamento di servizi che non richiedono il possesso di laurea, essere in possesso di diploma di geometra o altro diploma tecnico attinente alla tipologia dei servizi da prestare, nel rispetto dei relativi ordinamenti professionali;
- b) essere abilitati all'esercizio della professione nonché iscritti, al momento della partecipazione alla gara, al relativo albo professionale previsto dai vigenti ordinamenti, ovvero abilitati all'esercizio della professione secondo le norme dei Paesi dell'Unione europea cui appartiene il soggetto.”
Le associazioni professionali devono, quindi, dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-professionali attraverso le attività svolte, singolarmente o in associazione, direttamente dai professionisti aderenti, non essendo possibile fare riferimento alle competenze di collaboratori e/o di consulenti esterni per soddisfare tali requisiti.
Relativamente alle società di professionisti, i requisiti sono regolati dall’art. 35 dell’Allegato II.12 il quale riporta che “Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria di cui all’articolo 66 del codice, i soggetti di cui al comma 1, lettera b), del predetto articolo devono possedere i seguenti requisiti:
- a) organigramma aggiornato comprendente i soggetti direttamente impiegati nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche, nonché di controllo della qualità e in particolare:
- i soci;
- gli amministratori;
- i dipendenti;
- i consulenti su base annua, muniti di partita IVA, che firmano i progetti, o i rapporti di verifica dei progetti, o fanno parte dell'ufficio di direzione lavori e che hanno fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;
- b) l'organigramma di cui alla lettera a) riporta, altresì, l'indicazione delle specifiche competenze e responsabilità.”
In conclusione, quindi, le associazioni professionali devono far riferimento esclusivamente alle competenze dei professionisti associati per dimostrare i requisiti richiesti mentre le società di professionisti hanno la possibilità di includere nel computo anche le attività di dipendenti e consulenti, purché questi ultimi rispettino i criteri stabiliti dalla normativa. Normativa che, attraverso tale distinzione, vuole garantita una corretta partecipazione alle gare pubbliche nel settore dell’ingegneria e dell’architettura.
IL PARERE DEL MIT È SCARICABILE IN ALLEGATO.
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